Ordinanza n. 24 del 2003

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ORDINANZA N. 24

 

ANNO 2003

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

-      Riccardo                       CHIEPPA                                  Presidente

 

-      Gustavo                        ZAGREBELSKY                        Giudice

 

-      Valerio                          ONIDA                                              "

 

-      Carlo                             MEZZANOTTE                                "

 

-      Fernanda                       CONTRI                                            "

 

-      Guido                            NEPPI MODONA                            "

 

-      Piero Alberto                CAPOTOSTI                                     "

 

-      Annibale                       MARINI                                            "

 

-      Franco                           BILE                                                  "

 

-      Giovanni Maria             FLICK                                               "

 

-     Francesco                      AMIRANTE                                      "

 

-      Ugo                               DE SIERVO                                      "    

 

-      Romano                        VACCARELLA                               "

 

-      Paolo                             MADDALENA                                 "

 

-      Alfio                             FINOCCHIARO                               "

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Puglia, notificato il 12 maggio 2000, depositato in Cancelleria il 22 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, recante "Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto pugliese s.p.a" ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 2000.

     Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell’ENEL s.p.a. e dell’Acquedotto Pugliese s.p.a.;

     udito nell’udienza pubblica del  17 dicembre 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri;

     uditi gli avvocati Vincenzo Caputi Jambrenghi per la Regione Puglia, Ernesto Conte per l’ENEL s.p.a. e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

     Ritenuto che la Regione Puglia, con ricorso notificato il 12 maggio 2000 e depositato il 22 maggio 2000, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, recante "Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto pugliese s.p.a";

che la ricorrente Regione chiede se, con riferimento all'adozione del d.P.C.m. 9 marzo 2000, spetti allo Stato cedere l'Acquedotto pugliese s.p.a., giacché la suddetta cessione sarebbe avvenuta in violazione degli artt. 5, 97, 117, 118 Cost. (gli ultimi due parametri invocati si riferiscono alla formulazione antecedente la riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione (anche con riferimento alla violazione di un accordo di programma), nonché degli artt. 3 e 41 Cost.;

 

che, secondo la ricorrente, il d.P.C.m. all’origine del conflitto sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali, in quanto individua definitivamente nell’ENEL s.p.a. il nuovo acquirente dell’Acquedotto pugliese s.p.a., riservando la futura determinazione del solo prezzo di vendita;

 

che la Regione Puglia lamenta anzitutto, nella sua "qualità di interlocutore necessario dello Stato nella fase di privatizzazione dell'acquedotto pugliese", di non essere stata destinataria di una quota delle azioni dell’Acquedotto pugliese s.p.a, in questo modo non potendo tutelarne lo sviluppo e verificarne la correttezza nella gestione dal suo interno;

 

che la ricorrente lamenta altresì la violazione dell'art. 41 della Costituzione, in quanto sarebbe stata preclusa la sua partecipazione - dopo aver assunto le vesti della società a capitale misto - alla procedura per l'acquisizione dell'Acquedotto pugliese s.p.a.;

 

che si è costituito nei termini il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso sia respinto;

 

che la pretesa della Regione Puglia di regolare essa stessa le vicende dell'Acquedotto pugliese s.p.a. rimane, a giudizio della difesa erariale, una aspirazione legittima in punto di fatto ma non tutelabile sul piano costituzionale, come pure la richiesta di partecipare ai procedimenti di privatizzazione e di dismissione secondo modalità più coinvolgenti di quelle che il Governo ha deciso di consentire;

 

che le censure mosse dalla Regione circa le modalità di individuazione del contraente sembrano alla difesa erariale estranee alla giurisdizione di questa Corte, risolvendosi in doglianze di eccesso di potere amministrativo senza rilevanza costituzionale;

che hanno presentato atti di intervento l'ENEL s.p.a. e l'Acquedotto pugliese s.p.a., depositati rispettivamente il 7 novembre 2000 e il 16 marzo 2001, per chiedere il rigetto del ricorso, sottolineando, in particolare, che il d.P.C.m. all’origine del conflitto non sarebbe lesivo di competenze costituzionali della Regione in materia di acquedotti, e che le censure mosse dalla Regione Puglia si rivolgerebbero in realtà non al d.P.C.m. impugnato ma al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che in prossimità dell’udienza ha depositato memoria la ricorrente, per chiedere che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, siano dichiarati inammissibili gli interventi dell’ENEL s.p.a. e dell’Acquedotto pugliese s.p.a., e per rilevare che il mutamento del quadro normativo intervenuto nelle more del giudizio ha determinato una piena soddisfazione dell’interesse da essa fatto valere;

 

che l’art. 25, quarto comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per il 2002), ha, infatti, previsto che le azioni dell’Acquedotto pugliese s.p.a. siano definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle Regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero di abitanti, successivamente disposta con decreto ministeriale del 30 gennaio 2002;

 

che in prossimità dell’udienza ha depositato memoria anche l’ENEL s.p.a., ribadendo le eccezioni di inammissibilità formulate nell’atto di intervento e specificando che esse vengono in rilievo prima ancora dell’esame delle eventuali sopraggiunte condizioni di improcedibilità (per sopravvenuto difetto di interesse) derivanti dai nuovi interventi legislativi;

 

che, quanto alla tempestività dell’intervento, l’ENEL s.p.a. rileva che, non potendo il termine decorrere da una notifica non avvenuta, dovrebbe trovare applicazione, anche quanto al termine, l’art. 37 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato);

 

che in data 16 dicembre 2002 la Regione Puglia ha depositato atto di rinuncia al ricorso de quo, motivato dalla piena soddisfazione dell’interesse da essa fatto valere per effetto del mutamento del quadro normativo intervenuto nelle more del giudizio;

 

che alla rinuncia hanno aderito il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, nonché l’Acquedotto pugliese s.p.a. e l’ENEL s.p.a.

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, produce l’effetto di estinguere il processo.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

 

Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

Fernanda CONTRI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.