ORDINANZA N.56
ANNO 2003
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI
“
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO
“
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 414, comma 1, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza del 25 maggio 1999 dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento penale a carico di D.S. ed
altri, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio
2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 maggio 1999,
pervenuta alla Corte il 27 maggio 2002, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
primo e secondo comma, 24, primo comma, e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 414, comma 1, del codice di procedura
penale, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di
cassazione, configura il provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle
indagini come condizione di procedibilità, senza prevedere un termine finale
per la rimozione dell'impedimento all'esercizio dell'azione penale;
che il giudice a quo
premette, in punto di fatto, che nell'anno 1992 era stato avviato un
procedimento penale nei confronti di una pluralità di persone per il reato di
associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il
patrimonio;
che, a conclusione delle
indagini, il pubblico ministero aveva formulato richiesta di archiviazione,
accolta dal giudice per le indagini preliminari con decreto del 27 giugno 1994;
che, sopravvenute ulteriori
acquisizioni investigative, il pubblico ministero aveva iniziato un nuovo
procedimento penale per i medesimi fatti, senza chiedere preventivamente al
giudice l'autorizzazione alla riapertura delle indagini;
che nell'udienza
preliminare, fissata a seguito della richiesta di rinvio a giudizio degli
imputati, la difesa aveva quindi eccepito l'inosservanza della disposizione di
cui all'art. 414, comma 1, in relazione agli artt. 191, comma 1, e 407, comma
3, cod. proc. pen.;
che al riguardo, il
rimettente rileva come, di seguito alla sentenza di questa Corte n. 27 del
1995, che aveva riconosciuto al provvedimento di archiviazione un'efficacia
limitatamente preclusiva, la giurisprudenza di legittimità — superando
l'iniziale orientamento interpretativo, secondo cui la mancanza dell'autorizzazione
alla riapertura delle indagini avrebbe comportato la sola inutilizzabilità
degli atti di indagine compiuti — abbia qualificato l'autorizzazione stessa
come condizione di procedibilità atipica, collegandola al disposto dell'art.
345, comma 2, cod. proc. pen.;
che ad avviso del giudice a
quo, peraltro, in un sistema che ha come regola l'obbligatorietà
dell'azione penale, le condizioni di procedibilità, quali ostacoli al relativo
esercizio, dovrebbero essere tutte necessariamente «tipizzate e codificate»;
che, in tale prospettiva, il
citato art. 345, comma 2, cod. proc. pen. — che estende la previsione del comma
1 dello stesso articolo (in tema di riproponibilità dell'azione penale ove
sopravvenga una condizione di procedibilità originariamente mancante) anche
alle condizioni di procedibilità diverse dalla querela, istanza, richiesta o
autorizzazione a procedere — dovrebbe ritenersi in realtà riferito, anche alla
luce dei lavori preparatori e di argomenti di interpretazione storica, alle
sole condizioni di procedibilità tassativamente previste dalla legislazione
speciale vigente all'epoca del varo del nuovo codice di rito (quale, ad
esempio, la conciliazione amministrativa in materia di contrabbando contemplata
dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), oggi peraltro venute meno;
che le condizioni di
procedibilità «tipizzate», cui ha riguardo il comma 1 dell'art. 345 cod. proc.
pen., risulterebbero d'altro canto soggette ad un regime comune,
caratterizzato, per un verso, dalla previsione di un termine finale, spirato il
quale cessa la situazione di incertezza circa l'esperibilità dell'azione
penale; e, per un altro verso, dalla regola processuale per cui, in mancanza di
una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono compiersi atti
urgenti finalizzati all'acquisizione di elementi probatori, la cui
utilizzabilità non è contestabile (art. 346 cod. proc. pen.);
che, collegando il disposto
dell'art. 414, comma 1, a quello dell'art. 345, comma 2, cod. proc. pen., la
Corte di cassazione avrebbe per contro creato, in via interpretativa, una nuova
condizione di procedibilità, non «tipicizzata» e priva delle caratteristiche
sopra indicate, non essendo previsto alcun termine entro il quale il pubblico
ministero debba chiedere la riapertura delle indagini a pena di improcedibilità
dell'azione penale, con i correlati riflessi sull'utilizzabilità degli atti di
indagine compiuti medio tempore al fine di assicurare le fonti di prova;
che, in simile cornice
interpretativa, la norma impugnata si porrebbe quindi in contrasto sia con il
principio di obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost.,
risultando detta azione «fortemente imbrigliata da un'insicurezza e da una
posticcia non indicazione di un termine»; sia con l'art. 3, primo comma, Cost.,
per la sperequazione di trattamento rispetto alla «conformazione di sistema»
delle altre condizioni di procedibilità; sia, infine, con il principio
dell'uguaglianza di fatto, sotteso alla previsione del secondo comma dello
stesso art. 3 Cost.;
che il giudice a quo
chiede, pertanto, conclusivamente a questa Corte «un intervento
chiarificatore», che «sancisca in modo risolutivo la natura …
dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari … e la sua
compatibilità con il sistema processuale»; instando, altresì, affinché la Corte
stessa — nel caso di conferma dell'opzione interpretativa della giurisprudenza
di legittimità — indichi un termine preciso, decorrente dal momento in cui si è
verificato il «fatto nuovo» ed eventualmente omologo a quello previsto per le
altre condizioni di procedibilità, entro il quale il pubblico ministero può
proporre la richiesta di riapertura.
Considerato che il giudice rimettente dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 414, comma 1, cod. proc. pen., nella parte
in cui, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione, configura
il provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini come
condizione di procedibilità: soluzione, questa, che porrebbe la norma impugnata
in contrasto con plurimi parametri costituzionali, in mancanza della previsione
di un termine finale per la presentazione della relativa richiesta da parte del
pubblico ministero;
che — a prescindere dal
rilievo che il rimettente mostra di non condividere affatto la soluzione
interpretativa sottoposta a scrutinio di costituzionalità, tanto da farla
oggetto di diffuse e insistite notazioni critiche, evidenziando, così, che
detto scrutinio è stato richiesto essenzialmente al fine, ad esso estraneo, di
conseguire un avallo (o, come dice la stessa ordinanza di rimessione, un
«intervento chiarificatore») sul piano interpretativo (cfr., ex plurimis,
ordinanze n. 199,
n. 233 e n. 351 del 2001)
— va osservato che il quesito di costituzionalità in esame risulta comunque
privo di rilevanza nel giudizio a quo;
che il rimettente si trova
infatti investito, quale giudice dell'udienza preliminare, di una richiesta di
rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero in assenza del prescritto
provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini;
che lo specifico profilo sul
quale si incentrano le censure di costituzionalità — vale a dire l'omessa
previsione di un termine entro il quale la riapertura può essere utilmente
richiesta — non incide dunque in alcun modo sulla decisione che il giudice a
quo è chiamato ad adottare: l'ipotetica addizione del suddetto termine non
muterebbe, difatti, l'esito del giudizio, che resterebbe comunque, nella
prospettiva interpretativa censurata, la declaratoria di improcedibilità
dell'azione penale;
che la questione va
dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 414, comma 1, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24,
primo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
28 febbraio 2003.