ORDINANZA N.58
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA
"
- Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati in data 8 febbraio
2001, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato
Vittorio Sgarbi nei confronti del dr. Gherardo Colombo, promosso dal Tribunale di
Brescia, con ricorso depositato il 7 marzo 2002 ed iscritto al n. 213 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella
camera di consiglio del 15 gennaio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel corso di un
procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, imputato del reato
di diffamazione per le frasi pronunciate nei giorni 8, 11 e 12 febbraio 1997
durante la trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" nei riguardi
del dr. Gherardo Colombo, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha sollevato con ricorso del 31
ottobre 2001 conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti
della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall'Assemblea in
data 8 febbraio 2001 (documento IV-quater, n. 162), con cui le opinioni
espresse dal deputato Sgarbi erano state dichiarate insindacabili ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale ricorrente
ritiene che la predetta deliberazione, con la quale la Camera dei deputati ha
affermato che i fatti oggetto del procedimento penale a carico del deputato
Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., riguarderebbe
dichiarazioni per le quali non è ravvisabile il necessario nesso con la
funzione parlamentare, e menomerebbe quindi la sfera di attribuzioni
dell'autorità giudiziaria investita del giudizio;
che pertanto il Tribunale di
Brescia <<promuove conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso
del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità
dell'art. 68, primo comma, Cost.>> e chiede l'annullamento della predetta
delibera della Camera dei deputati.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata
preliminarmente a decidere, senza contraddittorio tra le parti, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il
ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi
e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, impregiudicata
ogni decisione definitiva anche sull'ammissibilità;
che, quanto al requisito
soggettivo, il Tribunale di Brescia è legittimato a sollevare il conflitto, in
quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite in
relazione al giudizio penale in corso per il reato di diffamazione a mezzo
stampa, in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte,
secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni
in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono
legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione (v., da ultimo, ordinanze n. 4,
n. 5, n. 23, n. 31 e n. 35 del 2003);
che, parimenti, la Camera
dei deputati è legittimata ad essere parte nel presente conflitto, in quanto
organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione (v., da ultimo, le ordinanze sopra citate);
che, per quanto attiene al
profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Brescia lamenta la lesione
della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in
conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere, spettante alla
Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68,
primo comma, Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio
delle loro funzioni;
che dall'ordinanza possono
ricavarsi le <<ragioni del conflitto>> e le <<norme
costituzionali che regolano la materia>>, come richiesto dall'art. 26,
primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che in questa sede di prima
delibazione possono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di un conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto
dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto
indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della
Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;
b) che il ricorso e la
presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei
deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa
Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art.
26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
28 febbraio 2003.