ORDINANZA
N.35
ANNO
2003
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Riccardo CHIEPPA
Presidente
-
Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
-
Valerio ONIDA “
-
Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
-
Guido NEPPI MODONA “
-
Piero Alberto CAPOTOSTI “
-
Annibale MARINI “
-
Franco BILE “
-
Giovanni Maria FLICK “
-
Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
-
Romano VACCARELLA “
-
Paolo MADDALENA “
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per ammissibilità di
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera
del 10 novembre 1999 della Camera dei deputati con la quale si afferma che i
fatti relativi al procedimento instaurato contro l’on. Sgarbi Vittorio per il
reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni del Procuratore della Repubblica
dott. Agostino Cordova, concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione, promosso dal Tribunale di Roma, sezione nona penale,
con ricorso depositato il 25 febbraio 2002 ed iscritto al n. 212 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 4
dicembre 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che
con atto del 10 dicembre 2001 depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 25 febbraio 2002, il Tribunale di Roma, sezione nona penale –
nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per
il reato di diffamazione a mezzo stampa – ha sollevato conflitto di
attribuzioni contro la deliberazione del 10 novembre 1999 con cui la Camera dei
deputati ha ritenuto insindacabili le dichiarazioni riguardo alle quali è stata
formulata la suddetta imputazione;
che il rimettente osserva
che il procedimento penale trae origine da esposto-querela depositato il 29
aprile 1997 dal dottor Agostino Cordova;
che il capo di
imputazione formulato a carico del deputato Vittorio Sgarbi concerne le
dichiarazioni dallo stesso rese in relazione al dottor Cordova, in occasione
dell’espletamento di atti di esecuzione mobiliare avvenuti presso la dimora del
suddetto deputato e concernenti la presunta illegittimità di tali atti;
che tale esecuzione mobiliare
– come peraltro è possibile desumere dalla citata delibera della Camera dei
deputati – traeva origine da una sentenza con la quale il deputato Vittorio
Sgarbi era stato condannato al pagamento della somma di L. 20.000.000 nei
confronti del dott. Agostino Cordova;
che il ricorrente rileva
che la Camera dei deputati, con deliberazione resa in data 10 novembre 1999, ha
ritenuto che le dichiarazioni suddette siano riconducibili alla previsione del
primo comma, dell’art. 68 della Costituzione, in quanto opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni;
che secondo il ricorrente
erroneamente la Camera dei deputati avrebbe ritenuto le dichiarazioni connesse
alla funzione parlamentare, dal momento che nei comportamenti in questione non
sarebbe possibile “rintracciare una connessione con atti tipici” della suddetta
funzione né “individuare un intento divulgativo di una scelta o un’attività
politico-parlamentare”;
che pertanto la
deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera avrebbe illegittimamente
interferito sulla sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita,
dell’autorità giudiziaria.
Considerato
che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a
delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza contraddittorio tra le parti, se
sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo
di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che, quanto al requisito
soggettivo, il Tribunale di Roma, sezione nona penale, è legittimato a
sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di
indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi
giurisdizionali;
che anche la Camera dei
deputati, in relazione alla definizione dell’ambito di insindacabilità di cui
all’art. 68, primo comma, della Costituzione, è legittimata ad essere parte del
conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà
del potere che rappresenta;
che, per quel che
concerne l’aspetto oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale di Roma
lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite in
relazione alla adozione, da parte della Camera di appartenenza del
parlamentare, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamene
arbitrario, l’insindacabilità delle opinioni espresse da quest’ultimo, ai sensi
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la
materia di un conflitto, la cui soluzione è affidata alla competenza della
Corte costituzionale, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione
definitiva – da assumersi a contraddittorio integro – anche in ordine alla ammissibilità del ricorso.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo
giudizio,
dichiara
ammissibile,
ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di
attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma, sezione nona penale, nei confronti
della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria
della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale
di Roma, sezione nona penale, ricorrente;
b) che, a cura del
ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei
deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria
di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma
dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio
2003.
Riccardo CHIEPPA,
Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria
il 4 febbraio 2003.