ANNO 2003
composta dai signori:
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- Riccardo |
CHIEPPA |
Presidente |
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- Gustavo |
ZAGREBELSKY |
Giudice |
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- Valerio |
ONIDA |
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- Carlo |
MEZZANOTTE |
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- Fernanda |
CONTRI |
" |
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- Guido |
NEPPI MODONA |
" |
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- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
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- Annibale |
MARINI |
" |
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- Franco |
BILE |
" |
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- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
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- Francesco |
AMIRANTE |
" |
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- Ugo |
DE SIERVO |
" |
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- Romano |
VACCARELLA |
" |
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- Paolo |
MADDALENA |
" |
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) e dell’art. 17, comma 1,
lettera f), della legge 24 novembre
1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante
istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza
penale del giudice di pace e modifica dell’articolo 593 del codice di procedura
penale) promosso con ordinanza del 23
maggio 2002 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di L.G.
iscritta al n. 334 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
28, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Giovanni
Maria Flick.
Ritenuto
che,
con ordinanza emessa il 23 maggio 2002 nel corso di un processo penale nei
confronti di persona imputata del reato di lesioni colpose aggravate dalla
violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 590,
primo e terzo comma, cod. pen.), il Tribunale di Torino ha sollevato questioni
di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 34 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di
pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), che
prevede, per i reati di competenza del giudice di pace, l’esclusione della
procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, per contrasto con
l’art. 76 della Costituzione;
b) dell’art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1999, n. 468
(Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice
di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace
e modifica dell’articolo 593 del codice di procedura penale) e dell’art. 34 del
d.lgs. n. 274 del 2000, per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, 101,
secondo comma, e 112 della Costituzione (i riferimenti agli artt. 102 e 111
Cost., che figurano nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, debbono
ritenersi frutto di mero errore materiale, a fronte dell’inequivoco tenore
della motivazione);
c) dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. n.
274 del 2000, nella parte in cui prevede che la particolare tenuità del fatto
può essere dichiarata solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono,
per contrasto con l’art. 101, secondo comma, della Costituzione;
d) degli artt. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 468 del 1999 e 34,
comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui attribuiscono rilievo,
ai fini della dichiarazione della particolare tenuità del fatto, alle esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato, per contrasto con
l’art. 3 della Costituzione;
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che, alla luce delle risultanze
dibattimentali, il reato di lesioni colpose oggetto di giudizio aveva causato
un danno di particolare tenuità; che il fatto appariva, altresì, di natura
«occasionale»; che il grado della colpa, ove la si ritenesse provata, risultava
comunque minimo; che sussistevano, infine, esigenze di lavoro dell’imputato,
suscettibili di venir pregiudicate dall’ulteriore corso del procedimento;
che ricorrerebbero, pertanto — prosegue
l’ordinanza di rimessione — tutte le condizioni per la pronuncia di una
sentenza che dichiari di non doversi procedere per la «particolare tenuità del
fatto», ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000: disposizione, questa,
che, dettata per il procedimento penale davanti al giudice di pace, è applicabile,
in forza dell’art. 63 del medesimo decreto legislativo, anche quando reati di
competenza di detto giudice (quale quello oggetto del procedimento a quo) vengano giudicati da giudici
diversi;
che ad avviso del rimettente, tuttavia,
il citato art. 34 violerebbe l’art. 76 Cost., risultando viziato da eccesso di
delega in rapporto al criterio direttivo di cui all’art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 468 del 1999, che
prevedeva — per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace —
l’introduzione «di un meccanismo di
definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità
della condotta, quando l’ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta
ad indagini o dell’imputato»;
che, sulla base di tale criterio, il
legislatore delegato avrebbe potuto infatti introdurre soltanto un rito
semplificato, e non già un’ipotesi di rinuncia pura e semplice alla potestà
punitiva dello Stato: e ciò sia per il significato assunto nell’uso comune e
nella prassi giudiziaria dalla formula «definizione del procedimento»; sia per
la considerazione, di ordine sistematico, che la legge di delegazione non
prevedeva la possibilità di definire il processo davanti al giudice di pace
tramite riti alternativi;
che il giudice a quo dichiara, peraltro, di «non ignorare» che l’opinione prevalente
è nel senso che il criterio direttivo in questione prefigurasse uno strumento deflattivo
basato proprio sulla rinuncia alla potestà punitiva: prospettiva nella quale,
tuttavia — risultando la delega legislativa, in ipotesi, correttamente attuata
— non il solo art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, ma anche l’art. 17, comma 1,
lettera f), della legge n. 468 del
1999, che ne costituisce la base, si esporrebbero ad ulteriori e distinte censure
di costituzionalità;
che le norme impugnate violerebbero, in
particolare, i principi di stretta legalità, di soggezione del giudice soltanto
alla legge e di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (artt. 25,
secondo comma, 101, secondo comma, e 112 Cost.), in quanto demanderebbero al
giudice di stabilire, caso per caso, se l’esercizio dell’azione penale, pur in
presenza di un fatto tipico — come tale, «per definizione» lesivo
dell’interesse tutelato — sia nondimeno «ingiustificato» rispetto a
quest’ultimo, sulla base di indici — quali l’esiguità del danno o del pericolo,
l’occasionalità del fatto ed il grado della colpevolezza — «meramente
apparenti» ed «insuscettibili di … un’applicazione pratica che non sfoci
nell’arbitrio»;
che l’aspetto di più patente contrasto
del nuovo istituto con l’impianto costituzionale risiederebbe, peraltro, nella
previsione dell’ultimo comma dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, in forza
della quale la particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata — dopo
l’esercizio dell’azione penale — se l’imputato o la persona offesa si
oppongono: condizione negativa, questa, rilevante nel giudizio a quo a fronte della presenza di
un’«agguerrita parte civile» che, sebbene non espressamente interpellata al
riguardo, avrebbe manifestato, presentando conclusioni finali scritte, una
implicita, ma comunque inequivoca opposizione a che l’azione penale «sfoci nel
nulla»;
che l’anzidetta previsione violerebbe
segnatamente l’art. 101, secondo comma, Cost., in quanto sottrarrebbe il
giudice all’imperio della sola legge, subordinando il contenuto della sua
decisione alla volontà di una parte processuale: giacché, quando pure il
giudice si convincesse dell’irrilevanza penale del fatto sottoposto al suo
giudizio, egli si troverebbe impedito a dichiararla, e tenuto invece a
condannare l’imputato, solo perché la persona offesa dal reato «vuole così» (la
facoltà di opposizione dell’imputato risulterebbe, per converso, secondo il
rimettente, «meno ingiustificata», in relazione al suo interesse ad ottenere
l’accertamento della insussistenza del fatto in luogo di una mera declaratoria
di improcedibilità);
che un ulteriore e conclusivo profilo
di incostituzionalità della disciplina dell’istituto andrebbe ravvisato
nell’incidenza che, in virtù dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000
e della norma di delega da esso attuata, assumono le esigenze di lavoro, di
studio, di famiglia e di salute dell’imputato;
che tale requisito risulterebbe infatti
lesivo del principio di uguaglianza, facendo dipendere l’applicazione della
sanzione penale dalla circostanza — del tutto «casuale» e priva di significato
sul piano della valutazione della rilevanza penale del fatto — che l’imputato
svolga o meno un’attività lavorativa o di studio, ovvero abbia un carico di
famiglia o soffra di una qualche patologia;
che nel giudizio di costituzionalità è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che il giudice a quo sottopone a scrutinio di costituzionalità la disciplina
dell’istituto dell’esclusione della procedibilità per «particolare tenuità del
fatto», dettata dall’art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 sulla base
dell’art. 17, comma 1, lettera f),
della legge di delegazione 24 novembre 1999, n. 468, in termini che appaiono
intrinsecamente contraddittori;
che per un verso, difatti, il
rimettente, muovendo dalla premessa in fatto dell’applicabilità dell’istituto
in parola nel giudizio principale, solleva due questioni — quelle concernenti
l’eccesso di delega e l’insufficiente determinatezza dei presupposti — volte ad
espungere l’istituto stesso dall’ordinamento;
che subito dopo, tuttavia — deducendo
che l’applicazione dell’istituto nel processo a quo risulterebbe in realtà impedita dall’opposizione della
persona offesa (circostanza, questa, atta a rendere irrilevanti i primi due
quesiti) — il rimettente solleva altre due questioni intese, viceversa, a
dilatarne l’ambito, tramite la rimozione di altrettante condizioni di operatività:
quella negativa della mancata opposizione dell’imputato e della parte offesa, e
quella positiva del pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
o di salute dell’imputato (quesito, quest’ultimo, peraltro anch’esso
irrilevante nel giudizio a quo, in
quanto inerente ad un requisito che lo stesso rimettente ritiene sussistente
nel caso di specie);
che in tal modo — denunciando, cioè,
l’incostituzionalità dell’istituto dapprima per contrarietà alla delega
legislativa e per eccessiva genericità dei presupposti, e poi, invece, in
rapporto alla previsione di condizioni che ne limitano la sfera applicativa —
il giudice a quo auspica due diversi
interventi correttivi, l’uno in palese contraddizione con l’altro: donde la
manifesta inammissibilità delle questioni (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 67 del 2001;
n. 7 e n. 435 del 2000).
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) e dell’art. 17,
comma 1, lettera f), della legge 24
novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante
istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza
penale del giudice di pace e modifica dell’articolo 593 del codice di procedura
penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76, 101,
secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio
2003.