Ordinanza n. 122 del 2003

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ORDINANZA N. 122

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY                                   

- Valerio ONIDA                                                        

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA                                        

- Piero Alberto CAPOTOSTI                                     

- Annibale MARINI                                                   

- Franco BILE                

- Giovanni Maria FLICK                                            

- Ugo DE SIERVO   

- Romano VACCARELLA                            

- Alfio FINOCCHIARO                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267, promossi con ordinanze del 27 e del 31 maggio 2002 dal Collegio arbitrale di Napoli negli arbitrati in corso tra la Costruire s.p.a. e il Presidente della Giunta regionale della Campania, iscritte ai nn. 440 e 441 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse nel corso di altrettanti giudizi arbitrali il 27 maggio 2002 ed il 31 maggio 2002, il Collegio arbitrale di Napoli ha sollevato, in riferimento all’art. 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267, nella parte in cui esclude che le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali possano essere devolute ad arbitri, anche se la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell’entrata in vigore della legge;

che, ad avviso del rimettente, in presenza di una clausola compromissoria validamente stipulata, il giudice arbitrale assumerebbe la veste di giudice naturale delle controversie individuate dalla clausola stessa, cosicché la norma impugnata, individuando ex post un giudice diverso, violerebbe la garanzia di cui all’art. 25 della Costituzione;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione, in quanto identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata.

Considerato preliminarmente che i due giudizi, avendo ad oggetto la stessa questione, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che la norma impugnata è stata già oggetto di scrutinio in riferimento al medesimo parametro di cui all’art. 25 della Costituzione;

che in quella occasione questa Corte ha affermato che non sussiste alcuna lesione del principio del giudice naturale in quanto – anche a voler prescindere dal rilievo per cui il testo dell’art. 25 della Costituzione fa riferimento al «giudice naturale precostituito per legge» - la norma denunciata, escludendo dal divieto di devoluzione ad arbitri le sole controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), fa puntuale applicazione del principio enunciato dall’art. 5 del codice di procedura civile, a tenore del quale «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda» (ordinanza n. 11 del 2003);

che la questione va perciò dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267, sollevata, in riferimento all’art. 25 della Costituzione, dal Collegio arbitrale di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.