Ordinanza n. 58/2003

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ORDINANZA N.58

 

ANNO 2003

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

- Gustavo ZAGREBELSKY       

 

- Valerio ONIDA                            

 

- Carlo MEZZANOTTE

 

- Fernanda CONTRI       

 

- Guido NEPPI MODONA         

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI       

 

- Annibale MARINI        

 

- Franco BILE                                  

 

- Giovanni Maria FLICK                

 

- Francesco AMIRANTE              

 

- Ugo DE SIERVO                         

 

- Romano VACCARELLA

 

- Paolo MADDALENA                

 

- Alfio FINOCCHIARO              

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati in data 8 febbraio 2001, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dr. Gherardo Colombo, promosso dal Tribunale di Brescia, con ricorso depositato il 7 marzo 2002 ed iscritto al n. 213 del registro ammissibilità conflitti.

 

Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 

    Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, imputato del reato di diffamazione per le frasi pronunciate nei giorni 8, 11 e 12 febbraio 1997 durante la trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" nei riguardi del dr. Gherardo Colombo, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha sollevato con ricorso del 31 ottobre 2001 conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall'Assemblea in data 8 febbraio 2001 (documento IV-quater, n. 162), con cui le opinioni espresse dal deputato Sgarbi erano state dichiarate insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

 

    che il Tribunale ricorrente ritiene che la predetta deliberazione, con la quale la Camera dei deputati ha affermato che i fatti oggetto del procedimento penale a carico del deputato Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., riguarderebbe dichiarazioni per le quali non è ravvisabile il necessario nesso con la funzione parlamentare, e menomerebbe quindi la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del giudizio;

 

    che pertanto il Tribunale di Brescia <

    Considerato che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente a decidere, senza contraddittorio tra le parti, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni decisione definitiva anche sull'ammissibilità;

 

    che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Brescia è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite in relazione al giudizio penale in corso per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione (v., da ultimo, ordinanze n. 4, n. 5, n. 23, n. 31 e n. 35 del 2003);

 

    che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte nel presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v., da ultimo, le ordinanze sopra citate);

 

    che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Brescia lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni;

 

    che dall'ordinanza possono ricavarsi le <> e le <>, come richiesto dall'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

    che in questa sede di prima delibazione possono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

 

    dispone:

 

    a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;

 

    b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

 

    Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

    Guido NEPPI MODONA, Redattore

 

    Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.