Ordinanza n. 163 del 2003

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ORDINANZA N.163

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-    Riccardo                                      CHIEPPA                                    Presidente

-    Gustavo                                       ZAGREBELSKY                          Giudice

-    Valerio                                        ONIDA                                               "

-    Carlo                                           MEZZANOTTE                                  "

-    Fernanda                                     CONTRI                                              "

-    Guido                                          NEPPI MODONA                              "

- Piero Alberto                                 CAPOTOSTI                                       "

-    Annibale                                      MARINI                                              "

-    Franco                                         BILE                                                    "

-    Giovanni Maria                           FLICK                                                 "

- Ugo                                                DE SIERVO                                       "

- Romano                                         VACCARELLA                                 "

- Alfio                                              FINOCCHIARO                                "        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), promossi con ordinanze del 20 marzo e dell’11 giugno 2002 emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Chiara Nediani ed altri contro Università degli studi di Firenze ed altri e da Maria Cecilia Mosconi contro Università degli studi di Roma “La Sapienza”, iscritte ai numeri 391 e 392 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2002.

    Visti l’atto di intervento di Chiara Nediani ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Franco Bile.   

    Ritenuto che, con ordinanza del 20 marzo 2002,  il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - nel corso di un giudizio proposto da Chiara Nediani ed altri per l'annullamento, tra l’altro, dei decreti rettorali dell'Università degli studi di Firenze di esclusione dei ricorrenti dalla partecipazione ad un concorso riservato per ricercatore confermato - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,  questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), nella parte in cui contempla che il personale delle  università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie ed in servizio alla data di entrata in vigore della  legge medesima, il quale abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca, possa partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario confermato solo se l’originaria assunzione in servizio sia avvenuta a seguito di pubblici concorsi che prevedessero come requisito di accesso il diploma di laurea e non anche se il dipendente, pur in mancanza di quest’ultimo requisito, sia comunque in possesso di tale diploma;

    che, nell’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti assumevano di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 citata per l'accesso ai concorsi riservati a posti di ricercatore universitario e si dolevano di essere stati invece esclusi dalle procedure medesime in quanto assunti originariamente  in servizio in una qualifica per la quale non era richiesto, tra i vari requisiti, il diploma di laurea, pur essendo essi in possesso dello stesso alla data di entrata in vigore della legge menzionata;

    che l'impugnativa proposta dai ricorrenti era quindi diretta all'annullamento del provvedimento di esclusione dalle valutazioni comparative riservate per la copertura di posti di ricercatore universitario nonché all'accertamento del diritto alla inclusione tra i beneficiari della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

    che il Tribunale amministrativo regionale rimettente sospetta innanzi tutto la violazione del generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento giuridico (art. 3 Cost.) perché la partecipazione al concorso riservato da parte del personale delle università è condizionato ad un requisito <<meramente formale e di alcuna rilevanza sostanziale>>, quale appunto sarebbe il prescritto presupposto dell'originaria assunzione in ruolo a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea;

    che ciò ridonderebbe anche in violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche;

    che inoltre il Tribunale amministrativo regionale prospetta la possibile violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) atteso che - non essendo consentito l'accesso al concorso riservato per il personale che sia privo del suddetto requisito formale, pur avendo tutti gli altri requisiti sostanziali – le università si priverebbero ingiustificatamente di un utile apporto di competenze professionali consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite;

    che si sono costituiti i ricorrenti, aderendo alle prospettazioni  argomentative del Tribunale amministrativo regionale rimettente ed insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata;

    che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale amministrativo regionale rimettente;

    che lo stesso  Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza dell’11 giugno 2002,  in altro analogo giudizio promosso da  Maria Cecilia Mosconi, che ha impugnato il provvedimento del rettore dell’università “La Sapienza” di Roma con cui la ricorrente era stata esclusa dalla partecipazione al concorso riservato per ricercatore universitario, ha sollevato la medesima questione di costituzionalità con le stesse argomentazioni;

    che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza della questione di costituzionalità.

    Considerato che i giudizi possono essere riuniti, avendo ad oggetto la medesima questione di costituzionalità;

    che, con ordinanza n. 517 del 2002, questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza dell’identica questione sollevata, in altri giudizi analoghi, dal medesimo Tribunale regionale amministrativo in riferimento agli stessi parametri;

che nessun argomento nuovo o diverso, rispetto a quelli già vagliati da questa Corte, è stato prospettato nelle ordinanze di rimessione, sicché anche le questioni da queste stesse sollevate sono parimenti manifestamente infondate.

Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953, n.87,  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i  giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale  del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.