SENTENZA
N.28
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
-
Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
ha
pronunciato la seguente
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001,
n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare
l’offerta di alloggi in locazione), promosso con ricorso della Provincia di
Trento, notificato il 23 marzo 2001, depositato in cancelleria il 29 successivo
ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2001.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2002 il Giudice
relatore Franco Bile;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e
l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
1.- Con ricorso iscritto al
n. 19 r.r. 2001, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato in via principale
l’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il
disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in
locazione), assumendo che tale disposizione violerebbe:
a) le proprie potestà
legislative ed amministrative attribuite: a1) dagli
articoli 8, (numeri 10 e 25), e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); a2) dall’art. 15, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla
Regione Trentino Alto-Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sostituito
dall’art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige recante modifiche ed
integrazioni al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526); a3) e dall’art. 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento);
b) la
propria autonomia finanziaria, di cui al titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972,
come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento
della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare all’art. 5,
comma 2, di tale ultima legge;
c) il <<principio di ragionevolezza>>;
d) e, infine, il <<giudicato della Corte
costituzionale>> emergente dalla sentenza n. 520 del
2000.
1.1.-
Dopo avere ricordato che questa Corte, nella sentenza n. 520 del
2000, resa sulla norma modificata da quella oggi impugnata, cioè sull’art.
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ha riconosciuto che essa
ricorrente è dotata (giusta gli articoli 8, numeri 10 e 25, e 16 del d.P.R. n.
670 del 1972 e le relative norme di attuazione) di competenza legislativa, e
correlata potestà amministrativa, in materia di edilizia comunque sovvenzionata
e di assistenza e beneficenza pubblica, la ricorrente richiama il contenuto dei
commi 5, 6 e 7 del citato art. 11, i quali rispettivamente prevedono che le risorse
assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,
istituito dall’art. 1 della legge, siano ripartite tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, e che tali enti possano concorrere al
finanziamento degli interventi previsti dal comma 3 della stessa norma con
proprie risorse iscritte in bilancio, per poi provvedere alla ripartizione fra
i Comuni delle une e delle altre risorse <<sulla base di parametri che
premino anche la disponibilità dei Comuni a concorrere con proprie risorse alla
realizzazione degli interventi>>.
Sottolinea,
in particolare, la ricorrente che in quella sede la Corte ha dato dell’art. 11,
comma 7, un’interpretazione adeguatrice che ne assicura la conformità alla
posizione costituzionalmente garantita
delle Province autonome del Trentino-Alto Adige, in particolare precisando che
il riferimento ai Comuni (destinatari delle risorse e delle relative funzioni
amministrative), in essa contenuto, deve armonizzarsi con la disciplina
provinciale, e quindi deve intendersi ai Comuni di Trento e Rovereto ed ai
comprensori, quali raggruppamenti di Comuni in cui è ripartito il territorio
comunale; nonchè sottolineando la validità dello stesso principio con riferimento
all’art. 11, comma 8.
Pertanto,
tale decisione sarebbe stata satisfattiva delle ragioni di essa ricorrente,
<<in quanto, oltre a far salva l’individuazione provinciale degli enti
locali competenti alla erogazione dei contributi>>, ha escluso
<<che la competenza dell’ente locale derivi dalla legge statale,
chiarendo che essa è presupposto, cioè trova il proprio fondamento nella
disciplina provinciale>>. Pertanto, rispetto alla ricorrente,
<<l’attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in
materia di contributi integrativi dei canoni di locazione non è
vincolata>>, restando essa Provincia <<libera (in astratto) di
riassegnare a se stessa la competenza in materia>>: conseguentemente <<la stessa
ripartizione fra gli enti locali delle risorse del Fondo non è
….vincolata>>, onde non esisterebbe un vincolo, derivante dalla legge
statale, ad un trasferimento ai Comuni, neppure a quelli di Trento e di
Rovereto ed ai comprensori.
1.2. -
La ricorrente osserva, quindi, che nella materia è intervenuta la norma
censurata, la quale ha previsto un apposito potere sostitutivo dello Stato,
qualora le Regioni o le Province autonome non trasferiscano celermente le risorse
di cui trattasi ai Comuni.
La
norma determinerebbe una violazione dello Statuto e delle norme di attuazione,
nonché dello stesso giudicato costituzionale, innanzitutto perché - senza curarsi
delle precisazioni contenute nella sentenza n. 520 del
2000 - continuerebbe a vincolare la Provincia al trasferimento delle
risorse in favore dei Comuni. Infatti, anche se il riferimento della norma
impugnata ai Comuni si intendesse in conformità al senso che detta sentenza
aveva attribuito alla disposizione ora integrata da detta norma, cioè come
relativo all’ente competente secondo la legislazione provinciale e, quindi, ai
Comuni di Trento e di Rovereto ed ai comprensori, ad avviso della Provincia, la
norma medesima sarebbe illegittima, in quanto attribuisce allo Stato il potere
di sostituirsi ad essa <<per l’adempimento di presunti obblighi>>,
cui essa non sarebbe costituzionalmente tenuta. In sostanza, anche dando una
lettura della norma alla stregua dell’interpretazione adeguatrice già accolta
dalla Corte, la previsione sarebbe comunque lesiva, <<in quanto in nessun
caso il potere sostitutivo statale può riguardare atti che la Provincia ha
previsto di compiere, liberamente esercitando la potestà di cui all’art. 15,
co.2, d.P.R. n. 526 del 1987>>; essendo <<al contrario, i casi in
cui organi statali possono sostituirsi ad organi provinciale …… tassativamente
previsti dalle norme di attuazione dello Statuto, e riguardando le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Provincia e gli atti di adempimenti di
obblighi comunitari>>, giusta gli artt. 5, e 8, comma 2, dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica.
D’altro
canto, la previsione del potere sostitutivo sarebbe <<altresì irragionevole,
non comprendendosi la ragione di un potere sostitutivo statale a presidio di un
dovere di trasferimento che deriva soltanto da scelte del legislatore provinciale>>
e, inoltre, in contrasto con l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, in forza del
quale la legge statale, nelle materie di competenza propria della Regione o delle
Province autonome, non può attribuire agli organi statali funzioni
amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di
accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo
Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.
2.- Si
è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo, in via principale,
per l’infondatezza della questione, ed, in subordine, per l’adozione di una
pronuncia manipolativa.
Preliminarmente,
l’Avvocatura osserva che la doglianza della Provincia - come già era apparso
nel giudizio deciso dalla sentenza n. 520 del
2000 – mirerebbe ad ottenere una pronuncia che, nell’art. 11, comma 7,
della legge n. 431 del 1998, sostituisse alle parole “provvedono alla
ripartizione fra i Comuni delle risorse” quelle “acquisiscono le risorse al
loro bilancio e le utilizzano secondo normative provinciali”, ossia a propria
discrezione. Tuttavia – secondo l’Avvocatura – non sarebbe rinvenibile alcun
parametro di livello costituzionale che imponga allo Stato di far affluire
quota delle risorse provenienti dal Fondo nazionale anche agli enti
territoriali di base aventi sede nel territorio trentino.
La
linea difensiva della Provincia sarebbe, comunque, infondata, in quanto essa,
non avendo seguito la strada di denegare l’ingresso dei benefici de quibus nel proprio territorio, come
avrebbe potuto fare ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. citato, non può
far altro che rispettare la destinazione dei contributi agli enti territoriali
di base. La diversa via di acquisire le risorse statali come se fossero
generici finanziamenti all’ente Provincia, non sarebbe, invece, percorribile,
<<posto che nessuna norma statutaria o di attuazione impone una siffatta
trasformazione dei flussi provenienti dal Fondo nazionale>>. Questi
ultimi dovrebbero <<solo transitare attraverso la cassa regionale o provinciale
(in un bilancio societario figurerebbero tra i “conti d’ordine”), senza che
Regione o Provincia autonoma possano far altro che ripartirle rapidamente tra
gli enti locali destinatari>>. L’intervento dello Stato non solo sarebbe
una previsione razionale, ma inoltre, per come strutturato, nemmeno potrebbe
qualificarsi in come sostitutivo in senso stretto, tenuto conto che si
estrinseca nel caso in cui l’inerzia della Regione o della Provincia impedisca
il fluire delle risorse statali fino ai destinatari ultimi. Infatti - sostiene
la difesa erariale - lo Stato, in alternativa alla previsione di cui alla norma
impugnata, avrebbe potuto disporre con legge, in conseguenza del decorso di un
certo tempo o mediante un provvedimento di decadenza, la revoca dell’assegnazione,
ma una siffatta misura, analoga a quella praticata per i finanziamenti
provenienti dall’Unione Europea, avrebbe penalizzato i cittadini beneficiari
delle risorse.
In
quest’ottica, l’Avvocatura sollecita, nell’ipotesi che si ritenesse fondata la
doglianza della Provincia, l’adozione da parte della Corte di una pronuncia
manipolativa <<la quale in sostanza sostituisca le parole “nomina un
commissario” alla fine del comma [2, della norma censurata] con le parole
“accerta che l’attribuzione delle risorse a detta regione o provincia ha perso
efficacia”>>.
3.-
Nell’imminenza della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie integrative.
3.1.-
La Provincia di Trento, dopo aver richiamato integralmente il contenuto del
ricorso - allo scopo di <<analizzare i profili relativi alla perdurante
attualità dell’impugnazione>> proposta, <<alla luce dei recenti
mutamenti del quadro costituzionale>>,
derivanti dalla modifica del Titolo V della
parte II della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001
– ne fornisce una lettura ispirata dall’intento di valorizzare gli elementi di
novità introdotti dalla riforma, tenendo conto del principio di cui all’art. 10
della citata legge costituzionale, secondo cui essa, fino al momento dell’adeguamento
dei relativi statuti, trova applicazione in
bonam partem alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Pertanto – secondo la Provincia - dovrebbe ritenersi che il nuovo testo
dell’art. 117 della Costituzione, escluda che l’oggetto della normativa di cui
è causa <<possa essere ricondotto ad alcuna delle materie affidate alla
competenza, vuoi esclusiva vuoi concorrente, dello Stato>>. Con la
conseguenza che l’illegittimità della norma censurata, già esistente prima,
sarebbe divenuta ancora più macroscopica dopo la legge costituzionale n. 3 del
2001, che avrebbe fatto venire radicalmente meno il potere statale in materia
(già insussistente nei confronti della Provincia di Trento) anche nei confronti
delle Regioni ordinarie: il che determinerebbe la cessazione della materia del
contendere. Conclusione questa posta in alternativa a quella di declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata.
3.2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella propria memoria, assume preliminarmente
che, <<all’epoca>> del ricorso n. 4 del 1999, la Provincia non si
era lamentata del carattere nazionale del Fondo istituito dall’art. 11 della
legge n. 431 del 1998 e del fatto che i contributi integrativi per il pagamento
del canone sono risorse finanziarie dello Stato destinate ai conduttori,
riguardo ai quali Regioni e Province autonome e Comuni sono chiamati ad operare
come concessionari per l’erogazione, cioè come canali per la distribuzione,
<<in coerenza con un criterio empirico che considera la maggiore
propinquità di tali enti territoriali ai conduttori>>.
L’Avvocatura
assume, quindi: a) che la norma
censurata non recherebbe un precetto nuovo, ma prevederebbe solo un rimedio per
l’eventualità che la Regione o la Provincia restino illecitamente inadempienti
all’obbligo giuridico - di cui al comma 7 dell’art. 11 - di provvedere alla ripartizione e che anzi
sarebbe possibile che azioni giudiziarie siano addirittura esperite dai
conduttori; b) che la Provincia, in
realtà, censurerebbe nuovamente proprio il comma 7, già ritenuto esente da vizi
dalla sentenza
n. 520 del 2000, onde il ricorso sarebbe inammissibile in parte qua per aberratio ictus;
c) che gli artt. 114, 118 e 119, nel testo novellato dalla legge costituzionale
n. 3 del 2001, riconoscono, del resto, ai Comuni un ruolo ed una dignità ben
superiori rispetto al previgente ordinamento costituzionale; d) che gli artt. 5 e 8 del citato
d.P.R., laddove prevedono interventi sostitutivi dello Stato, non vieterebbero
né impedirebbero <<che altre disposizioni primarie dello Stato prevedano
ulteriori tipologie di intervento sostitutivo>>; e) che comunque, nella specie, il compito affidato alle Regioni ed
alle Province autonome dall’art. 11, comma 7, della legge n. 431 del 1998 sarebbe
da ricondursi al c.d. avvalimento, figura minore rispetto alla stessa
competenza delegata, e tanto priverebbe di validità l’argomento tratto dalla
Provincia dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, mancando il
presupposto da esso richiesto, cioè che si verta “nelle materie di competenza
propria della regione o delle province autonome”; f) che la Provincia non considererebbe il comma 3 dell’art. 4, che
sarebbe norma fondamentale e di chiusura che vieta l’accesso nel Trentino-Alto
Adige di flussi finanziari dello Stato.
1.
- La Provincia Autonoma di Trento ha
impugnato l’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per
ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi
in locazione), ritenendo che esso – modificando l’art. 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
ad uso abitativo) – abbia violato le proprie potestà legislative ed amministrative,
la propria autonomia finanziaria, il principio di ragionevolezza, e il
giudicato costituito dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 520 del 2000.
La legge n. 431 del 1998 –
nel quadro della definitiva sottrazione delle locazioni ad uso abitativo alla
disciplina dell’equo canone e del loro assoggettamento ad un regime quasi
totalmente affidato all’autonomia privata - ha inteso, con l’articolo 11,
fronteggiare l’impatto della riforma sui conduttori in condizioni economiche meno
agiate. A tal fine essa ha costituto un Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, con dotazione annua stabilita nella legge
finanziaria (comma 1); ha destinato le somme assegnate al Fondo alla
concessione di contributi ai conduttori (comma 3) in possesso di determinati
requisiti (comma 4); ha previsto la ripartizione annuale di tali risorse tra
Regioni e province autonome, ad opera del Ministro dei lavori pubblici, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e
province autonome (comma 5); ha stabilito che Regioni e Province autonome
provvedono a ripartire fra i Comuni le risorse provenienti dal Fondo (e quelle
da esse eventualmente stanziate in via autonoma) sulla base di determinati
parametri (comma 7); e finalmente ha attribuito ai Comuni il compito di assegnare
i contributi agli aventi diritto (comma 8).
I commi 3, 4, 7 e 8 dell’articolo 11 sono stati impugnati nel 1999
dalla Provincia autonoma di Trento, in quanto ritenuti lesivi delle
disposizioni statutarie e della normativa di attuazione. Il ricorso è stato dichiarato
non fondato dalla sentenza di questa Corte n. 520 del
2000, sulla base di un’interpretazione delle norme impugnate idonea a porle
al riparo dalle censure di illegittimità costituzionale formulate dalla Provincia.
Successivamente, l’art. 1,
comma 2, della legge n. 21 del 2001 ha aggiunto al comma 7 dell’art. 11 della
legge n. 431 del 1988 un inciso secondo cui, se le risorse provenienti dal
Fondo non sono trasferite ai Comuni entro novanta giorni dalla loro effettiva
attribuzione alle Regioni e alle Province autonome, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla
Regione o alla Provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta.
Secondo la Provincia di
Trento, tale norma comporta la violazione (a)
delle proprie potestà legislative ed amministrative attribuite dagli articoli 8
(numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); dall’art. 15,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
(Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sostituito dall’art. 2 del decreto legislativo
28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526); e dall’art. 4 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); (b) della propria autonomia finanziaria,
di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del
1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento
della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), con particolare riferimento all’art.
5, comma 2, di tale ultima legge; (c)
del <<principio di ragionevolezza>>, e quindi (pur in difetto di
espressa menzione) dell’articolo 3 della Costituzione; (d) ed infine del <<giudicato della Corte costituzionale>>
risultante dalla sentenza
n. 520 del 2000, e quindi (pur in difetto di espressa menzione)
dell’articolo 136 della Costituzione.
2. - Nella memoria depositata nell’imminenza della
pubblica udienza, la Provincia ha fatto riferimento ai recenti mutamenti del
quadro costituzionale derivanti dalla modifica del titolo V della seconda parte
della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
affermando che il nuovo testo dell’articolo 117 (applicabile anche a Regioni e Province autonome, ai
sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale citata) escluderebbe la
riconducibilità della normativa sulla concessione di contributi per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione ad alcuna delle materie affidate alla
competenza, esclusiva o concorrente, dello Stato, onde sarebbe cessata la
materia del contendere; viceversa, se la competenza statale fosse rimasta
invariata, la lesione delle prerogative provinciali apparirebbe – secondo la Provincia
– ancor più evidente.
Tale prospettazione
presuppone l’applicabilità al presente giudizio delle modifiche introdotte
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, intervenuta successivamente alla
proposizione del ricorso introduttivo.
Ma - come questa Corte ha già
precisato - l’oggetto dei giudizi di legittimità costituzionale in via
principale, promossi anteriormente all’entrata in vigore delle ricordate
modifiche, resta di norma limitato all’accertamento della conformità o meno
della norma impugnata alla Costituzione, considerata nel suo assetto anteriore;
la Corte infatti, in assenza di nuove impugnazioni, non ha motivo per porsi il
problema della compatibilità di quella norma con il sistema cui ha dato vita la
riforma, mentre è comunque salva la possibilità che la nuova disciplina sia
fatta valere dallo Stato o dalle Regioni mediante nuovi atti di esercizio o di
tutela delle rispettive attribuzioni (sentenze n. 376
e n. 422 del
2002).
Il
ricorso in esame deve, dunque, essere deciso alla stregua dei parametri vigenti
anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
3. -
Il ricorso non è fondato.
Esso è sostanzialmente incentrato sull’affermazione secondo cui
l’intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dalla norma impugnata - per l’ipotesi che le risorse di cui all’articolo 11
della legge n. 431 del 1998, dopo l’effettiva assegnazione alle Regioni o alle
Province autonome, non siano da queste entro novanta giorni trasferite ai
Comuni - viola le attribuzioni della Provincia autonoma di Trento, che a tale trasferimento non
sarebbe obbligata.
A sostegno di queste argomentazioni – con cui si contesta in radice la legittimità dell’intervento
sostitutivo in esame – il ricorso richiama la citata sentenza n. 520 del
2000 di questa Corte, ritenendo che essa abbia negato l’esistenza a carico
della Provincia di vincoli derivanti dalla legge statale.
4. - Ma la sentenza n. 520 del
2000 non ha enunciato un tale principio.
Essa - partendo dal dato di
fondo che l’intervento statale previsto dall’articolo 11 della legge n. 431 del
1998 legittimamente opera anche nel territorio della Provincia autonoma di
Trento - ha sottolineato come tale articolo, considerando la Provincia
destinataria di una quota delle risorse provenienti dal Fondo nazionale, sia
del tutto conforme alle norme di attuazione dello statuto di autonomia in tema
di attribuzione di fondi statali alle Province.
In proposito, l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di finanza regionale e provinciale), stabilisce che, per quanto concerne l’attribuzione o la
ripartizione di fondi statali a favore della Provincia per scopi determinati
dalla legge statale (è l’ipotesi della normativa statale in esame), si applica
l’articolo 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989, in base al quale questi fondi <<sono assegnati alle Province
autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse, per essere utilizzati,
secondo normative provinciali, nell’ambito del corrispondente settore, con
riscontro nei conti consuntivi delle rispettive Province>>.
L’utilizzazione <<secondo normative provinciali>> dei fondi
statali attiene, dunque, solo alle modalità del loro impiego e non anche alla
scelta se impiegarli, ovvero all’individuazione dello scopo da realizzare. L’utilizzazione deve infatti avvenire
<<nell’ambito del corrispondente settore>>, ossia del settore cui
si riferisce il finanziamento statale.
D’altro canto, la previsione di un riscontro nei conti consuntivi
conferma siffatte conclusioni: se la Provincia fosse libera nell’utilizzazione
del finanziamento statale, non sarebbe ragionevole l’obbligo di rendiconto
implicato dall’espressione <<riscontro>>.
Ne discende che la Provincia autonoma di Trento - ricevute le risorse
provenienti dal Fondo nazionale per gli scopi perseguiti dalla legge statale n.
431 del 1998 - deve rispettare la destinazione impressa loro da tale legge, che
ne prevede la distribuzione, ad opera degli enti locali di base, ai conduttori
aventi i prescritti requisiti minimi.
L’individuazione degli enti locali di base come terminali della
distribuzione dei contributi è strettamente collegata alle ragioni per le quali
la legge statale ha istituito il Fondo nazionale. Al riguardo, la sentenza n. 520
del 2000 ha posto in luce come questa legge abbia esplicitamente
riconosciuto il ruolo fondamentale degli enti esponenziali delle comunità
locali per il soddisfacimento del diritto all’abitazione, precisando poi che i
menzionati enti (in linea generale identificati nei Comuni) devono invece nel
territorio della Provincia di Trento, ai sensi della legislazione provinciale allo
stato vigente nel settore corrispondente a quello in cui opera il Fondo, essere
individuati nei comprensori e nei Comuni di Trento e di Rovereto.
5. - La Provincia ritiene poi che l’intervento sostitutivo previsto
dalla norma impugnata si pone in contrasto con le norme di attuazione dello
statuto di autonomia, ed in particolare con il comma 1 dell’art. 4 del decreto
legislativo n. 266 del 1992, secondo cui, nelle materie di competenza propria
della Regione o delle Province autonome, la legge non può attribuire agli
organi statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato
secondo lo statuto e le relative norme di attuazione.
Ma questa Corte ha più volte ritenuto legittimo l’intervento
sostitutivo dello Stato che sia strumentale rispetto all’adempimento, da parte
di Regioni o Province autonome, di obblighi correlati a interessi
costituzionalmente tutelati, costituenti limiti alla loro autonomia (sentenze n. 177 del
1988, n. 85
del 1990). Ed in tale categoria la sentenza n. 520 del
2000 ha appunto annoverato gli interessi coinvolti dalla normativa
impugnata.
6. – In conclusione, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001,
n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare
l’offerta di alloggi in locazione), sollevata dalla Provincia autonoma di
Trento con il ricorso in epigrafe, in riferimento: a) agli articoli 8 (numeri
10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); b) all’art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sostituito dall’art. 2 del
decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526); c) all’art. 4 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); d) al titolo VI del decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30
novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione
Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la
riforma tributaria), ed in particolare all’art. 5, comma 2, di tale ultima
legge; e) all’art. 3 della Costituzione; f) ed all’art. 136 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.