Ordinanza n. 78/2003

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ORDINANZA N.78

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

- Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 58, ultimo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), promosso con delibera del 12 giugno 2002 dal Consiglio comunale di Platì, nel procedimento di contestazione ex art. 69 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento di De Marco Domenico ed altri;

udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di contestazione ex art. 69 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il Consiglio comunale di Platì, con delibera adottata il giorno 12 giugno 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

che il procedimento di contestazione in questione concerne la posizione del Sindaco dott. Francesco Mittiga, il comportamento del quale, come afferma la delibera consiliare, era stato “già oggetto di censura per il testo dell’art. 323 c.p. precedente all’entrata in vigore del nuovo testo di tale norma, in forza della legge n. 234 del 15 luglio 1997”;

che la delibera consiliare afferma che la norma impugnata determinerebbe una violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione nella parte in cui non prevede il venir meno delle ragioni di ineleggibilità, “anche quando ci si trovi, come nella specie, di fronte ad una evidente abrogatio o mutatio criminis”, oltre che nel caso di riabilitazione ai sensi dell’art. 179 del codice penale o dell’art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della denunciata questione di legittimità costituzionale, il Consiglio comunale si limita a rilevare che sarebbe evidente “l’assoluta illogicità, incoerenza ed arbitrarietà della motivazione della legge”, nonché la contraddittorietà e l’irragionevolezza di quest’ ultima e la sua inadeguatezza rispetto ai fini che intende perseguire;

che il Consiglio comunale remittente ritiene comunque di escludere la sussistenza delle condizioni di ineleggibilità del dott. Mittiga, deliberando “di convalidare per la narrativa che precede e che costituisce parte integrante del presente atto l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nella consultazione amministrativa del 26 e 27 maggio 2002”;

che il Consiglio, si ritiene inoltre “legittimato, in quanto dotato di poteri di contestazione, verifica e deliberazione, ex art. 69 del d.lgs. n. 267 del 2000” a sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma in questione;

che hanno depositato atto di intervento presso la cancelleria della Corte costituzionale quaranta cittadini elettori del Comune di Platì, i quali, in ordine alla propria legittimazione ad intervenire nel giudizio in corso, evidenziano di essere direttamente interessati “alla conferma dell’Amministrazione presieduta dal Sindaco, Dott. Francesco Mittiga”;

che, quanto alla possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale da parte del Consiglio comunale, nell’atto di intervento si propongono argomenti analoghi a quelli della deliberazione di quest’ultimo;

che, in relazione al merito della questione, il citato atto di intervento, oltre ad aderire alle censure proposte dal remittente, ritiene comunque di poter suggerire una interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata, tale da ricomprendere in essa anche il caso della abolitio criminis.

Considerato che in via preliminare deve essere esaminato il profilo concernente la legittimazione del Consiglio comunale a sollevare questione di legittimità costituzionale;

che il Consiglio comunale, peraltro dopo aver esercitato il potere amministrativo di convalida degli eletti, si è attribuito un potere remittente come organo giurisdizionale – sia pure limitatamente al procedimento di contestazione ex art. 69 del d.lgs. n. 267 del 2000 – in contrasto con quanto agevolmente deducibile dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 267 del 2000 e dalla giurisprudenza di questa Corte fin dalla sentenza n. 93 del 1965;

che dunque risulta del tutto evidente la assoluta carenza di legittimazione del Consiglio comunale, come questa Corte ha sottolineato, da ultimo, con l’ordinanza n. 104 del 1998, concernente proprio una deliberazione del medesimo Consiglio comunale di Platì;

che conseguentemente la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, dal momento che risultano carenti i requisiti minimi essenziali perché il giudizio possa ritenersi validamente instaurato ai sensi dell’articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell’articolo 23 della legge n. 87 del 1953, e restando dunque assorbito ogni altro profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Consiglio comunale di Platì con la delibera in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.