ORDINANZA N.55
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA"
- Paolo MADDALENA
"
-
Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dalla
Corte di assise di appello di Caltanissetta con ordinanza del 21 dicembre 2001,
iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2002, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 gennaio
2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 21 dicembre 2001 la
Corte di assise di appello di Caltanissetta ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, introdotto
dall'art. 16, comma 1, lettera c), della legge 13 febbraio 2001, n. 45
(Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle
persone che prestano testimonianza), nella parte in cui esclude che uno stesso
difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso
dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo
procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o collegato ai
sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen.;
che il rimettente premette
che nel giudizio a quo l'illegittimità costituzionale della norma
censurata è stata eccepita dal difensore di due imputati che avevano reso
dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri coimputati;
che ad avviso del giudice a
quo la ratio della norma censurata va ravvisata nella
<<esigenza di evitare che la comunanza del difensore tra più
collaboratori di giustizia possa portare a condizionamenti, se non addirittura
ad accordi circa le versioni da rendere sui fatti, con evidente incidenza sulla
genuinità delle dichiarazioni stesse>>;
che sarebbe quindi evidente
come la limitazione alla scelta del difensore, trovando <<la sua
giustificazione esclusivamente nella salvaguardia dell'interesse di un altro
coimputato nel medesimo procedimento o di imputato di un reato
connesso>>, determina una violazione dell'art. 24 Cost., in quanto
costituisce una <<deviazione dai principi che regolano la materia
dell'assistenza difensiva che racchiude, nel suo essenziale contenuto, la
insindacabile libertà per l'imputato di scegliere il difensore in base ad una
propria valutazione>>; che, al
riguardo, il rimettente dichiara di condividere le argomentazioni svolte dalle
Corti di assise di Agrigento e di Palermo in due ordinanze (r.o. n. 664 e n.
667 del 2001) con le quali era stata sollevata analoga questione di legittimità
costituzionale;
che la nuova causa di
incompatibilità prevista nell'art. 106, comma 4-bis, cod. proc. pen.
determinerebbe inoltre una irragionevole disparità di trattamento <<dei
collaboratori di giustizia rispetto agli imputati/indagati comuni i quali
ultimi hanno invece la possibilità di provvedere a nominare tutti lo stesso
difensore nonché la possibilità di concordare all'occorrenza eventuali versioni
difensive>>;
che nel giudizio è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che si è riportato integralmente all'atto
di intervento depositato nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al n.
664 del registro ordinanze del 2001, con cui aveva chiesto che la questione
venisse dichiarata infondata.
Considerato che
il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis,
del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera c),
della legge 13 febbraio 2001, n. 45, nella parte in cui esclude che uno stesso
difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso
dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo
procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o collegato ai
sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen.;
che ad avviso del
giudice a quo la norma censurata si pone in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto determina una irragionevole disparità di trattamento
tra i collaboratori di giustizia e gli <<imputati/indagati
comuni>>, per i quali non opera la medesima preclusione, nonché con
l'art. 24 Cost., posto che l'imputato risulterebbe privato della
<<insindacabile libertà>> di scegliere il proprio difensore, che
costituisce esplicazione essenziale del diritto di difesa;
che analoghe
questioni, sollevate in riferimento ai medesimi parametri dalla Corte di assise
di Agrigento e dalla Corte di assise di Palermo con le ordinanze iscritte
rispettivamente ai numeri 664 e 667 del registro ordinanze del 2001, alle quali
si richiama il giudice a quo, sono state dichiarate manifestamente
infondate da questa Corte con ordinanza n. 214 del 2002, successiva
all'ordinanza di rimessione;
che la Corte ha in
tale occasione rilevato, in riferimento all'art. 3 Cost., che la formulazione
letterale della norma censurata, sia pure inserita in una legge relativa alla
protezione e al trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia, non autorizza a ritenere che la sua sfera di applicazione sia
limitata ai collaboratori che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei
confronti di altri imputati;
che più in generale la norma
censurata, tenuto conto anche della sua ratio (per cui vedi la già
menzionata ordinanza n. 214 del 2002), si riferisce a
tutti gli imputati che abbiano reso dichiarazioni erga alios, a
prescindere dalla circostanza che rivestano la qualità di collaboratori di
giustizia;
che, quanto alla violazione
dell'art. 24 Cost., la Corte ha inoltre affermato che la libertà di scelta del
difensore può subire limitazioni dettate sia da esigenze di funzionalità
dell'organizzazione giudiziaria, sia dal contemperamento con altri interessi,
anche processuali, meritevoli di tutela, purché i limiti posti dal legislatore
siano frutto di scelte discrezionali non irragionevoli e comunque tali da
assicurare una possibilità di scelta del difensore sufficientemente ampia;
che, non risultando
profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con la
precedente ordinanza n. 214 del 2002, la questione va
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise di
appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio
2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.