REPUBBLICA
ITALIANA
composta dai
signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato
la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1
a 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti
fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della l. 30
novembre 1998, n. 419), promossi con ordinanze del 4 dicembre 2000, dell’8
gennaio, del 3 maggio 2002 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio e del 1° luglio 2002, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte
al n. 557 del registro ordinanze 2001 ed ai nn. 254, 389, 390 e 504 del
registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2001 e
nn. 22, 37 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di
C. B. ed altro, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di V. R. ed altri,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
con quattro ordinanze depositate il 4 dicembre 2000, l’8 gennaio ed il 3 maggio
2002, ed il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata
di Catania, con una ordinanza depositata il 1° luglio 2002, nel corso di
altrettanti giudizi promossi da docenti universitari delle Facoltà di medicina
e chirurgia (infra: medici
universitari) di differenti Università degli studi, hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio
sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della l. 30 novembre
1998, n. 419): art. 5, comma 8, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione; art. 5, comma 7, in riferimento agli artt. 33 e 76 della
Costituzione; art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché art. 3 - quest'ultimo
nella parte in cui non prevede una partecipazione diretta degli organi
universitari nelle scelte delle aziende ospedaliero-universitarie in materia di
collegamento tra le attività di assistenza, didattica e ricerca - in
riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione, nonché, il Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, dell’art. 5, commi 7 ed 8, del d.lgs.
n. 517 del 1999 in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della
Costituzione, degli artt. 3 (nelle parti sopra indicate) e 5, commi da 1 a 6 e
da 8 ad 11, citati, in relazione agli artt. 33 e 76 della Costituzione, ed
inoltre, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – con le ordinanze
reg. ord. n. 254 n. 389 e n. 390 del 2002 - anche dell’art. 5, comma 12, in
riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione;
che le
ordinanze, con argomentazioni in larga misura coincidenti, censurano l'art. 5,
comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, il quale stabilisce un termine perentorio
entro il quale i medici universitari esercitano o rinnovano l'opzione -
prevista dal comma 7 - per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria
(c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività
libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di
comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale
esclusiva;
che, ad avviso
dei rimettenti, la norma, fissando detto termine indipendentemente dalla
individuazione delle strutture destinate allo svolgimento dell'attività
assistenziale intramuraria, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione, in quanto la loro preventiva identificazione configurerebbe un
presupposto dell'opzione e, proprio per questo, la disposizione inciderebbe
negativamente sulla compenetrazione tra attività assistenziale ed attività
didattico-scientifica, in violazione dei principi di coerenza e razionalità
dell'ordinamento, nonché di buon andamento dell'amministrazione;
che, secondo i
giudici a quibus, l'art. 5, comma 7,
del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse - ossia
i commi da 1 a 6 e da 8 a 11 - nonché l'art. 3, nella parte riguardante
l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie, violerebbero
gli artt. 33 e 76 della Costituzione, e, in particolare, la configurazione
dell'opzione per l'attività assistenziale esclusiva quale requisito per
l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma 4
della norma in esame si porrebbe in contrasto con il principio di
compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale ed attività didattica e di
ricerca scientifica, assoggettando l'attività assistenziale svolta dal medico
universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale
dell'azienda;
che, secondo le
ordinanze, agli organi dell'università sarebbero stati attribuiti compiti
marginali nel coordinamento degli interessi concernenti l'insegnamento e la
ricerca scientifica e non risulterebbe garantito lo svolgimento da parte dei
medici universitari dell’attività assistenziale "funzional[e] alle esigenze della
didattica e della ricerca", in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 419;
che, ad avviso
dei rimettenti, "la normativa delegata in materia di opzione" (ossia
l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché l'art. 3 del d.lgs. n. 517 del
1999 "in parte qua"), si
porrebbe in contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione, nella parte in
cui stabilisce il divieto di attribuzione al medico universitario, che non
abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva, della direzione delle
strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività, in
quanto detto divieto non garantirebbe "la coerenza fra l'attività
assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca" (art. 6,
comma 1, lettere b) e c), della legge n. 419 del 1998) e
realizzerebbe una modificazione dello stato giuridico del personale
universitario, in violazione dei principi e dei criteri direttivi della
legge-delega;
che, secondo il
Tar per la Sicilia, l’art. 5, commi 7 ed 8, del d.lgs. n. 517 del 1999,
realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento dei docenti
universitari delle Facoltà di medicina e chirurgia rispetto ai docenti di tutte
le altre Facoltà «ai quali non è imposta opzione alcuna in ordine all’esercizio
“intramurario o extramurario” dell’attività professionale privata», mentre
l’art. 5 di detto decreto legislativo violerebbe altresì l’art. 35 della
Costituzione, poiché l’opzione per l’esercizio dell’attività extramuraria
priverebbe i docenti universitari «di una delle tre attività istituzionali di
cui il loro lavoro si compone», ponendosi in contrasto con l’art. 36 della Costituzione,
«avendo riguardo ai consistenti apporti economici di cui sarebbe privato il
docente optante per la prestazione “extramuraria” (dimezzamento degli
appannaggi e perdita degli incentivi)».
che, ad avviso
dei rimettenti che impugnano anche il comma 12 dell’art. 5 del d.lgs. n. 517
del 1999, questa norma, nella parte in cui dispone che, fino alla data di
entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario,
«lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta
l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria
comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382», recherebbe una disciplina
dei rapporti di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito difforme rispetto a
quella stabilita dall'art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980, come modificato
dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e dagli artt. 3 e 4 della
legge 18 marzo 1989, n. 118, lesiva dell'art. 3 della Costituzione, del
principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini
istituzionali, didattici e scientifici e dell'art. 76 della Costituzione,
poiché inciderebbe sullo stato giuridico dei medici universitari, eccedendo il
contenuto della delega conferita al Governo dall'art. 6, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n.
419, realizzando una intrinseca contraddittorietà della disciplina concernente
i medici universitari, in violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, sia
dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo della mancanza di
proporzionalità rispetto agli scopi da realizzare;
che il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi, con distinti atti, di
contenuto in larga misura coincidente, chiedendo che le questioni siano
dichiarate inammissibili e comunque infondate;
che, ad avviso
della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, attribuendo ai medici
universitari la facoltà di esercitare
l'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale presso i
propri studi, nei casi di carenza di strutture e di spazi idonei all'interno
delle aziende ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle
censure riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999;
che, secondo
l'interveniente, la norma in esame, al comma 8, fissando un termine perentorio
per l'esercizio dell'opzione de qua,
non sarebbe legata da alcun nesso con il comma 7, e, comunque, i medici universitari,
allorquando effettuano la scelta, sono consapevoli degli effetti che ne
derivano;
che le censure
riferite all'art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese,
sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei programmi del comma
4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici universitari i quali,
scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano piena disponibilità per la loro
realizzazione;
che, a suo
avviso, le censure riferite all'art. 76 della Costituzione sarebbero infondate,
poiché la legge-delega ha inteso rafforzare la collaborazione tra Università e
Servizio sanitario nazionale, realizzando la coerenza fra l'attività
assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca anche grazie
all'organizzazione dipartimentale e alle opportune disposizioni in materia di
personale, stabilendo principi correttamente attuati dal d.lgs. n. 517 del
1999;
che, negli atti
di intervento depositati nei giudizi introdotti dalle ordinanze reg. ord. n.
254/02, n. 389/02 n. 390/02 e n. 504/02, la difesa erariale osserva che la
Corte, con la sentenza
n. 71 del 2001, avrebbe affermato che spetta alla discrezionalità del
legislatore ordinario modulare il rapporto tra attività di ricerca ed
insegnamento ed attività di ricerca dei medici universitari;
che, nel merito,
a suo avviso, la censura riferita all’art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 517 del
1999 sarebbe infondata, in quanto la diversità della disciplina applicabile ai
medici universitari deriva da una scelta
liberamente e consapevolmente esercitata e la sua peculiarità rispetto a
quella concernente i docenti universitari delle altre Facoltà sarebbe
giustificata dall’esigenza di assicurare il corretto svolgimento dell’attività
assistenziale all’interno delle strutture ospedaliere;
che nei giudizi
introdotti dalle ordinanze n. 557 del 2001 e n. 504 del 2002 si sono costituiti
alcuni dei ricorrenti nel processo principale, chiedendo che le questioni siano
accolte;
che, nel giudizio
promosso dall’ordinanza n. 557 del 2001, si è altresì costituita l’Università
Cattolica del Sacro Cuore – parte convenuta nel processo principale – la quale,
nell’atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità della camera
di consiglio, ha chiesto che la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale
anche degli artt. 4, comma 2, 5, commi 13 e 14, del d.lgs. n. 517 del 1999, in
riferimento all’art. 33, ultimo comma, della Costituzione, nonché dell’art. 2,
in relazione agli artt. 32 e 33 della Costituzione, dell’art. 7, comma 1, ed 8,
comma 4, in riferimento agli artt. 33 e 42 della Costituzione – norme queste
non censurate dall’ordinanza di rimessione – eccependo altresì l’illegittimità
costituzionale dell’art. 5, commi 7, 11 e 12, di detto decreto anche in
riferimento all’art. 32, della Costituzione, parametro non indicato dal giudice
a quo.
Considerato che le ordinanze censurano, in gran parte, le stesse
norme, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, svolgendo
argomentazioni sostanzialmente coincidenti, sicché è opportuna la riunione dei
giudizi;
che il thema decidendum del presente giudizio
deve ritenersi limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di
rimessione, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non
possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate,
ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che
siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare
successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (tra le molte, ordinanze n. 379
del 2001 e n.
219 del 2001);
che,
anteriormente a tutte le ordinanze di rimessione, l'art. 3 del d.lgs. 28 luglio
2000, n. 254, ha modificato l'art. 15-quinquies,
comma 10, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - al quale rinvia l'art. 5, comma
7, del d.lgs. n. 517 del 1999 - consentendo, nel testo così vigente, "in
caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo
svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime
attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio
professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000"
e disponendo altresì che resta fermo "per l'attività libero professionale
in regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge
23 dicembre 1998, n. 448";
che, ancora in
data anteriore a quattro delle cinque ordinanze, è sopravvenuto l'atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 24 maggio 2001, recante le linee guida concernenti i
protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento
delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione sanitaria
nazionale e regionale, il quale, tra l'altro, stabilisce le direttive
riguardanti le modalità della collaborazione tra detti enti, allo scopo di
assicurare l'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di
ricerca, fissando inoltre i criteri per l'organizzazione interna delle aziende
ospedaliero-universitarie;
che, benché tali
atti influiscano sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si
inscrivono le questioni di legittimità costituzionale sollevate, gli stessi non
risultano presi in esame e, conseguentemente, i giudici a quibus non hanno esplicitato se il mutamento dell’assetto
normativo abbia eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie
sottoposta al loro esame;
che la mancanza
di ogni specificazione al riguardo determina la carenza della motivazione in
ordine alle ragioni che, secondo i rimettenti, fanno ritenere la perdurante
rilevanza della questione;
che, pertanto,
le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
riuniti i
giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 11 e 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei
rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo
6 della l. 30 novembre 1998, n. 419), sollevate, in riferimento agli artt. 3,
33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19
maggio 2003.
F.to:
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto
CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 23 maggio 2003.