ORDINANZA N.21
composta
dai signori:
|
- Riccardo |
CHIEPPA |
Presidente |
|
-
Gustavo |
ZAGREBELSKY |
Giudice |
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-
Valerio |
ONIDA |
" |
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-
Carlo |
MEZZANOTTE |
" |
|
-
Fernanda |
CONTRI |
" |
|
-
Guido |
NEPPI
MODONA |
" |
|
-
Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
" |
|
-
Annibale |
MARINI |
" |
|
-
Franco |
BILE |
" |
|
- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
|
- Francesco |
AMIRANTE |
" |
|
- Ugo |
DE
SIERVO |
" |
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- Romano |
VACCARELLA |
" |
|
- Paolo |
MADDALENA |
" |
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 405, 415-bis e 459 del codice di procedura penale
promosso con ordinanza del 24 ottobre 2001 dal Tribunale di Viterbo - sezione
distaccata di Montefiascone nel procedimento penale a carico di S.F., iscritta
al n. 133 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,
dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza
emessa il 24 ottobre 2002, il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di
Montefiascone, ha sollevato, in riferimento all’art. 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale della normativa sul “procedimento
monitorio” (verosimilmente, degli artt. 459-464 del codice di procedura penale,
recanti la disciplina del “procedimento per decreto”);
che il giudice a quo si limita
ad evidenziare, nell’ordinanza di rimessione, che la questione appare non
manifestamente infondata in relazione al parametro costituzionale citato, sul
presupposto — testuale — che «il contraddittorio, nella nuova formulazione
dell’articolo, nella formazione della prova, debba sussistere sin dal momento
iniziale del procedimento e che tale non è
nel caso di specie, si ripete, “procedimento monitorio”, in quanto
sarebbe susseguente ad una pronuncia di condanna»;
Considerato che l’ordinanza di
rimessione, per un verso, omette totalmente di specificare l’oggetto ed i termini
della controversia in corso e non contiene alcuna indicazione sulla rilevanza
della questione sollevata; e che, per altro verso — oltre ad essere del tutto
carente anche in punto di motivazione circa la non manifesta infondatezza —
essa si risolve nella censura dell’intero complesso normativo riguardante il
procedimento per decreto, senza individuare la norma o la parte di essa la cui
presenza nell’ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della
Costituzione;
che pertanto la questione si deve reputare manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della «normativa
sul procedimento monitorio», sollevata, in riferimento all’art. 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone,
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.