ORDINANZA N.57
ANNO 2003
composta dai Signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA
"
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE
"
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis,
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte
sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini
per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di
contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia
di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito nella
legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte
sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini
per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di
contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia
di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di
tasse sui contratti di borsa), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1994
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Verona sul ricorso proposto
dall'Intendenza di Finanza di Verona contro Magrin Antonio, iscritta al n. 281
del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2003
il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo
grado di Verona, con ordinanza del 4 maggio 1994, pervenuta a questa Corte il
23 maggio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo comma (recte:
53, primo comma), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
(Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e
versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del
reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da
parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità
formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento
delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni
governative), convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante
disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e
versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del
reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da
parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità
formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento
delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni
governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa), nella parte in
cui non estende a tutti i contribuenti il trattamento tributario privilegiato
riguardante gli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt.
24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);
che il remittente ha
rilevato che i soggetti destinatari delle predette agevolazioni (ex deputati,
ex senatori, ecc.), una volta in pensione, non hanno alcun particolare onere o
spesa da sostenere, essendo cessati dalla funzione, per cui la loro situazione
in nulla differisce da quella di tutti gli altri pensionati; e che, per questi
motivi, viene in evidenza una palese disparità di trattamento.
Considerato che, successivamente alla data
dell'ordinanza di remissione, questa Corte, con sentenza n. 289 del
1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione
censurata, nella parte in cui prevedeva il trattamento privilegiato a favore
degli ex parlamentari ed equiparati, e che con successive decisioni (sentenza n. 316 del
1994; ordinanza
n. 275 del 1999), questa stessa Corte ha dichiarato l'inammissibilità di
questioni identiche a quella odierna;
che, pertanto, la norma
denunciata non vive più nell'ordinamento giuridico e, di conseguenza, la
sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. per questi
motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta
sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui
redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di
contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento
degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote
IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito nella legge 27 aprile
1989, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul
reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui
redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di
contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia
di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di
tasse sui contratti di borsa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53,
primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado
di Verona, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il
28 febbraio 2003.