ORDINANZA N.59
ANNO 2003
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per
ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a
seguito della delibera del Senato della Repubblica del 23 giugno 1999 relativa
alla insindacabilità del comportamento del sen. Donato Manfroi promosso dalla
Corte d'Appello di Venezia sez. 2° penale con ricorso depositato il 7 maggio
2002 ed iscritto al n. 220 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio
2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ricorso del 26 aprile 2002,
depositato nella cancelleria della Corte il 7 maggio 2002, la Corte di appello
di Venezia – nel corso del procedimento
penale promosso nei confronti del senatore Donato Manfroi, condannato in primo
grado perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 340 cod. pen., per
avere, in qualità di sindaco del Comune di Cencenighe Agordino, nei giorni 1-2
marzo 1996, interrotto i servizi comunali, chiudendo d'autorità l'accesso al
pubblico al palazzo in cui hanno sede gli uffici e ordinando al personale
dipendente di non rispondere alle telefonate e di staccare l'apparato fax – ha
sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del
Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea
il 23 giugno 1999 (doc. IV-quater, n. 42), con la quale non è stata
approvata la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
di dichiarare che il fatto per il quale è in corso l'indicato procedimento
penale non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui
all'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, a parere della autorità
ricorrente, la condotta oggetto della imputazione esulerebbe totalmente
dall'esercizio delle funzioni parlamentari – così come peraltro evidenziato
nella Relazione della Giunta, la cui proposta è stata disattesa dalla
Assemblea – posto che, pur manifestandosi la natura politica di «un gesto di
protesta», tale condotta era stata posta in essere dal senatore Manfroi nella
sua qualità di sindaco del Comune di Cencenighe Agordino e non già
nell'esercizio del mandato parlamentare, rispetto al quale difettava qualsiasi
collegamento, con correlativa inapplicabilità della garanzia prevista dall'art.
68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, non
reputandosi conforme all'ordinamento costituzionale la deliberazione assunta al
riguardo dal Senato della Repubblica, la Corte di appello di Venezia solleva
conflitto di attribuzione in ordine «al corretto uso del potere di decidere
sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione», come esercitato dal Senato con l'anzidetta delibera, della
quale viene pertanto richiesto l'annullamento.
Considerato che, in questa fase, occorre deliberare
esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio
tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto
di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva
decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito
soggettivo, la Corte di appello di Venezia è legittimata a sollevare conflitto,
essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale
è investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio
delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita;
che, parimenti, il Senato
della Repubblica, che ha deliberato nel senso della insindacabilità della
condotta posta in essere da un proprio membro, è legittimato ad essere parte
del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del
potere che rappresenta;
che, per quanto attiene al
profilo oggettivo del conflitto, la Corte ricorrente denuncia la lesione della
propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in
conseguenza della deliberazione – ritenuta illegittima – con la quale il Senato
della Repubblica ha qualificato come insindacabile la condotta del
parlamentare, cui si riferisce il giudizio, in quanto compresa nell'esercizio
delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un
conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto
dalla Corte di appello di Venezia nei confronti del Senato della Repubblica con
l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della
presente ordinanza alla Corte di appello di Venezia ricorrente;
che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta
giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente
depositati, con la prova della eseguita notificazione, presso la cancelleria
della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione stessa, a
norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
28 febbraio 2003.