SENTENZA
N.46
ANNO
2003
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Riccardo CHIEPPA
Presidente
-
Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
-
Carlo MEZZANOTTE “
-
Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
-
Piero Alberto CAPOTOSTI “
-
Annibale MARINI “
-
Franco BILE “
-
Giovanni Maria FLICK “
-
Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
-
Romano VACCARELLA “
-
Paolo MADDALENA “
-
Alfio FINOCCHIARO “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo
comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione
della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante “modifica degli artt. 242, 243,
247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande”, limitatamente alla seguente parte: Articolo 5, lettera h), limitatamente alle parole: “usati in
agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari
immagazzinate”, e alle parole: “Il Ministro per la sanità con propria
ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali
scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra
l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate,
tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo”, giudizio iscritto al n.
137 del registro referendum.
Vista
l’ordinanza
del 9 dicembre 2002 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato
conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 14
gennaio 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
udito
l’avv.
Carlo Rienzi per i presentatori Boscaino Paola, Lion Marco, Pagliai Adriana
Lorenza, Musacchio Roberto, Scotton Natalina, Giuliani Livio.
1. – L’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.352, e successive
modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare presentata il 9 agosto 2002 da Boscaino Paola, Lion Marco, Pagliai
Adriana Lorenza, Musacchio Roberto, Scotton Natalina, Giuliani Livio, sul
seguente quesito: “Volete che sia abrogata la legge 30 aprile 1962, n. 283,
recante “modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande”, limitatamente alla seguente parte:
Articolo 5, lettera h), limitatamente
alle parole: “usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa
delle sostanze alimentari immagazzinate,” e alle parole “Il Ministro per la
sanità con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato
all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che
deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze
alimentari immagazzinate, tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo”?
2. - Con ordinanza 9 dicembre 2002,
l’Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha dato atto che la suddetta richiesta di referendum popolare abrogativo aveva
riportato sottoscrizioni regolari nel numero richiesto dalla legge, ma – in
base all’art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352 – ha determinato la
denominazione del referendum nei
termini seguenti: ”Sicurezza alimentare: divieto generalizzato di residui di
prodotti tossici negli alimenti”; con la medesima ordinanza, l’Ufficio centrale
ha dichiarato che la richiesta di referendum
è conforme alle disposizioni di legge.
3. - L’Ufficio, ha ritenuto di non
poter accogliere alcune osservazioni formulate dai promotori riguardanti la
denominazione del referendum.
3.1 – In primo luogo, il titolo della
proposta deve essere formulato in modo da prospettare il “divieto di residui di
prodotti tossici” e non già il “divieto di residui tossici negli alimenti”,
come da essi proposto.
Difatti, osserva l’Ufficio centrale, la
proposta referendaria, lasciando inalterata l’attuale formulazione dell’art. 5,
lett. h), si riferisce appunto ai
“residui di prodotti tossici per l’uomo”. Diversamente, la denominazione non
sarebbe più conforme alla proposta referendaria.
3.2 – In secondo luogo, l’Ufficio
centrale ha ritenuto di non poter accogliere la proposta dei promotori di
abolire il riferimento previsto nel titolo alla generalizzazione del divieto di
uso di prodotti tossici.
Sostiene, infatti, l’ufficio della Suprema Corte di cassazione che
nel fissare la denominazione referendaria occorre fare riferimento alle
modifiche che si vogliono apportare alla norma, quale risulta nella sua attuale
formulazione, a prescindere dalla sua concreta applicazione.
4. - Ricevuta comunicazione
dell’ordinanza, il Presidente di questa Corte ha convocato la stessa in camera
di consiglio per il giorno 14 gennaio 2003 per le conseguenti deliberazioni,
dandone regolare comunicazione.
5. – In data 10 gennaio 2003, per il
Comitato promotore è stata presentata una memoria integrativa riferita, tra gli
altri, al referendum abrogativo qui
in esame.
La memoria, dopo
aver richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale a sostegno della
ammissibilità in genere dei referendum
ed il valore, sottolineato particolarmente dalla dottrina, dei precedenti
giurisprudenziali in questa materia, si sofferma in particolare sul referendum in tema di “sicurezza
alimentare”, affermando che non osta alla ammissibilità la circostanza che la
normativa risultante da un esito favorevole potrebbe costituire un obbligo
impossibile da osservare; al contrario, il Comitato promotore ritiene che
l’eventuale divieto di impiego di sostanze tossiche sia nella coltura e nella
conservazione di alimenti potrebbe agevolmente essere rispettato; in questi
casi, infatti, l’abrogazione auspicata comporterebbe che, “laddove tracce di
sostanze inquinanti siano presenti negli alimenti ed esse risultino al di sotto
dei limiti di tollerabilità (…) esse debbono essere dichiarate per quello che
sono – sostanze inquinanti – e con l’avviso che la sostanza è nociva”. In tal
modo, inoltre, attraverso l’intervento referendario si darebbe attuazione alla
normativa comunitaria di settore.
La memoria
presentata conclude insistendo per la ammissibilità dei referendum da essa illustrati richiamando, altresì, a sostegno la
recente giurisprudenza della Corte sulla chiarezza ed omogeneità dei quesiti
nonché quella sulla univocità degli stessi.
6. – Nella camera di consiglio del 14
gennaio 2003 è stato udito, in qualità di difensore del Comitato promotore,
l’avvocato Carlo Rienzi, il quale ha insistito per la dichiarazione di
ammissibilità.
Considerato in diritto
1. – Questa Corte è chiamata ad
accertare – ai sensi dell’art. 75, secondo comma
della Costituzione, dell’art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
e dell’art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 – se è
ammissibile la richiesta di referendum
popolare abrogativo della legge 30
aprile 1962, n. 283 (“Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U.
delle leggi sanitarie approvato con R.D.
27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”), art. 5, lettera h), limitatamente alle parole “usati in
agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari
immagazzinate”, e alle parole “Il Ministro per la sanità, con propria
ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali
scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra
l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate,
tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo”.
A tal fine si deve stabilire se
ricorrano i limiti espressamente previsti dall’art. 75, secondo comma, della
Costituzione o comunque impliciti nel sistema, relativi alle normative non
suscettibili di consultazioni referendarie abrogative, ed accertare altresì se
la struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza,
univocità ed omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte
in tema di ammissibilità delle domande referendarie.
2. – Preliminarmente va osservato che
l’oggetto del referendum abrogativo è
solo in parte coincidente con altra richiesta referendaria dichiarata
ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 64 del 1990;
nel caso attualmente in esame, infatti, oltre alla seconda parte della lettera h) dell’art. 5 della legge n. 283 del
1962, relativa alla procedura ministeriale di autorizzazione all’uso limitato
di particolari sostanze, già oggetto del referendum
abrogativo svoltosi nel 1990, viene richiesta anche la eliminazione dell’inciso
contenuto nella prima parte della stessa lettera h), relativo alla previsione che possano essere impiegati in
agricoltura prodotti “per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze
alimentari immagazzinate”.
Appare, dunque, evidente l’effetto
manipolativo dell’abrogazione proposta – effetto assente nel precedente referendum – dalla quale scaturirebbe un
divieto generalizzato ed assoluto di utilizzazione di prodotti in grado di
determinare residui tossici per l’uomo nella produzione agricola delle sostanze
alimentari e nella loro conservazione, nonché di preparazione, vendita,
detenzione per la vendita e distribuzione per il consumo di ogni prodotto
alimentare che possa contenere una qualsiasi quantità di “residui di prodotti
tossici per l’uomo” - espressione tanto generica da riferirsi ad una serie
indeterminata di sostanze, identificate esclusivamente per la loro potenziale
tossicità -.
Il divieto risultante dalla abrogazione
ipotizzata si completerebbe con l’esclusione della procedura autorizzatoria
finalizzata all’impiego in agricoltura o nell’immagazzinamento dei prodotti
alimentari di sostanze che, nelle quantità o nelle condizioni autorizzate,
siano ritenute prive di effetti tossici sull’uomo.
Si consideri, altresì, che il nuovo
divieto così introdotto dal possibile esito positivo del referendum, risulterebbe sanzionato penalmente, con i conseguenti
problematici rapporti con le fattispecie di cui agli articoli 444 e 516 del
codice penale.
La proposta referendaria va quindi
dichiarata inammissibile, consistendo “in una proposta all’elettore, attraverso
l’operazione di ritaglio sulle parole ed il conseguente stravolgimento
dell’originaria ratio e struttura
della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento, ma anzi del
tutto estranea al contesto normativo” (sentenza n. 36 del 1997
e, analogamente, sentenze n. 13 del 1999 e n. 34 del 2000).
3. - La proposta di referendum popolare, inoltre, si pone in
palese contraddizione con quanto previsto dall’art. 19 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, (Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari), disposizione non sottoposta
a referendum, che, proprio in
riferimento a quanto previsto nella lettera h)
dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962, prevede che “il Ministro della sanità,
con proprio decreto, adotta” i limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari che siano “definiti in sede comunitaria e, in mancanza,
li stabilisce in via provvisoria, sentita la Commissione di cui all’art. 20 e
tenuto conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza
simultanea di residui di più sostanze attive nello stesso alimento,
informandone la Commissione europea”.
Anche
a voler prescindere dal dubbio sulla coerenza e completezza dell’oggetto del referendum proposto, risulta evidente la
netta contraddizione fra il divieto penalmente sanzionato di ogni impiego o
commercializzazione di alimenti e bevande “che contengano residui di prodotti
tossici per l’uomo” (che appunto deriverebbe dall’abrogazione referendaria
proposta) e la previsione di procedimenti, quali quelli previsti dal d.lgs. 17
marzo 1995, n. 194, vòlti a consentire l’immissione in commercio e
l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari ed a determinare i limiti massimi di
residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari che possono essere
presenti negli alimenti e nelle bevande.
4. – Quanto rilevato in precedenza
esime dal considerare l’ulteriore profilo di inammissibilità relativo
all’interferenza dell’iniziativa referendaria con i contenuti dell’ampia
produzione normativa comunitaria nel vasto settore interessato dalla maggiore
portata abrogativa della presente richiesta referendaria rispetto a quella del
1989.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la richiesta di referendum
popolare, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 30 aprile 1962, n. 283
(“Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande”); richiesta dichiarata legittima con ordinanza 9
dicembre 2002 dall’Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio
2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio
2003.