SENTENZA N.41
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Riccardo CHIEPPA Presidente
-
Gustavo ZAGREBELSKY
Giudice
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA "
–
Alfio FINOCCHIARO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione:
- dell’art. 18, comma
primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato
dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole
“che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel
quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o
più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo” e all’intero periodo
successivo che recita: “Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni
caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro”;
- dell’art. 18, comma
secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività
sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento”, come modificato
dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: “Ai fini del
computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene
conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota
di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il
computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti
del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale”;
- dell’art. 18, comma
terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato dall’art. 1
della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: “Il computo dei limiti
occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che
prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie”;
- dell’art. 2, comma 1,
della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata “Disciplina dei licenziamenti
individuali”, che recita: “I datori di lavoro privati, imprenditori non
agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all’articolo 1 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici
lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro
dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui
all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall’articolo 1 della presente legge, sono soggetti all’applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata
dalla presente legge. Sono altresì soggetti all’applicazione di dette
disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti,
qualora non sia applicabile il disposto dell’articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge”;
- dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
titolata “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2,
comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: “Quando risulti
accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di
lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno
versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo
di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al
numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di
servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle
parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a
10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni
e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai
venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
prestatori di lavoro”;
- dell’art. 4, comma 1,
della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata “Disciplina dei licenziamenti
individuali”, limitatamente al periodo che così recita: “La disciplina di cui
all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall’articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei
datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di
natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o di culto”; giudizio iscritto al n. 134 del
registro referendum.
Vista
l’ordinanza del 9 dicembre 2002 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito
nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003 il Giudice relatore Gustavo
Zagrebelsky;
uditi
gli avvocati Alberto Piccinini e Pier Luigi Panici per i presentatori Paolo
Cagna Ninchi, Pier Luigi Panici, Giacinto Botti e Pietro Alò.
Ritenuto
in fatto
1. – L’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
modifiche e integrazioni, esaminata la richiesta di referendum popolare presentata in data 28 febbraio 2002 da
quattordici cittadini italiani – quale risultante dall’annuncio pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo
2002, n. 51 – per l’abrogazione (a) di parte del comma primo e dei commi
secondo e terzo dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), (b) del
comma 1 dell’art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei
licenziamenti individuali), (c) dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604
(Norme sui licenziamenti individuali) e (d) di parte del comma 1 dell’art. 4
della citata legge n. 108 del 1990, ne ha verificato la regolarità e, rilevata
(con ordinanza del 21 ottobre 2002) la necessità di alcune integrazioni e
correzioni formali del quesito, con ordinanza del 9 dicembre 2002 ha dichiarato
che la richiesta di referendum è
conforme alla legge.
Il quesito referendario, quale risultante dalle
integrazioni e correzioni disposte, è così formulato:
«Volete voi l’abrogazione:
- dell’art. 18, comma
primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato
dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole
“che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel
quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o
più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo” e all’intero periodo
successivo che recita: “Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni
caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro”;
- dell’art. 18, comma
secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività
sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento”, come modificato
dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: “Ai fini del
computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene
conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota
di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il
computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti
del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale”;
- dell’art. 18, comma
terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato
dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: “Il computo dei
limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che
prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie”;
- dell’art. 2, comma 1,
della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata “Disciplina dei licenziamenti
individuali”, che recita: “I datori di lavoro privati, imprenditori non
agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all’articolo 1 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici
lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro
dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui
all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall’articolo 1 della presente legge, sono soggetti all’applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata
dalla presente legge. Sono altresì soggetti all’applicazione di dette
disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti,
qualora non sia applicabile il disposto dell’articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge”;
- dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
titolata “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2,
comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: “Quando risulti
accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di
lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno
versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo
di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al
numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di
servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle
parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a
10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni
e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai
venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
prestatori di lavoro”;
- dell’art. 4, comma 1, della legge 11 maggio
1990, n. 108, titolata “Disciplina dei licenziamenti individuali”,
limitatamente al periodo che così recita: “La disciplina di cui all’articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della
presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica,
sindacale, culturale, ovvero di religione
o di culto”»?.
Con la medesima ordinanza del 19 dicembre 2002 l’Ufficio
centrale ha stabilito, in applicazione dell’art. 32, ultimo comma, della legge
n. 352 del 1970, la seguente denominazione del referendum: «Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente
licenziati: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed
esenzioni per l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori».
2. – Ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la deliberazione in
camera di consiglio sull’ammissibilità del referendum,
la data del 14 gennaio 2003, dandone comunicazione ai presentatori della
richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 33,
secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
3. – I presentatori della richiesta hanno depositato in
data 9 gennaio 2003, a norma dell’art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del
1970, una memoria nella quale, richiamati alcuni precedenti della
giurisprudenza di questa Corte, si conclude per l’ammissibilità del referendum, in particolare sotto i
profili della omogeneità, della chiarezza e della univocità del quesito
proposto.
4. – Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003 i
rappresentanti dei presentatori hanno insistito per una pronuncia di
ammissibilità della richiesta di referendum
popolare.
Considerato in diritto
1. – La richiesta di referendum
abrogativo popolare, sull’ammissibilità della quale questa Corte è chiamata a
pronunciarsi, investe quattro disposizioni in materia di disciplina dei
licenziamenti individuali di lavoratori operanti nel settore privato, e
precisamente:
(a) l’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) (c.d.
statuto dei lavoratori), nel testo risultante dalle modifiche apportate
dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, del quale si propone
l’abrogazione limitatamente a parte del comma primo e ai commi secondo e terzo;
(b) l’art. 2, comma 1, della citata legge n. 108 del 1990
(Disciplina dei licenziamenti individuali);
(c) l’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali), nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3, della
legge n. 108 del 1990;
(d) l’art. 4, comma 1, secondo periodo, della stessa legge
n. 108 del 1990.
2.1. – A differenza di quanto stabilito dall’art. 2118 cod.
civ., che prevedeva il cosiddetto recesso ad
nutum dal rapporto di lavoro, la materia dei licenziamenti individuali è
oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 della Costituzione, in base al
principio della necessaria giustificazione del recesso e del potere di adire il
giudice, riconosciuto al lavoratore, in caso di licenziamento arbitrario. Tale
principio, affermato con la legge n. 604 del 1966 e confermato con la legge n.
300 del 1970 (nonché con la legge n. 108 del 1990, modificativa delle due
precedenti), è stato peraltro svolto per mezzo di due forme di garanzia:
a) la cosiddetta garanzia obbligatoria, prevista dall’art.
8 della legge n. 604 del 1966, che comporta l’obbligo del datore di lavoro di
riassumere il lavoratore o, in alternativa, di corrispondergli un’indennità
quando il licenziamento risulti privo di una giusta causa (art. 2119 cod. civ.)
o di un giustificato motivo (art. 3 della medesima legge del 1966);
b) la cosiddetta garanzia reale, prevista dall’art. 18
della legge n. 300 del 1970, che, per il caso di licenziamento ingiustificato,
inefficace e nullo, stabilisce, per il datore di lavoro, l’obbligo di
«reintegrare» nel posto di lavoro il lavoratore e di corrispondergli
un’indennità a titolo di risarcimento del danno subito, e, per il lavoratore,
la possibilità di rinunciare al «reintegro» e di ottenere, in alternativa a
esso, un’ulteriore indennità.
Tutela obbligatoria e tutela reale differiscono dunque
profondamente circa le conseguenze del licenziamento arbitrario: l’una è
incentrata sulla garanzia patrimoniale, sul presupposto dell’idoneità del
recesso illegittimo a risolvere il rapporto di lavoro; l’altra, sulla
continuità del rapporto di lavoro, garantita dal diritto al reintegro, sul
presupposto dell’inidoneità del recesso illegittimo a risolverlo.
2.2. – Apprestando le due forme di garanzia, il legislatore
ne ha altresì definito gli ambiti di applicazione. Dopo l’intervento della
legge n. 108 del 1990, essi risultano configurati come segue.
La tutela reale trova applicazione nei confronti dei datori
di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che occupino più di quindici
dipendenti in ciascuna unità produttiva, come individuata dalla legge, e, in
ogni caso, quando occupino più di sessanta dipendenti; per i datori di lavoro
imprenditori agricoli, il limite numerico è stabilito in più di cinque
dipendenti (art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970).
La tutela obbligatoria opera invece in tutti i casi in cui
non vale la tutela reale, cioè (art. 2 della legge n. 108 del 1990) nei
confronti dei datori di lavoro che occupino fino a quindici lavoratori
(computati secondo i medesimi criteri previsti ai fini della tutela reale)
ovvero fino a cinque dipendenti, se imprenditori agricoli; nonché nei confronti
dei datori di lavoro che comunque occupino fino a sessanta dipendenti, sempre
che non sia applicabile la garanzia reale.
La tutela reale, inoltre, è prevista in tutti i casi di
licenziamento dettato da ragioni discriminatorie (art. 3 della legge n. 108 del
1990).
Accanto a questa disciplina generale, basata (a parte
l’ultima ipotesi menzionata) sul criterio del numero di occupati, esistono
norme che (a) escludono dall’ambito di applicazione della garanzia reale i lavoratori che prestano la
loro opera alle dipendenze di datori non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attività cosiddette di tendenza, cioè «di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto» (art. 4, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 108 del 1990), (b) escludono altresì
dall’ambito di applicazione tanto della garanzia reale quanto di quella
obbligatoria – valendo per esse la regola residuale del recesso ad nutum
– alcune categorie di lavoratori come: i lavoratori domestici (art. 4, comma 1,
primo periodo, della legge n. 108 del 1990); i lavoratori ultrasessantenni in
possesso dei requisiti pensionistici e che non abbiano optato per la
prosecuzione del rapporto (art. 4, comma 2, della stessa legge); i dirigenti (ex artt. 10 e 2, quarto comma, della
legge n. 604 del 1966, e 3 della legge n. 108 del 1990); i lavoratori in prova,
fino all’assunzione definitiva e comunque per non oltre sei mesi dall’inizio
del rapporto (art. 10 della legge n. 604 del 1966).
2.3. – Tramite la soppressione delle disposizioni e delle
parti di disposizioni indicate nell’esposizione del fatto, il referendum abrogativo la cui
ammissibilità costituzionale deve qui essere vagliata è rivolto in primo luogo
all’estensione della garanzia reale contro i licenziamenti ingiustificati ai
lavoratori che attualmente, in conseguenza dei limiti numerici sopra ricordati,
godono esclusivamente della garanzia obbligatoria. Questo obiettivo è
perseguito, da un lato, attraverso l’eliminazione dei limiti numerici che
impediscono attualmente alla garanzia reale di operare in favore dei lavoratori
impiegati nelle piccole strutture produttive; dall’altro, parallelamente a
questa estensione, attraverso l’abrogazione della norma che attualmente
assicura a questi lavoratori soltanto la garanzia obbligatoria.
Il referendum
mira altresì all’estensione della medesima garanzia reale anche ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di
lucro attività «di tendenza».
Restano invece fuori della portata del referendum altre categorie di lavoratori del settore privato per le
quali valgono discipline particolari (come i lavoratori domestici, i lavoratori
ultrasessantenni, i dirigenti, i lavoratori in prova).
3. – La richiesta di referendum
è ammissibile.
3.1. – Le norme oggetto del quesito referendario sono
estranee alle materie in relazione alle quali l’art. 75, secondo comma, della
Costituzione preclude il ricorso all’istituto del referendum abrogativo.
3.2. – La domanda posta agli elettori con il quesito
referendario è inoltre omogenea. Essa concerne, nel suo nucleo centrale,
disposizioni e parti di disposizioni che, nell’ambito della disciplina dei
licenziamenti individuali e alla stregua dei criteri dimensionali sopra
indicati (paragrafo 2.2.), definiscono l’ambito e i limiti di operatività della
tutela reale apprestata dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 in favore del
lavoratore illegittimamente licenziato.
Investendo contemporaneamente (a) la norma che prevede la
garanzia obbligatoria, avente originariamente portata generale (art. 8 della
legge n. 604 del 1966), (b) la connessa previsione che successivamente ha
delineato i limiti numerici al di sotto dei quali si applica la medesima
garanzia (art. 2 della legge n. 108 del 1990), nonché (c) la speculare
determinazione dei limiti dimensionali al di sopra dei quali si applica la
tutela reale (art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, nelle parti
indicate), la domanda di abrogazione in esame chiarisce la propria obbiettiva ratio unitaria consistente,
conformemente al titolo assegnato al referendum
dall’Ufficio centrale, nell’estensione della garanzia della reintegrazione e
del risarcimento del danno contenuta nell’art. 18 dello statuto dei lavoratori,
in modo da comprendere in essa anche l’ambito in cui oggi vale la tutela
obbligatoria.
La domanda referendaria coinvolge inoltre disposizioni
strettamente conseguenziali, dettate ai fini del computo dei dipendenti e per
l’applicazione di agevolazioni finanziarie e creditizie indipendentemente dal
limite numerico (commi secondo e terzo dell’art. 18 della legge n. 300 del
1970), le quali perderebbero ogni ragion d’essere una volta espunto dal sistema
il criterio dimensionale al quale esse fanno riferimento.
3.3. – Il quesito è omogeneo, pur concernendo altresì la
disposizione (art. 4, comma 1, della legge n. 108 del 1990) che esclude
l’applicabilità della garanzia di stabilità reale per i dipendenti da datori di
lavoro, non imprenditori, che esercitano un’attività «di tendenza». L’esistenza
di una matrice razionalmente unitaria è comunque assicurata dall’obiettivo
comune di estendere l’ambito di operatività della garanzia reale in settori nei
quali essa attualmente non opera.
3.4. – Non incide poi sulla completezza del quesito – e
quindi sull’esigenza della sua non-contraddittorietà rispetto all’intento
referendario – ma solo sull’estensione della sua portata abrogatrice, rimessa
evidentemente alla discrezionalità dei proponenti, la circostanza che esso non
concerna la posizione di alcune categorie particolari di lavoratori, come ad
esempio quelle previste dall’art. 4 della legge n. 108 del 1990 o da normative
speciali.
3.5. – La domanda referendaria si presenta, per quanto
detto, chiara e univoca nella sua struttura e nei suoi effetti. Essa propone al
corpo elettorale un’alternativa netta tra il mantenimento dell’attuale
disciplina caratterizzata dalla coesistenza di due parallele forme di tutela,
quella obbligatoria e quella reale, e l’estensione della seconda.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in
epigrafe: dell’art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 della
legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali); degli
artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990;
dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali), nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge n. 108 del
1990; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 2002,
dall’Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2003.