Ordinanza n. 74/2003

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ORDINANZA N.74

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA          

- Alfio FINOCCHIARO        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 14 febbraio 2002 dal Giudice di pace di Rimini nel procedimento civile vertente tra Augusto Metafune e il Prefetto di Rimini, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 febbraio 2002, il Giudice di pace di Rimini, "rilevato come l’istanza concernente la questione di legittimità costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata", ha censurato – in riferimento all’art. 3 della Costituzione [non esplicitamente evocato] – l’art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto "non appare conforme al principio di ragionevolezza laddove non prevede che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida limitatamente ai soli conducenti di veicoli per i quali è obbligatorio il possesso della patente di guida";

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione.

  Considerato che il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e – salvo un generico rinvio ad una non precisata istanza di parte – non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata in riferimento al principio di ragionevolezza;

  che l’ordinanza di rimessione non è idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, per difetto assoluto di motivazione in ordine ai requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione, che pertanto deve essere dichiarata, secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 1 del 2003 e n. 499 del 2002), manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rimini, con l’ordinanza in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.