Ordinanza n. 180 del 2003

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ORDINANZA N.180

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati del 14 marzo 2002 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Cesare Previti nei confronti di Stefania Ariosto, promosso dal Tribunale di Monza – sezione unica penale -, con ricorso depositato il 20 aprile 2002 ed iscritto al n. 217 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2003 il Giudice relatore Dott. Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che con atto del 26 marzo 2002, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 20 aprile 2002, il Tribunale di Monza – nel corso di procedimenti penali riuniti, a carico del deputato Cesare Previti, in concorso con alcuni giornalisti e direttori responsabili, per reati di diffamazione a mezzo stampa – ha sollevato conflitto di attribuzione contro la deliberazione del 14 marzo 2002 con cui la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili le dichiarazioni riguardo alle quali sono state formulate le suddette imputazioni;

che il rimettente osserva che i procedimenti penali traggono origine da querela proposta da Stefania Ariosto;

che i capi di imputazione formulati a carico del deputato Cesare Previti concernono le dichiarazioni dello stesso rese in relazione a Stefania Ariosto e pubblicate sul quotidiano “Il Giornale” nel periodo compreso fra il 26 maggio 1996 e il 13 dicembre 1997;

che il ricorrente rileva che la Camera dei deputati, con deliberazione resa in data 14 marzo 2002, ha ritenuto che le dichiarazioni suddette siano riconducibili alla previsione del primo comma dell’art. 68 della Costituzione, in quanto opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni;

che secondo il ricorrente erroneamente la Camera dei deputati avrebbe ritenuto le dichiarazioni connesse alla funzione parlamentare, dal momento che “non possono farsi rientrare fra gli atti tipici dell’attività di membro del Parlamento i discorsi pronunziati da un Parlamentare nel proprio personale interesse e finalizzati ad ottenere – come nel caso specie - il rigetto di una istanza di autorizzazione a procedere all’applicazione di una misura cautelare fra quelle specificate nel libro quarto, titolo primo del Codice di procedura penale”;

che, pertanto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera avrebbe illegittimamente interferito sulla sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell’autorità giudiziaria;

Considerato  che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio fra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Monza è legittimato a sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

 che anche la Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell’ambito di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione,  è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quel che concerne l’aspetto oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale di Monza lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite in relazione all’adozione, da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente arbitrario, l’insindacabilità delle opinione espresse da quest’ultimo, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui soluzione è affidata alla competenza della Corte costituzionale, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva – da assumersi a contraddittorio integro – anche in ordine alla ammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio;

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Monza, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.