ORDINANZA N.53
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI
MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE
SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6
marzo 2000 recante: “Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le
attività culturali nei confronti della Regione Puglia ai fini dell'adozione del
Piano territoriale paesistico”, promosso con ricorso della Regione Puglia notificato
e depositato in cancelleria il 10 agosto 2000 ed iscritto al n. 35 del registro
conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2002 il
Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per
la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione Puglia ha proposto ricorso per
conflitto di attribuzione, in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della
Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza e di leale collaborazione,
avverso il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2000, recante
“Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei
confronti della Regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale
paesistico”;
che nel ricorso regionale si
afferma che la competenza a redigere piani paesistici, trasferita
alle Regioni dall'art. 1, comma
3, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (Trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi
personali ed uffici), è stata ulteriormente disciplinata ad opera dell'art. 1-bis
della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), il quale ha posto in
capo alle Regioni l'obbligo di adottare piani territoriali paesistici o piani
urbanistico-territoriali entro il 31 dicembre 1986 e ha previsto, per l'ipotesi
di inadempimento, l'esercizio dei poteri sostitutivi statali;
che tuttavia l'art. 149 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352) avrebbe abrogato l'art. 1-bis, testé
menzionato, sicché nell'esercizio della competenza in esame la Regione dovrebbe
considerarsi ormai vincolata solo relativamente all'an, non più
relativamente al quando;
che non ricorrerebbero
dunque i presupposti ai quali l'anzidetto articolo 149 vincola l'esercizio dei
poteri sostitutivi statali, ossia la persistente inattività degli organi
regionali nell'esercizio di funzioni delegate e la previsione di termini
perentori per lo svolgimento delle attività relative a tali funzioni;
che il medesimo decreto,
sempre secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe violato anche il
principio di leale collaborazione, il quale esige, ai fini della legittimità
dell'intervento sostitutivo, che lo Stato svolga un'attività di informazione
nei confronti dell'amministrazione cui si surroga;
che infatti il Ministero per
i beni culturali si sarebbe limitato ad inviare alla Regione Puglia una diffida
a compiere gli atti di approvazione del piano urbanistico territoriale tematico
(PUTT) e ad assegnare contestualmente un termine di 120 giorni, senza procedere
ad audizione degli organi regionali al fine di acquisire elementi utili a
comprendere le ragioni dell'inerzia;
che inoltre, riferisce la
difesa regionale, la diffida era stata notificata sotto la vigenza dell'art. 1-bis
della legge n. 431 del 1985, ma al momento della adozione del decreto impugnato
il citato art. 1-bis era stato già abrogato e con esso era venuta meno
la previsione di un termine perentorio per la redazione del piano, sicché lo
Stato, in considerazione del mutato quadro normativo, avrebbe dovuto inoltrare
una nuova diffida e fissare un termine congruo per adempiere;
che pertanto la decisione
statale di procedere comunque alla sostituzione risulterebbe assolutamente
sproporzionata e lesiva dei principî di leale collaborazione, di ragionevolezza
e del giusto procedimento;
che inoltre l'atto impugnato
determinerebbe una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali della
Regione Puglia in materia di urbanistica, poiché le scelte compiute con il
piano urbanistico territoriale tematico sarebbero attribuite allo Stato;
che infine con l'esercizio
del potere sostitutivo statale sarebbe imposto alla amministrazione regionale
uno strumento di programmazione, quale il piano territoriale paesistico, che
non è previsto dalla legislazione della Regione Puglia;
che si è costituito nel
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che il ricorso sia
rigettato, con riserva di controdedurre più ampiamente in una successiva
memoria;
che in prossimità
dell'udienza pubblica la difesa erariale ha prodotto la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione, n. 5706 del 2001,
nella quale si dichiara improcedibile, per cessazione della materia del
contendere, il ricorso proposto dalla Regione Puglia avverso il decreto del
Presidente della Repubblica che costituisce oggetto del presente conflitto;
che, in sede di discussione
orale nella udienza pubblica del 3 dicembre 2002, entrambe le parti hanno
convenuto sulla esigenza di dichiarare la cessazione della materia del
contendere.
Considerato che, successivamente alla proposizione del
presente giudizio, la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale
del 15 dicembre 2000, n. 1748, ha approvato il piano urbanistico territoriale
tematico relativo al paesaggio, la cui mancanza aveva dato luogo all'adozione
del decreto impugnato;
che il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione, dinanzi al quale pure
tale decreto era stato impugnato, ha dichiarato improcedibile il ricorso con la
sentenza n. 5706 del 2001 sul rilievo che la sopravvenuta delibera regionale di
approvazione del piano non era stata impugnata nei termini;
che, in questo contesto, la
concorde valutazione delle parti circa la cessazione della materia del
contendere per la già intervenuta definizione, in sede regionale, del piano
urbanistico territoriale tematico relativo al paesaggio, può essere condivisa;
che il fine a cui tende
l'esercizio del potere statale di sostituirsi a organi della Regione, per
l'ipotesi di loro inerzia, nella realizzazione di un piano paesistico è il
compimento di un atto necessario, non già la definitiva alterazione del riparto
delle competenze costituzionalmente stabilito;
che di conseguenza, dopo
l'avvio del procedimento di sostituzione, ma prima che lo Stato abbia posto in
essere alcuna significativa attività strumentale alla realizzazione del piano,
nulla impedisce alla Regione di esercitare le competenze sue proprie, così come
nulla le impedirebbe, una volta che il piano fosse adottato in via sostitutiva,
di modificarlo in tutto o in parte;
che nel caso di specie
l'approvazione del piano urbanistico territoriale tematico relativo al
paesaggio da parte della Regione Puglia è intervenuta prima che l'atto
impugnato avesse avuto alcun seguito, sicché è venuta meno la necessità di una
pronunzia di questa Corte;
che pertanto deve essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine
al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Puglia avverso il decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 2000, recante “Intervento sostitutivo
del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della Regione
Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico”, con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il
28 febbraio 2003.