ORDINANZA N.61
ANNO 2003
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK"
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA"
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della
legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle
pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 2001 dal
giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale
per la Regione Veneto sul ricorso proposto da Rampinelli Maria contro il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, iscritta
al n. 65 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003
il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ordinanza del 14 novembre 2001 (r.o.
n. 65 del 2002), il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti –
sezione giurisdizionale per la Regione Veneto ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n.
656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) – che
sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'art. 9 del d.P.R. 30
dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in
attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n.
533) che, a sua volta, inserisce, dopo il terzo, tre commi all'art. 38 del
d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra) –, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
prevede la convivenza quale presupposto per l'erogazione dell'assegno
supplementare previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 834 del 1981;
che, secondo il giudice a
quo, la scelta legislativa di ancorare la concessione dell'assegno
supplementare in questione al requisito della convivenza sarebbe illegittima,
comportando una discriminazione tra situazioni soggettive identiche, poiché
entrambe qualificate da rapporti di coniugio; infatti, il legislatore avrebbe
riservato un trattamento più favorevole a chi percepisce la pensione ordinaria
di reversibilità, rispetto a chi è titolare di pensione di reversibilità di
guerra;
che, inoltre, la
“convivenza” intesa come coabitazione, finisce con il “disconoscere il diritto
di ciascuno dei coniugi di fissare liberamente la propria residenza”;
che il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha sostenuto l'infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza in
epigrafe;
che la difesa erariale ha
ritenuto, in primo luogo, la diversa natura dei due assegni principali,
pensione ordinaria e pensione di guerra, avendo l'una carattere di retribuzione
differita e l'altra carattere risarcitorio e che, inoltre, il fondamento
giuridico, che rende evidente la ratio della norma, è costituito non
solo dal normale rapporto affettivo, ma anche dalla costante assistenza al
mutilato e all'invalido di guerra di prima categoria, garantita, appunto, dalla
convivenza.
Considerato che, a ben vedere, il remittente pone a
raffronto situazioni tra loro non omogenee, poiché, come questa Corte ha avuto
più volte modo di affermare (sentenze n. 186 del
1985 e n. 70
del 1999), la pensione di reversibilità ordinaria ha natura retributiva,
mentre quella di guerra ha natura risarcitoria; sicché, data la disomogeneità
delle situazioni poste a raffronto, il remittente ha, nella specie, fatto
riferimento ad un tertium comparationis assolutamente improponibile;
che non è irragionevole ed
ingiustificata la ratio della disciplina legislativa in
questione, la quale tiene conto di una situazione completamente diversa da
quella relativa alla reversibilità delle pensioni ordinarie e persegue lo scopo
di assicurare un ristoro economico ulteriore a chi abbia prestato una costante
e diuturna assistenza al mutilato o all'invalido di guerra, circostanza che può
maturare soltanto in una situazione di convivenza, il cui accertamento è
rimesso alla valutazione del giudice di merito;
che, comunque, data la ratio
della disposizione censurata, la convivenza intesa come situazione fattuale
di coabitazione, e non invece quale formale coincidenza anagrafica, non coarta
la libertà del coniuge di scegliere liberamente la propria residenza, ma
costituisce soltanto un ragionevole presupposto per la concessione di un
ulteriore beneficio economico;
che, pertanto, la
prospettata questione di legittimità costituzionale riferita al citato art. 4,
comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, appare manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n.
656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) – che
sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'art. 9 del d.P.R. 30
dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in
attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n.
533) che, a sua volta, inserisce, dopo il terzo, tre commi all'art. 38 del
d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra) – sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale
per la Regione Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il
28 febbraio 2003.