ORDINANZA
N. 40
ANNO
2003
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali),
promosso dal Tribunale di Torino con ordinanza del 14 maggio 2002, nel
procedimento civile vertente tra Artuffo Elsa ed altri e il Comune di Torino,
iscritta al n. 375 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
35, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di costituzione di
Artuffo Elsa ed altri nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3
dicembre 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato Sergio Sonetto
per Artuffo Elsa ed altri e l’avvocato dello Stato Massimo Mari per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 14 maggio 2002, ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nella parte in cui
limita la possibilità di proroga dei progetti di lavori socialmente utili ed il
diritto ai benefici previsti dall’art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, esclusivamente a coloro che, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, abbiano maturato o possano maturare dodici
mesi in tale tipo di attività;
che il giudice a quo chiarisce come i ricorrenti nel
giudizio in corso dinanzi a lui avessero partecipato ad uno dei progetti (di
durata annuale) per lavori socialmente utili predisposti dal Comune di Torino
ai sensi del citato d.lgs. n. 468 del 1997, ma che tali iniziative erano state
attivate in momenti diversi, sulla base di accordi con gli enti convenzionati,
con la conseguenza che i progetti avviati nel 1998 erano terminati entro il
1999, mentre quelli iniziati dopo il 15 gennaio 1999 (riguardanti, appunto, i
ricorrenti) si erano conclusi in data successiva al 15 gennaio 2000;
che a questi ultimi
lavoratori era stata pertanto negata la possibilità di proporre domanda di
proroga e di fruire dei suddetti benefici, da essi richiesti nel giudizio a quo;
che, a parere del Tribunale
remittente, la norma, nel considerare soltanto l’avvenuto compimento
dell’attività lavorativa, anziché riguardare tutti i soggetti “inseriti” in
progetti di lavori socialmente utili entro il 31 dicembre 1998, risulterebbe
irragionevole in quanto creativa di una disparità di trattamento tra lavoratori
impegnati nei progetti, in ragione di parametri del tutto casuali, relativi
alla data di inizio dei corsi, anche per l’impossibilità di prevedere
l’introduzione dell’anzidetto discrimine temporale al momento dell’avvio dei
progetti stessi;
che è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di non fondatezza della
questione, in quanto la norma impugnata esprimerebbe una tendenza legislativa
volta a superare il sistema del lavoro precario, riassorbendolo nel quadro di
un’occupazione stabile, e tanto giustificherebbe (unitamente alle compatibilità
di bilancio in un determinato esercizio finanziario) la ristrettezza dell’arco
temporale entro cui sono state ammesse le proroghe;
che nel giudizio dinanzi a
questa Corte si è costituita la parte privata, sostenendo solo subordinatamente
la richiesta di declaratoria d’illegittimità costituzionale e riproponendo,
anche in una memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, l’interpretazione
– già disattesa dal Tribunale in ragione della chiarezza del dato testuale –
secondo la quale i beneficiari delle proroghe potrebbero comunque individuarsi
con riferimento al progetto ed alla sua prevista durata, a prescindere
dall’effettivo svolgimento dell’attività e dalla relativa scadenza, così
argomentando sulla base di un’asserita fungibilità – nell’utilizzo legislativo
– dei termini attività e progetti.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale, per violazione dell’art.
3 della Costituzione, investe l’art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, nella parte in cui limita la possibilità di proroga dei progetti di
lavori socialmente utili ed il diritto ai benefici previsti dall’art. 12 del
d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, esclusivamente a coloro che, nel periodo tra
il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, abbiano maturato o possano maturare
dodici mesi in tale attività, anziché ricomprendere anche i soggetti che siano
stati comunque inseriti in progetti di lavori socialmente utili entro il 31
dicembre 1998;
che la controversia di cui
al giudizio a quo concerne i lavori
socialmente utili di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 468 del 1997,
attuativo della delega conferita con l’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.
196, nell’ottica di promuovere i percorsi formativi assistiti, quali strumenti
attivi nel mercato del lavoro;
che il citato provvedimento
delegato ha altresì fissato, all’art. 12, una disciplina transitoria
applicabile ai lavoratori che avessero maturato al 31 dicembre 1997 dodici mesi
di attività nei lavori socialmente utili, garantendo loro una serie di misure
eterogenee, quali il mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità,
ovvero la concessione di un contributo a fondo perduto per raggiungere il pensionamento;
che, successivamente, a
seguito del trasferimento alle regioni di gran parte delle funzioni
amministrative e della potestà legislativa in materia, si è reso necessario
conferire, con il comma 2 dell’art. 45 citato, una nuova delega, volta ad adeguare
al mutato assetto istituzionale la disciplina dei lavori socialmente utili,
finalizzandoli altresì alla creazione di una stabile occupazione, nel più ampio
quadro della riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori
sociali prevista dal comma 1 dell’art. 45;
che fino all’attuazione di
tale disegno riformatore, la censurata previsione, di cui al comma 6 dell’art.
45, consentiva l’approvazione di nuovi progetti per lavori socialmente utili,
ovvero la proroga di quelli in corso, soltanto utilizzando chi avesse maturato
dodici mesi di attività effettiva entro il 31 dicembre 1999 ed estendeva
altresì a tale termine la durata della disciplina transitoria di cui al citato
art. 12 del d.lgs. n. 468 del 1997;
che, peraltro, al momento
dell’emissione dell’ordinanza di rimessione, era già intervenuto il decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante proprio «integrazioni e modifiche
della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma
2, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
che tale provvedimento
limita definitivamente il bacino dei lavoratori utilizzabili in lavori
socialmente utili ai soggetti originariamente previsti dall’impugnata
disciplina, alla quale si sovrappone, abrogando altresì l’art. 1, comma 2,
lett. a), b), e c), commi 3, 4 e 6, del d.lgs. n. 468 del 1997 e confermando la
vigenza di tale decreto delegato nel suo complesso, ma solo in quanto
compatibile con il medesimo d.lgs. n. 81 del 2000 (art. 10, comma 3);
che, pertanto, il giudice a quo, nel delineare il quadro normativo
in cui si iscrive la fattispecie dedotta in giudizio, ha omesso di motivare in
ordine agli effetti del citato d.lgs. n. 81 del 2000 sulle situazioni
soggettive dedotte in tale controversia, così incorrendo in un evidente difetto
argomentativo circa la rilevanza della questione stessa;
che la questione di
legittimità costituzionale è pertanto manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione
e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Torino con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il il 16 gennaio 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Francesco
AMIRANTE, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 5 febbraio 2003.