Ordinanza n.207 del 2003

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ORDINANZA N.207

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

-          Riccardo CHIEPPA, Presidente

-          Gustavo ZAGREBELSKY

-          Valerio ONIDA  

-          Carlo MEZZANOTTE  

-          Fernanda CONTRI 

-          Guido NEPPI MODONA

-          Piero Alberto CAPOTOSTI

-          Annibale MARINI   

-          Franco BILE 

-          Giovanni Maria FLICK

-          Ugo     DE SIERVO

-          Romano VACCARELLA    

-          Alfio FINOCCHIARO  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) promosso con ordinanza del 26 settembre 2001 dal Giudice di pace di Pisticci nel procedimento civile vertente tra Antonio Sebastio e la Prefettura di Matera, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di giudizio civile vertente tra Sebastio Antonio e la Prefettura di Matera, il Giudice di pace di Pisticci ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 3, 97, 24 Cost.;

che il rimettente lamenta l’appesantimento ope legis della sanzione per chi ricorre in via amministrativa avverso un verbale di accertamento per infrazione al codice stradale, dal momento che la norma denunciata dispone che il Prefetto, ove ritenga fondato l’accertamento, ingiunge il pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, con la conseguente incentivazione del ricorso giurisdizionale, attraverso una via più complessa e dispendiosa, necessariamente mediante l’ausilio di un legale, con un discrimine tra i cittadini, idoneo a condizionare in senso sperequativo la facoltà di autodeterminazione; nonchè un pesante condizionamento del diritto alla difesa, irrogando una sanzione più gravosa per chi, sentendosi leso da una contestazione amministrativa, abbia voluto difendersi;

che, secondo il giudice a quo, non va poi trascurato che la norma impugnata mina la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa, che deve essere regolata con il minor sacrificio possibile per gli interessi dei singoli, perseguendosi, viceversa, forme di entrata patrimoniale;

che, riguardo alla rilevanza, lo stesso giudice assume che essa sussiste, “postulandosi in caso di declaratoria una prima ritenzione di illegittimità dell’ordinanza gravata, in relazione all’importo raddoppiato rispetto al verbale primario”;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata, riservandosi di dedurre;

che, nell’imminenza dell’udienza, la difesa erariale ha depositato memoria, con la quale, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, chiede che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che il Giudice di pace di Pisticci ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) laddove prevede che in caso di opposizione a verbale di accertamento per infrazione stradale, il Prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, ingiunge il pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, per discriminazione idonea a condizionare la facoltà di autodeterminazione, per ostacolo alla difesa contro le contestazioni amministrative, per l’incondizionato perseguimento di forme di entrate patrimoniali;

che l’ordinanza di rimessione non contiene né una descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, né una motivazione sulla rilevanza della questione, essendo la stessa solo apoditticamente affermata;

che l’ordinanza non è quindi idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis: ordinanze nn. 50 e 1 del 2003; nn. 280, 205 e 43 del 2002) e che la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pisticci, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11  giugno 2003.