ORDINANZA N. 23
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati in data 8
aprile 1999 con la quale si afferma che le dichiarazioni fatte dall’on. Umberto
Bossi nei confronti del dott. Enzo Biagi, oggetto del presente procedimento,
riguardano opinioni espresse dal deputato nell’esercizio delle sue funzioni ai
sensi dell’articolo 68, secondo comma, della Costituzione, promosso dalla Corte
di appello di Bologna – sezione II civile, con atto depositato il 4 dicembre
2001 ed iscritto al n. 205 del registro ammissibilità conflitti.
Udito
nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Francesco
Amirante.
Ritenuto che con ordinanza del 29
novembre 2001, depositata nella cancelleria della Corte il 4 dicembre 2001, la
Corte di appello di Bologna – sezione II civile, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla delibera adottata nella seduta dell’8 aprile 1999, con la quale
– in difformità rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a
procedere – è stato dichiarato che i fatti per i quali Enzo Biagi aveva
intrapreso azione risarcitoria contro il deputato Umberto Bossi riguardavano
opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni
parlamentari ed erano, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione;
che la Corte di appello
premette in fatto che, con atto di citazione notificato il 9 ottobre 1996, Enzo
Biagi ha convenuto in giudizio Umberto Bossi e la Poligrafici editoriale s.p.a.
chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al suo onore e alla
sua reputazione con una intervista al deputato Bossi pubblicata sul quotidiano
«Il Resto del Carlino» del giorno 11 agosto 1996 contenente espressioni che
l’attore ha ritenuto diffamatorie;
che nella ordinanza si
soggiunge che il Tribunale di Bologna, in primo grado, aveva accolto la
domanda, fondandosi sul presupposto ermeneutico secondo cui l’autorità
giudiziaria è libera di valutare autonomamente se ricorra o meno uno dei casi
di insindacabilità previsti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione tutte
le volte in cui la Camera di appartenenza del parlamentare non si sia già
pronunciata al riguardo;
che, ad avviso della Corte
di appello di Bologna, la Camera dei deputati, adottando la delibera di cui si
è detto, ha fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla
sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione ed ha così menomato le attribuzioni del potere giudiziario,
ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte la quale, secondo
la Corte di appello stessa, ha affermato che «la prerogativa di insidacabilità
non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo
a quelli realmente funzionali all’esercizio delle attribuzioni proprie del
potere legislativo e non, invece, a quelli che assumano la funzione politica
quale semplice pretesto per attività sostanzialmente diverse» (v. sentenze n. 375 del
1997 e n. 379
del 1996);
che, specificamente, nella
ordinanza si sostiene che, nel caso di specie, non è ravvisabile alcun
collegamento «tra le espressioni contestate all’onorevole Bossi ed una attività
di esplicazione, propaganda, diffusione o contestazione di principi politici»,
mentre ciò che «risulta di tutta evidenza è la serie di insulti e minacce rivolte
al Biagi e ad altri, non meglio identificati, avversari politici»;
che viene, inoltre,
precisato che non può indurre ad un diverso risultato l’affermazione, contenuta
nella delibera in oggetto, secondo cui l’onorevole Bossi ha espresso
«dichiarazioni contenutisticamente fedeli al programma politico della Lega», in
quanto le espressioni adoperate dal deputato Bossi non rivestono alcun
contenuto di critica politica, ma «costituiscono un mero pretesto per rivolgere
al Biagi una serie di contumelie» nelle quali «non è possibile rintracciare una
connessione con atti tipici della funzione, né risulta possibile individuare un
intento divulgativo di una scelta o di una attività politico-parlamentare»
(secondo quanto si desume dalla sentenza n. 289 del
1998 di questa Corte);
che le suddette
considerazioni inducono la Corte d’appello di Bologna a promuovere il presente
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Considerato che l’adozione, da parte di un organo giurisdizionale che solleva un
conflitto fra poteri dello Stato, della forma dell’ordinanza anziché del
ricorso per l’atto introduttivo del giudizio – come è accaduto nel caso di
specie – non comporta, di per sé sola, la irricevibilità del conflitto (v., per
tutte, sentenze n.
10 e n. 11
del 2000, nonché ordinanze n. 129
e n. 238 del
1999 e n. 81
del 2000);
che in questa fase la Corte
– come costantemente affermato (v., da ultimo, ordinanze n. 379
del 2002 e n.
414 del 2002) – è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio tra le
parti e prima facie, se sussistano il
requisito soggettivo e quello oggettivo di un conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato;
che, sotto l’aspetto
soggettivo, la Corte di appello di Bologna è legittimata a sollevare il
conflitto, in quanto è competente a dichiarare definitivamente, in relazione al
procedimento di cui è investita, la volontà del potere cui appartiene, in
ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella
quale i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;
che, parimenti, la Camera
dei deputati, che ha deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo
competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che
rappresenta;
che, sotto il profilo
oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di
attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione
della Camera dei deputati, asseritamene arbitraria;
che, pertanto, esiste
materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa
Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva su qualsiasi
aspetto del giudizio, ivi compresa l’ammissibilità del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo
giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe proposto dalla
Corte di appello di Bologna – sezione II civile, nei confronti della Camera dei
deputati;
dispone:
a) che la cancelleria della
Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte di
appello di Bologna – sezione II civile, che ha introdotto il presente giudizio;
b) che, a cura della
medesima Corte di appello di Bologna, il ricorso e la presente ordinanza siano
notificati alla Camera dei deputati, in persona del Presidente, entro il
termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine
di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
30 gennaio 2003.