ORDINANZA N.179
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), promosso con ordinanza del 12 marzo 2002 dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, sul ricorso
proposto dall’ INPDAP contro Lanza Giuseppe Camillo, iscritta al n. 355 del
registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti gli atti di intervento di Brazzaventre
Silvestro, di Fazio Giuseppe e del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2003 il Giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel
corso del giudizio in materia pensionistica promosso
da Giuseppe Camillo Lanza – avverso il provvedimento col quale la Direzione
provinciale del Tesoro di Palermo aveva disposto nei suoi confronti la revoca
dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità, erogate sul
secondo trattamento pensionistico con conseguente recupero delle somme
indebitamente percepite a tale titolo – la Corte dei conti, sezione
giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dell’articolo 99, secondo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);
che il giudice
a quo ha premesso che il ricorrente è
titolare di una pensione dal 4 febbraio 1967 e di un’altra pensione dal 1°
settembre 1994, entrambe corrisposte dalla Direzione provinciale del Tesoro di
Palermo, e che, a seguito di accertamenti, è stato disposto il recupero nei
suoi confronti della somma di lire 38.711.095, indebitamente percepita a titolo
di doppia indennità integrativa speciale e di tredicesima per il periodo dal 1°
marzo 1995 al 28 febbraio 1998;
che, impugnato
dal Lanza il provvedimento amministrativo di ripetizione, il giudice unico di
primo grado ha riconosciuto al ricorrente il diritto all’adeguamento al
trattamento minimo INPS della seconda pensione ed al trattenimento delle somme
indebite, in quanto percepite in buona fede;
che, chiamato
a decidere sull’appello proposto dall’INPDAP avverso la sentenza di primo
grado, il giudice a quo osserva che è
necessario affrontare il problema del cumulo delle indennità integrative
speciali nel caso di titolarità di più trattamenti pensionistici, regolato
dalla norma impugnata e già oggetto di una declaratoria di illegittimità
costituzionale con la sentenza n. 494 del
1993 nella quale questa Corte, nel fare salvo il diritto del pensionato
all’adeguamento al trattamento minimo INPS della seconda pensione, ha peraltro
mantenuto fermo il divieto di cumulo generalizzato delle indennità integrative
speciali;
che anche
nella successiva sentenza
n. 516 del 2000, del resto, questa Corte ha chiarito che l’illegittimità
costituzionale non deriva dal divieto di cumulo in sé, bensì dalla mancata
fissazione di un limite di trattamento complessivo al di sotto del quale il
divieto di percezione di una doppia indennità non deve operare;
che nel
dispositivo di quest’ultima sentenza la Corte remittente ravvisa una diversità
rispetto alla precedente sentenza n. 376 del
1994, dettata in materia sostanzialmente identica; mentre nella più
lontana, infatti, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una
legge regionale siciliana nella parte in cui non prevedeva, in caso di duplicazione
dell’indennità in questione su più pensioni o assegni vitalizi, la salvezza
dell’importo del trattamento minimo previsto dall’INPS, la più recente sentenza n. 516 del
2000 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’altra legge
regionale siciliana (di contenuto pressoché identico) «nella parte in cui non
determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi
operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo
della indennità di contingenza ed indennità similari»;
che in base a
quest’ultima sentenza, dunque, al giudice a
quo pare che la decurtazione dell’indennità integrativa speciale in
presenza di più trattamenti pensionistici goduti da dipendenti pubblici sia da
ritenere illegittima «anche quando sia salvaguardata l’integrazione al minimo
INPS»;
che il
remittente, pertanto, chiede che la norma impugnata venga dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte in cui non determina la misura del
trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di
pensioni, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali;
che in ordine
alla rilevanza, la Corte remittente osserva che l’appello può essere accolto solo
se permanga nell’ordinamento la disposizione oggetto della presente questione;
che nel
giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga
dichiarata non fondata;
che davanti a
questa Corte hanno spiegato intervento, pur non essendo parti nel giudizio a quo, Silvestro Brazzaventre
e Giuseppe Fazio – rilevando entrambi di avere in corso un giudizio
pensionistico analogo a quello del Lanza, pendente davanti alla medesima
sezione giurisdizionale siciliana della Corte dei conti, sospeso in attesa
della pronuncia di questa Corte nell’odierna questione – i quali hanno concluso
per l’inammissibilità della questione.
Considerato che la Corte dei conti, sezione
giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dell’articolo 99, secondo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo risultante dalla declaratoria di
illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 494 del
1993, «nella parte in cui non determina la misura del trattamento
complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il
divieto di cumulo delle indennità integrative speciali»;
che
preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l’intervento delle parti
private Silvestro Brazzaventre e Giuseppe Fazio,
siccome entrambe estranee al giudizio a
quo, a nulla rilevando il fatto che le stesse abbiano in corso giudizi
analoghi a quello del Lanza, sospesi in attesa della pronuncia di questa Corte,
poiché «la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione
del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 470 del
2002 e ordinanza
n. 26 del 2003);
che la questione
è stata sollevata nel corso del giudizio di appello, promosso soltanto
dall’INPDAP, dopo che il giudice di primo grado, pronunciando sulla domanda del
Lanza, titolare di più pensioni, diretta ad accertare la legittimità della
percezione da parte sua dell’indennità integrativa speciale relativamente ad
entrambe le prestazioni previdenziali e quindi il suo diritto a trattenere le
somme a tali titoli erogategli nel periodo 1° marzo 1995 – 28 febbraio 1998,
aveva dichiarato il diritto del pensionato ricorrente all’adeguamento al minimo
INPS, dal 1° marzo 1995, del trattamento di pensione acquisito per ultimo,
oltre al diritto a trattenere la somma di lire
che tale
decisione si fonda sull’accertamento della legittimità del divieto di cumulo
delle indennità integrative speciali, accertamento che, non avendo il
pensionato prodotto impugnazione, è divenuto definitivo e non costituisce
quindi oggetto del giudizio di appello a
quo;
che
l’affermazione del remittente sulla rilevanza della questione non è sorretta,
quindi, da una plausibile motivazione in fatto, ma è smentita dalle circostanze
processuali, come sono state esposte nella stessa ordinanza di remissione;
che, pertanto,
la presente questione di legittimità costituzionale deve ritenersi
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la
Regione siciliana, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta , il 19 maggio 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Francesco
AMIRANTE, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 23 maggio 2003.