Sentenza n. 111/2003

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SENTENZA N.111

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Riccardo                                      CHIEPPA                                    Presidente

-    Gustavo                                       ZAGREBELSKY                          Giudice

-    Valerio                                        ONIDA                                               "

-    Carlo                                           MEZZANOTTE                                  "

-    Fernanda                                     CONTRI                                              "

- Piero Alberto                                 CAPOTOSTI                                       "

-    Annibale                                      MARINI                                              "

-    Franco                                         BILE                                                    "

-    Giovanni Maria                           FLICK                                                 "

- Ugo                                                DE SIERVO                                       "

- Romano                                         VACCARELLA                                 "

- Paolo                                              MADDALENA                                  "

- Alfio                                              FINOCCHIARO                                “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 20 febbraio 2001, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso con ricorso del Tribunale di Roma notificato il 18 aprile 2002, depositato in cancelleria l’11 maggio successivo ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 2002.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1.– Nel corso di un procedimento penale instaurato nei confronti del deputato Tiziana Parenti – imputata, con altri, del reato di concorso in diffamazione aggravata a mezzo stampa, per avere rilasciato un’intervista (pubblicata nel settimanale "L’Italiano" in data 17 gennaio 1997, in un articolo dal titolo: "Titti ha deciso: presto lascerò la magistratura") contenente delle affermazioni con le quali si offendeva la reputazione di Antonio Di Pietro, con l’aggravante della attribuzione del fatto determinato – il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 4 maggio 2001, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera, assunta dalla Assemblea nella seduta del 20 febbraio 2001, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale, dopo aver rammentato la giurisprudenza di questa Corte in merito al nesso funzionale che deve sussistere tra l’attività divulgativa esterna e lo svolgimento di atti tipici delle attribuzioni parlamentari, ha rilevato che le espressioni contestate al deputato Parenti come diffamatorie, non possono ritenersi collegate funzionalmente alla sua attività parlamentare. In particolare – sottolinea il Tribunale ricorrente – il deputato Parenti non soltanto avrebbe criticato la scelta del dott. Antonio Di Pietro di far parte, quale ministro, della compagine governativa presieduta da un suo ex inquisito, ma, soprattutto, ha censurato i comportamenti "nella conduzione delle pregresse indagini (nell’inchiesta c.d. "Mani Pulite") – specificamente nella vicenda Greganti – asseritamente tutti mossi dall’intento di proprio tornaconto personale e di contestuale protezione giudiziaria del PCI-PDS". A parere del ricorrente, ci si troverebbe quindi di fronte "ad opinioni espresse dall’onorevole Parenti al di fuori dei compiti e delle attività propri dell’Assemblea di cui fa parte ovvero nell’ambito di estrinsecazione di facoltà della medesima quale membro di tale Assemblea, e rapportabili solo ad una sua "generica" attività politica, del tutto avulsa dalla specifica attività istituzionale di parlamentare della medesima o da specifiche attività dell’Assemblea e quindi certamente non "identificabile" come espressione di attività parlamentare, ma solo come mero esercizio della facoltà di manifestazione del pensiero riconosciuta a tutti i consociati, e come tale non rientrante nell’ambito della prerogativa costituzionale in questione, ma soggetta ai limiti previsti per tutti dall’ordinamento penale".

2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 93 del 2002. Il Tribunale di Roma ha notificato in data 18 aprile 2002 il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati, depositandoli, poi, insieme con la prova della avvenuta notificazione, nella cancelleria della Corte costituzionale l’11 maggio 2002.

3. – Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati, deducendo l’infondatezza del conflitto proposto dalla autorità giudiziaria e chiedendo dichiararsi che spetta alla Camera medesima deliberare l’insindacabilità, ex art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Parenti. Dopo aver sintetizzato i profili di fatto che hanno dato luogo al procedimento penale ed al conseguente conflitto, la Camera resistente richiama la giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento. Alla luce dei principi affermati al riguardo da questa Corte, la Camera sottolinea in particolare come ove un determinato tema ovvero un fatto o un comportamento di soggetti pubblici o privati entrino nell’area dei lavori parlamentari, gli stessi finiscono per refluire nell’ambito della comunicazione politico-parlamentare, cui partecipa ogni membro delle Camere che di quei fatti o comportamenti abbia preso consapevolezza in quella sede. Sicché, ove il parlamentare successivamente formuli dichiarazioni sostanzialmente corrispondenti ai contenuti della comunicazione politico-parlamentare, le stesse sono "espressione di attività parlamentare" e, come tali, attratte nella sfera dell’immunità. Nel merito del conflitto, la Camera resistente procede poi alla puntuale disamina di numerosi atti di sindacato ispettivo posti in essere dal deputato Parenti come presentatrice o firmataria, il cui contenuto viene evocato a conferma della infondatezza delle censure poste a fondamento dell’atto di conflitto.

Considerato in diritto

1. – Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso con ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma il 2 maggio 2001, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera da quest’ultima adottata nella seduta del 20 febbraio 2001 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 169), con la quale è stato ritenuto che i fatti per i quali è in corso procedimento penale nei confronti del deputato Tiziana Parenti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. – Preliminare è l’esame della procedibilità del ricorso. Nella disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, infatti, l’avvio di ciascuna delle due distinte fasi procedurali, nelle quali si articola il giudizio – rispettivamente destinate a concludersi, la prima, con la deliberazione sommaria sull’ammissibilità del ricorso e, la seconda, con la decisione definitiva sul merito, oltre che sull’ammissibilità – è rimesso alla iniziativa della parte (potere interessato, promotore del conflitto), che, in particolare, all’esito della prima fase sommaria, ha l’onere di provvedere, nei termini previsti, sia alla notificazione del ricorso e della relativa ordinanza, sia al deposito presso la cancelleria di questa Corte degli atti notificati, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (v., fra le altre, le sentenze n. 172 del 2002; n. 293 del 2001; n. 253 del 2001; n. 247 del 2001). L’anzidetto termine di venti giorni ha carattere perentorio, perché da esso decorre l’intera catena degli ulteriori termini stabiliti, per la prosecuzione del giudizio, dall’art. 26, quarto comma, delle richiamate norme integrative (v., ex plurimis, le già citate sentenze).

3. – Nella specie, l’atto introduttivo del conflitto è stato depositato nella cancelleria della Corte, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell’art. 37, quarto comma, della legge 31 marzo 1953, n. 87, l’11 maggio 2002, oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, eseguita il 18 aprile 2002; termine, peraltro, espressamente richiamato nell’ordinanza di questa Corte n. 93 del 2002, emessa nella fase preliminare del conflitto ai sensi dell’art. 37 della citata legge n. 87 del 1953. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2003.