ORDINANZA N.54
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA
Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 31 ottobre 2001 dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Torino nel
procedimento penale a carico di B.G., iscritta al n. 85 del registro ordinanze
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Gustavo
Zagrebelsky.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza del 31 ottobre 2001, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi sulla
richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero qualora, nel corso
del medesimo procedimento penale, lo stesso giudice abbia in precedenza emesso
un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti
dell'indagato;
che il rimettente premette
di essere chiamato a decidere sull'opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione per i delitti di omicidio, tentata rapina e
violazione di domicilio, formulata dal pubblico ministero nell'assunto del
difetto di prova che l'indagato (minore all'epoca del reato) abbia commesso il
fatto e pertanto «per motivi che investono il merito della fondatezza
dell'accusa»;
che, aggiunge il giudice a
quo, nella fase iniziale delle indagini, egli stesso, sempre quale giudice
per le indagini preliminari, dopo aver convalidato il fermo dell'indagato,
aveva emesso nei confronti di quest'ultimo un'ordinanza applicativa della
misura cautelare personale del collocamento in comunità, da eseguirsi presso
apposita struttura psichiatrica, precisando che detta misura si fondava
«espressamente sulla gravità degli indizi a sostegno della commissione del
reato» da parte dell'indagato;
che, quanto alla non
manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità, il
rimettente – richiamata la modifica normativa con la quale il legislatore ha
imposto la netta separazione tra le funzioni di giudice per le indagini
preliminari e quelle di giudice per l'udienza preliminare (art. 34, comma 2-bis,
cod. proc. pen., introdotto dall'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51) – osserva che la Corte costituzionale, in diverse pronunce (sentenze n. 155
e n. 131 del 1996,
n. 432 del 1995),
ha affermato l'incompatibilità alla funzione di giudizio per il giudice che, in
una precedente fase del procedimento, abbia adottato decisioni in materia di
libertà personale, con ciò ritenendo che le valutazioni che il giudice compie
in tale ultima sede circa la gravità degli indizi raccolti dall'accusa a carico
della persona sottoposta alle indagini siano idonee a pregiudicarne
l'imparzialità nella successiva fase del giudizio, sia esso dibattimentale o
abbreviato o di applicazione della pena su richiesta;
che, ad avviso del rimettente, se è vero che nella specie, trattandosi
di decidere in merito alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico
ministero a conclusione delle indagini, non può a rigore parlarsi di «fase
diversa» del procedimento, dato che la richiesta di archiviazione ha la
funzione di concludere la medesima fase (delle indagini preliminari) nella
quale è stata adottata la misura cautelare personale, tuttavia non potrebbe
«trascurarsi che, in ogni caso, deve essere riconosciuto carattere decisorio al
contenuto dell'attività del giudice, soprattutto a fronte di una richiesta di
archiviazione espressamente motivata [...] nel merito della riconducibilità del
reato all'indagato e non, ad esempio, in punto imputabilità»;
che il rilievo sopra detto
assumerebbe specifica incidenza – aggiunge il giudice rimettente – in quanto,
da un lato, l'eventuale accoglimento della richiesta di archiviazione
porterebbe a definire il procedimento, salva la possibilità di riapertura delle
indagini, peraltro subordinata a ben precise condizioni e al rilascio di
apposita autorizzazione, e, dall'altro, il rigetto della richiesta di
archiviazione, pur avendo l'esclusivo effetto di imporre al pubblico ministero
la formulazione dell'imputazione (o l'espletamento di ulteriori indagini), con
conseguente passaggio alla fase processuale vera e propria, rischierebbe in
ogni caso di apparire condizionata dalla precedente valutazione de libertate,
operata allora dallo stesso giudice sulla base di elementi in larga parte
comuni a quelli posti ora a fondamento dell'istanza di archiviazione;
che pertanto il rimettente
solleva d'ufficio l'indicata questione di legittimità costituzionale dell'art.
34, comma 2, cod. proc. pen., ritenendola rilevante – in quanto la stessa
investirebbe un problema di capacità del giudice in concreto investito di una
pronuncia idonea a condizionare l'esito
del procedimento – e non manifestamente infondata «in relazione ad un possibile
contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della
Costituzione) e ai principi che regolano il giusto processo, ora
costituzionalizzato, l'imparzialità' del giudice, e l'esercizio del diritto di
difesa (artt. 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione)»;
che nel giudizio così
promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale per i minorenni di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3,
24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a
pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero
qualora, nel corso del procedimento, lo stesso giudice abbia in precedenza
applicato una misura cautelare personale nei confronti della medesima persona
sottoposta alle indagini;
che le norme dettate dal
codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, rivolte
ad assicurare l'osservanza dei principi dell'imparzialità e della terzietà,
quali connotati essenziali della funzione giurisdizionale compendiati nella
formula del «giusto processo» (per tutte, sentenza n. 131 del
1996) e ora espressamente enunciati dall'art. 111 della Costituzione, escludono,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il giudice possa essere chiamato
a svolgere funzioni di «giudizio» (art. 34, commi 2 e 2-bis, cod. proc.
pen.) una volta che abbia precedentemente svolto attività decisorie sul
medesimo oggetto, in fasi o gradi anteriori del medesimo procedimento penale (ex
plurimis, sentenze
n. 308, n.
307 e n. 306
del 1997);
che in particolare, come
questa Corte ha numerose volte affermato (per tutte, sentenza n. 335 del
2002), con la locuzione «giudizio», rilevante ai fini dell'insorgere della
relazione di incompatibilità in capo allo stesso giudice-persona fisica, deve
intendersi non solo il giudizio dibattimentale ma qualsiasi tipo di giudizio
che, in base a un esame e a una valutazione del materiale probatorio, pervenga
a una decisione relativa al merito dell'accusa, con esclusione pertanto delle
decisioni assunte ad altri fini o aventi carattere puramente processuale (sentenza n. 131 del
1996 citata);
che, pertanto, se – alla
stregua della richiamata giurisprudenza di questa Corte in materia di
incompatibilità del giudice – assume carattere «pregiudicante» la valutazione
compiuta in occasione dell'adozione di una misura cautelare personale (sentenze n. 155 del
1996, n. 432
del 1995), viceversa fa difetto, nell'ipotesi dedotta dal rimettente, il
secondo termine di riferimento, costituito dal «giudizio», cioè
dall'accertamento di merito sulla responsabilità dell'imputato;
che, infatti, tale non può
considerarsi, qualunque ne sia il contenuto, la decisione che il giudice per le
indagini preliminari è chiamato a prendere in tema di archiviazione, data la
natura interlocutoria e sommaria di quest'ultima (ordinanza n. 153 del
1999), finalizzata a un controllo di legalità sull'esercizio dell'azione
penale e non a un accertamento sul merito dell'imputazione (ordinanza n. 150 del
1998; sentenza
n. 319 del 1993), e ciò indipendentemente dal fatto che la decisione possa
rivestire la forma del decreto ovvero, come è nella specie, dell'ordinanza a
seguito di contraddittorio sull'opposizione della persona offesa alla richiesta
di archiviazione del pubblico ministero;
che tanto basta a
escludere che l'omessa previsione legislativa della riferita ipotesi di
incompatibilità del giudice sia in contrasto con i pertinenti parametri
costituzionali (artt. 3, 24 e 111 della Costituzione), anche a prescindere dal
possibile rilievo per cui, nell'ipotesi in argomento, attività pregiudicante e
funzione che si assume pregiudicata cadono all'interno della medesima fase del
procedimento, ciò che costituisce ulteriore ragione ostativa all'accoglimento
della questione (sentenza
n. 177 del 1996);
che, per quanto detto, non
adducendosi rispetto agli ulteriori parametri evocati nell'ordinanza alcuna
argomentazione circa la loro pretesa violazione, la questione di
costituzionalità sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi
motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i
minorenni di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio
2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
28 febbraio 2003.