REPUBBLICA ITALIANA
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da
Visti gli atti
di costituzione di C. B. ed altro, dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e di V. R. ed altri, nonché gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con quattro ordinanze depositate
il 4 dicembre 2000, l’8 gennaio ed il 3 maggio 2002,
ed il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di
Catania, con una ordinanza depositata il 1° luglio 2002, nel corso di
altrettanti giudizi promossi da docenti universitari delle Facoltà di medicina
e chirurgia (infra:
medici universitari) di differenti Università degli studi, hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio
sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della l. 30 novembre
1998, n. 419): art. 5, comma
che le ordinanze, con argomentazioni in larga misura
coincidenti, censurano l'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, il quale
stabilisce un termine perentorio entro il quale i medici universitari
esercitano o rinnovano l'opzione - prevista dal comma 7 - per l'esercizio di
attività assistenziale intramuraria (c.d. attività
assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria,
disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione
per l'attività assistenziale esclusiva;
che, ad avviso dei rimettenti, la norma, fissando detto
termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture destinate allo
svolgimento dell'attività assistenziale intramuraria,
si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la
loro preventiva identificazione configurerebbe un presupposto dell'opzione e,
proprio per questo, la disposizione inciderebbe negativamente sulla
compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattico-scientifica,
in violazione dei principi di coerenza e razionalità dell'ordinamento, nonché
di buon andamento dell'amministrazione;
che, secondo i giudici a quibus, l'art. 5, comma 7, del d.lgs.
n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse - ossia i commi da
che,
secondo le ordinanze, agli organi dell'università sarebbero stati attribuiti
compiti marginali nel coordinamento degli interessi concernenti l'insegnamento
e la ricerca scientifica e non risulterebbe garantito
lo svolgimento da parte dei medici universitari dell’attività assistenziale
"funzional[e] alle esigenze della
didattica e della ricerca", in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n.
419;
che, ad avviso dei rimettenti, "la normativa
delegata in materia di opzione" (ossia l'art. 5, commi da
che, secondo il Tar per la Sicilia, l’art. 5, commi 7 ed
8, del d.lgs. n. 517 del 1999, realizzerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento dei docenti universitari delle Facoltà di medicina e chirurgia
rispetto ai docenti di tutte le altre Facoltà «ai quali non è imposta opzione
alcuna in ordine all’esercizio “intramurario o
extramurario” dell’attività professionale privata», mentre l’art. 5 di detto
decreto legislativo violerebbe altresì l’art. 35 della Costituzione, poiché
l’opzione per l’esercizio dell’attività extramuraria priverebbe i docenti
universitari «di una delle tre attività istituzionali di cui il loro lavoro si
compone», ponendosi in contrasto con l’art. 36 della Costituzione, «avendo
riguardo ai consistenti apporti economici di cui sarebbe privato il docente
optante per la prestazione “extramuraria” (dimezzamento degli appannaggi e
perdita degli incentivi)».
che, ad avviso dei rimettenti che impugnano anche il
comma 12 dell’art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, questa norma, nella parte in
cui dispone che, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino
dello stato giuridico universitario, «lo svolgimento di attività libero
professionale intramuraria comporta l'opzione per il
tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per
il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382», recherebbe una disciplina dei rapporti di
lavoro a tempo pieno ed a tempo definito difforme rispetto a quella stabilita
dall'art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980, come
modificato dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e dagli artt. 3 e 4
della legge 18 marzo 1989, n. 118, lesiva dell'art. 3 della Costituzione, del
principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini
istituzionali, didattici e scientifici e dell'art. 76 della Costituzione,
poiché inciderebbe sullo stato giuridico dei medici universitari, eccedendo il
contenuto della delega conferita al Governo dall'art. 6, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n.
419, realizzando una intrinseca contraddittorietà della disciplina concernente
i medici universitari, in violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, sia
dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo della mancanza di
proporzionalità rispetto agli scopi da realizzare;
che il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in
tutti i giudizi, con distinti atti, di contenuto in larga misura coincidente,
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;
che, ad avviso della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio
2000, n. 254, attribuendo ai medici universitari la facoltà di esercitare l'attività
libero-professionale intramuraria in regime
ambulatoriale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture e di
spazi idonei all'interno delle aziende ospedaliero-universitarie,
inciderebbe sulla fondatezza delle censure riferite all'art. 5, comma 8, del
d.lgs. n. 517 del 1999;
che, secondo l'interveniente, la norma in esame, al comma
8, fissando un termine perentorio per l'esercizio dell'opzione de qua, non sarebbe legata da alcun
nesso con il comma 7, e, comunque, i medici universitari, allorquando
effettuano la scelta, sono consapevoli degli effetti che ne derivano;
che le censure riferite all'art. 5, comma 7, cit., ed
alle disposizioni ad esso sottese, sarebbero infondate, in quanto gli incarichi
di direzione dei programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai
medici universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano piena
disponibilità per la loro realizzazione;
che, a suo avviso, le censure riferite all'art. 76 della
Costituzione sarebbero infondate, poiché la legge-delega ha inteso rafforzare
la collaborazione tra Università e Servizio sanitario nazionale, realizzando la
coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della
ricerca anche grazie all'organizzazione dipartimentale e alle opportune
disposizioni in materia di personale, stabilendo principi correttamente attuati
dal d.lgs. n. 517 del 1999;
che, negli atti di intervento depositati nei giudizi
introdotti dalle ordinanze reg. ord. n. 254/02, n.
389/02 n. 390/02 e n. 504/02, la difesa erariale osserva che la Corte, con la sentenza n. 71 del
2001, avrebbe affermato che spetta alla discrezionalità del legislatore
ordinario modulare il rapporto tra attività di ricerca ed insegnamento ed
attività di ricerca dei medici universitari;
che, nel merito, a suo avviso, la censura riferita
all’art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 517 del 1999 sarebbe infondata, in quanto
la diversità della disciplina applicabile ai medici universitari deriva da una
scelta liberamente e consapevolmente
esercitata e la sua peculiarità rispetto a quella concernente i docenti
universitari delle altre Facoltà sarebbe giustificata dall’esigenza di assicurare
il corretto svolgimento dell’attività assistenziale all’interno delle strutture
ospedaliere;
che nei giudizi introdotti dalle ordinanze n. 557 del
2001 e n. 504 del 2002 si sono costituiti alcuni dei ricorrenti nel processo
principale, chiedendo che le questioni siano accolte;
che, nel giudizio promosso dall’ordinanza n. 557 del
2001, si è altresì costituita l’Università Cattolica del Sacro Cuore – parte
convenuta nel processo principale – la quale, nell’atto di costituzione e nella
memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, ha chiesto che la
Corte dichiari l’illegittimità costituzionale anche degli artt. 4, comma 2, 5,
commi 13 e 14, del d.lgs. n. 517 del
Considerato
che le ordinanze censurano, in gran parte, le stesse norme, in
riferimento agli stessi parametri costituzionali, svolgendo argomentazioni
sostanzialmente coincidenti, sicché è opportuna la riunione dei giudizi;
che il thema decidendum del presente giudizio deve ritenersi
limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione,
poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possono
essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori
questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano
stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare
successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (tra le molte, ordinanze n. 379
del 2001 e n.
219 del 2001);
che, anteriormente a tutte le ordinanze di rimessione,
l'art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n.
che, ancora in data anteriore a quattro delle cinque
ordinanze, è sopravvenuto l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001, recante
le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e
università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel
quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, il quale, tra
l'altro, stabilisce le direttive riguardanti le modalità della collaborazione
tra detti enti, allo scopo di assicurare l'integrazione delle attività
assistenziali, didattiche e di ricerca, fissando inoltre i criteri per
l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie;
che, benché tali atti influiscano sul complessivo quadro
normativo di riferimento nel quale si inscrivono le questioni di legittimità
costituzionale sollevate, gli stessi non risultano presi in esame e,
conseguentemente, i giudici a quibus non hanno esplicitato se il mutamento
dell’assetto normativo abbia eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla
fattispecie sottoposta al loro esame;
che la mancanza di ogni specificazione al riguardo
determina la carenza della motivazione in ordine alle ragioni che, secondo i
rimettenti, fanno ritenere la perdurante rilevanza della questione;
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
riuniti i giudizi,
dichiara la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio
sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre
1998, n. 419), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97
della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 23 maggio 2003.