ORDINANZA N.33
ANNO 2003
composta dai signori:
|
- Riccardo |
CHIEPPA |
Presidente |
|
- Gustavo |
ZAGREBELSKY |
Giudice |
|
- Valerio |
ONIDA |
" |
|
- Carlo |
MEZZANOTTE |
" |
|
- Fernanda |
CONTRI |
" |
|
- Guido |
NEPPI MODONA |
" |
|
- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
" |
|
- Annibale |
MARINI |
" |
|
- Franco |
BILE |
" |
|
- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
|
- Francesco |
AMIRANTE |
" |
|
- Ugo |
DE SIERVO |
" |
|
- Romano |
VACCARELLA |
" |
|
- Paolo |
MADDALENA |
" |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 71, comma 1, e 72, comma 1, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza dell’8 maggio 2002 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Z.G.
iscritta al n. 331 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
28, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che,
con ordinanza emessa l’8 maggio 2002, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Cagliari ha sollevato, in riferimento all’art. 111, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
71, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel caso di
incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare in modo cosciente al
procedimento – prevede che questo sia sospeso e non invece che sia dichiarata
l’improcedibilità dell’azione penale; nonché, in riferimento al medesimo
parametro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, dello
stesso codice, nella parte in cui — sempre nel caso di incapacità irreversibile
dell’imputato di partecipare in modo cosciente al procedimento — prevede che il
giudice disponga ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dello
stesso, «allo scadere della pronuncia dell’ordinanza di sospensione del
procedimento, o anche prima», e poi «a ogni successiva scadenza di sei mesi,
qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso»;
che
il giudice a quo premette, in punto di fatto, che nel corso della udienza
preliminare è emerso che l’imputato è affetto da malattia neurologica di
gravità tale da comprometterne irreversibilmente la capacità di partecipare
coscientemente al processo;
che,
nella specie, la questione sarebbe rilevante, perché allo stato — tenuto conto
delle risultanze scaturite dalle indagini preliminari — non sussisterebbero i
presupposti per pronunciare una sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere: eventualità, quest’ultima, che, a norma dell’art. 71, comma 1, cod.
proc. pen., escluderebbe la necessità di disporre la sospensione del
procedimento; mentre, avuto riguardo agli esiti della indagine peritale
esperita, deve ritenersi che l’infermità mentale è sopravvenuta al fatto: con
la conseguenza di precludere la pronuncia di una sentenza di non luogo a
procedere per difetto di imputabilità;
che,
a proposito della non manifesta infondatezza, il giudice rimettente sottolinea
come il concetto stesso di sospensione del procedimento appaia logicamente
correlato ad una situazione temporanea, mentre esso deve reputarsi
incompatibile con una condizione di stasi non modificabile: pertanto –
soggiunge il giudice a quo – una
sospensione del processo può ritenersi in linea con il principio costituzionale
della ragionevole durata del processo stesso, soltanto allorché sia determinata
da eventi eccezionali specificamente previsti dalla legge e, soprattutto, sia
contenuta in termini a loro volta ragionevoli;
che,
alla stregua della normativa impugnata — pur delineandosi la sospensione del procedimento come
situazione necessariamente transitoria, attraverso la previsione di una
verifica delle condizioni di incapacità dell’imputato, con cadenza semestrale —
nella ipotesi di incapacità irreversibile, la transitorietà sarebbe solo
apparente, ed anzi il meccanismo delle verifiche semestrali si atteggerebbe
come una «finzione giuridica che maschera una sospensione in realtà non
revocabile»;
che
pertanto — conclude il rimettente — risulterebbe «ben più conforme al dettato
costituzionale l’inquadramento della situazione di incapacità permanente e
irreversibile di partecipare in modo cosciente al processo tra le cause di
improcedibilità dell’azione penale»; d’altronde — soggiunge ancora il giudice a
quo — l’eventuale declaratoria di improcedibilità non precluderebbe,
«qualora i progressi della scienza medica fossero tali da consentire
all’imputato di tornare capace di partecipare coscientemente al processo... e
non fossero decorsi i termini di prescrizione del reato, l’esercizio
dell’azione penale, secondo quanto previsto in termini generali dall’art. 345,
comma 2, cod. proc. pen.»;
che,
comunque — ove fosse ritenuta non fondata tale questione — i dubbi di
costituzionalità rimarrebbero immutati, con riguardo allo stesso parametro, in
riferimento alla disciplina dettata dall’art. 72, comma 1, cod. proc. pen.,
nella parte in cui impone al giudice di procedere ogni semestre a nuovi
accertamenti sullo stato di mente dell’imputato: e ciò in quanto la norma,
ignorando la possibilità di uno stato di incapacità duraturo e non suscettibile
di remissione, «impone l’instaurazione di un subprocedimento che, oltre ad
essere inutilmente gravoso per l’imputato e per lo Stato, appare di durata
lunga e indefinibile e, perciò stesso, irragionevole, non potendosi contare
nemmeno sulla decorrenza del termine di prescrizione del reato»;
che
nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che
il giudice rimettente — pur impugnando gli artt. 71, comma 1, e 72, comma 1,
del codice di procedura penale per profili fra loro complementari, ed in
riferimento al medesimo parametro di costituzionalità — ha in realtà formulato
due distinti quesiti di legittimità costituzionale, espressamente qualificando
l’impugnativa dell’art. 72, comma 1, cod. proc. pen., come questione
subordinata al mancato accoglimento del quesito incentrato sull’art. 71, comma
1, dello stesso codice; sicché le distinte e gradate questioni richiedono una
disamina differenziata;
che,
a proposito dei dubbi di costituzionalità avanzati in ordine alla disciplina dettata dall’art. 71, comma 1, del
codice di rito, la richiesta del giudice a quo mira a sostituire la previsione che
impone al giudice di disporre la sospensione del processo — nell’ipotesi di
incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare coscientemente al
processo — con una non meglio precisata declaratoria di «improcedibilità
dell’azione penale»: così da soddisfare il principio della ragionevole durata
del processo, altrimenti compromesso da una situazione di stasi di durata
indefinita;
che,al
riguardo è agevole rilevare come l’intera gamma delle condizioni di
procedibilità — all’interno delle quali il rimettente intenderebbe iscrivere un
istituto a sua volta del tutto “nuovo” e di derivazione esclusivamente
processuale — oltre a rientrare, quanto a casi e disciplina, nella esclusiva
sfera della discrezionalità legislativa, si fonda su paradigmi di più che
evidente ius singulare, trattandosi
di norme che fanno eccezione alla opposta e generale regola della azione penale
incondizionata, a sua volta ispirata al principio sancito dall’art. 112 della
Carta fondamentale;
che
la soluzione prospettata dal rimettente — oltre a presentare dei profili di
notevole “creatività” — riverbererebbe i suoi effetti anche sul piano del decorso dei termini di prescrizione del
reato; infatti, mentre il provvedimento di sospensione previsto dalla norma
oggetto di impugnativa produce l’effetto di sospendere anche il corso della
prescrizione, tale effetto — come lo stesso rimettente espressamente sottolinea
— non si produrrebbe ove, in luogo della sospensione, il giudice fosse chiamato
a pronunciare – per di più, è da presupporre, in ogni stato e grado del
procedimento — una immediata sentenza di improcedibilità dell’azione penale:
così vanificando l’eventuale futura “ripresa” del procedimento, ove, in ipotesi
risultasse errata la prognosi di irreversibilità della incapacità processuale
dell’imputato;
che,
di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma
1, cod. proc. pen., deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
che,
invece, la questione relativa all’art. 72, comma 1, cod. proc. pen., è già
stata scrutinata da questa Corte, sia pure in riferimento a diversi parametri, nell’ordinanza n.
298 del 1991 e nella sentenza n. 281 del
1995: pronunce, peraltro, totalmente ignorate dal giudice a quo;
che,
in particolare, nella citata ordinanza n. 298 del 1991,
questa Corte ha sottolineato come il sistema della verifica periodica dello
stato di mente dell’imputato miri ad accertare se possa o meno realizzarsi una
sua cosciente partecipazione al processo, risultando pertanto «del tutto
razionalmente contemperate la garanzia dell’autodifesa con l’esigenza di
contenere la stasi processuale, evitando anche rischi di comportamenti
simulatori»;
che,
pertanto — essendo, ad avviso di questa Corte, tali periodici accertamenti
«funzionali alla ripresa del processo... anche se ritenuta, nella specie
considerata, un evento irrealizzabile» (v. sent. n. 281 del
1995 citata) — ne deriva che nessun contrasto è possibile ravvisare con il
principio della ragionevole durata del processo, affermato nell’art. 111,
secondo comma, Cost., considerata, appunto, la finalità non certo sterilmente
dilatoria, che la disposizione oggetto di impugnativa intende perseguire nel
sistema;
che,
di conseguenza, la questione relativa all’art. 72, comma 1, cod. proc. pen.
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 71, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Cagliari con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
72, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art.
111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Cagliari con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.