Ordinanza n. 120 del 2003

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ORDINANZA N.120

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY                                   

- Valerio ONIDA           

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI                                                   

- Guido NEPPI MODONA                                        

- Piero Alberto CAPOTOSTI                                     

- Annibale MARINI                                                   

- Franco BILE                

- Giovanni Maria FLICK                                            

- Ugo DE SIERVO   

- Romano VACCARELLA                            

- Alfio FINOCCHIARO                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, «in combinato disposto» con l’art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza del 24 aprile 2002 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Piccinin Giuseppe e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 495 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 aprile 2002, il Tribunale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, «in combinato disposto» con l’art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), «nella parte in cui prevede il pagamento della tassa automobilistica in un’unica soluzione per periodi annuali fissi anticipati senza prevedere che l’imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso del veicolo»;

che ad avviso del rimettente - il quale è chiamato a decidere sull’impugnativa di un avviso di accertamento relativo all’annualità 1996-1997, emesso a carico di un contribuente che aveva demolito la propria autovettura nel corso del mese di maggio del 1996 - la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva, obbligando al pagamento anticipato dell’imposta per l’intero periodo annuale, anche nel caso in cui il presupposto impositivo, e cioè il possesso dell’autovettura, venga meno nel corso del periodo medesimo;

che sarebbe conseguentemente leso anche il principio di eguaglianza, in quanto l’imposta risulterebbe dovuta in uguale misura sia da chi possieda un’autovettura per l’intero anno, sia da chi la possieda per un periodo di tempo più breve, diversamente da quanto stabilito per  l’ICI, che è invece dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dell’immobile;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza della questione;

che ad avviso dell’Avvocatura la questione sarebbe inammissibile sia perché la normativa in tema di ICI non costituirebbe un idoneo tertium comparationis, sia perché non sarebbe consentito alla Corte di provvedere ad una diversa conformazione dei periodi di imposta, sia, infine, perché il d.m. 25 novembre 1985, non avendo rango legislativo, non sarebbe suscettibile di sindacato di costituzionalità;

che la questione stessa risulterebbe comunque priva di fondamento, in quanto la durata annuale del periodo di imposta sarebbe razionale e giustificata da esigenze di semplificazione e standardizzazione relative ad una fiscalità di massa;

che, in una memoria depositata nell’imminenza della camera di consiglio, l’Avvocatura eccepisce inoltre il difetto di rilevanza della questione, risultando in base agli atti di giudizio non dovuta l’imposta per la quale è stato emesso l’avviso di accertamento.

Considerato che dall’ordinanza di rimessione si ricava che il periodo annuale di imposta cui si riferisce l’avviso di accertamento impugnato nel giudizio a quo è quello avente decorrenza dal mese di maggio 1996;

che dall’ordinanza stessa risulta ancora che il ricorrente ha annotato la perdita di possesso dell’autovettura nel pubblico registro automobilistico in data 13 maggio 1996;

che, ai sensi dell’art. 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982, al pagamento della c.d. tassa automobilistica sono tenuti coloro che risultino proprietari «alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze»;

che, secondo l’art. 1, ultimo comma, del d.m. 25 novembre 1985, n. 7307, il termine utile per il pagamento scade nell’ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale di imposta;

che, nel caso dedotto in giudizio, il termine utile per il pagamento scadeva, dunque, il 31 maggio 1996, data alla quale il ricorrente non risultava più proprietario dell’autoveicolo, avendo già provveduto all’annotazione della perdita di possesso;

che, pertanto, il ricorrente medesimo non era tenuto al pagamento dell’imposta, come la stessa amministrazione finanziaria ha espressamente riconosciuto in una nota che la Avvocatura ha allegato alla propria memoria illustrativa;

che, sulla base delle considerazioni che precedono - del tutto trascurate dal rimettente - la pretesa impositiva risulta ictu oculi destituita di fondamento;

 che, conseguentemente, la questione appare priva di rilevanza e va, perciò, dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, «in combinato disposto» con l’art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche),  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.