Ordinanza n. 20 del 2003

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ORDINANZA N. 20

 

ANNO 2003

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

 

-    Riccardo                                      CHIEPPA                                    Presidente

 

-    Gustavo                                       ZAGREBELSKY                          Giudice

 

-    Valerio                                        ONIDA                                               "

 

-    Carlo                                           MEZZANOTTE                                  "

 

-    Fernanda                                     CONTRI                                              "

 

-    Guido                                          NEPPI MODONA                              "

 

- Piero Alberto                                 CAPOTOSTI                                       "

 

-    Annibale                                      MARINI                                              "

 

-    Franco                                         BILE                                                    "

 

-    Giovanni Maria                           FLICK                                                 "

 

- Francesco                                       AMIRANTE                                       "

 

- Ugo                                                DE SIERVO                                       "

 

- Romano                                         VACCARELLA                                 "

 

- Paolo                                              MADDALENA                                  "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del “combinato disposto” dell’art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale) e dell’art. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), promosso con ordinanza del 23 novembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto da Maria Cristina Patruno contro la Regione Puglia, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2002.

 

    Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

 

    Ritenuto che, con ordinanza iscritta al n. 228 R.O. del 2002, emessa il 23 novembre 2001 e pervenuta alla Corte il 12 aprile 2002, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Bari, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale <> dell’articolo 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale) e dell’articolo 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), <>;

 

 

    che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio introdotto da Maria Cristina Patruno contro la Regione Puglia, per ottenere l’annullamento del provvedimento del Dirigente di Settore, a data 4 giugno 1998, recante il bando per l’attuazione del “Concorso interno per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica-funzionario”, giusta la deliberazione regionale GR 10179 del 30 dicembre 1997, nonché degli atti connessi presupposti e conseguenti;

 

    che il rimettente - dopo avere  rilevato  che  il citato art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1997 aveva disposto che entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima del processo di trasferimento delle funzioni al sistema della autonomie locali, si provvedesse alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, secondo le modalità di cui allo stesso articolo, ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 26 del 1984, confermato da due successive leggi regionali – dà atto che con l’indicata deliberazione l’amministrazione regionale ha bandito, demandandone l’attuazione al Dirigente del Settore Personale, il suddetto concorso interno riservato al personale regionale, prescrivendo come requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 32,  quelli indicati dal predetto art. 39;

 

    che il rimettente rileva, quindi, che la ricorrente ha impugnato il bando, a termini del quale non avrebbe avuto i requisiti per partecipare al concorso, adducendo fra l’altro l’illegittimità costituzionale della norma dell’art. 32, laddove preclude del tutto ai dipendenti la possibilità di concorrere indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all’epoca di espletamento del concorso;

 

     che, in punto di non manifesta infondatezza il rimettente - dopo  avere osservato che la giurisprudenza di questa Corte sarebbe nel senso <> - svolge ulteriori argomentazioni a sostegno di tale assunto.

 

    Considerato che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione in epigrafe, la questione di costituzionalità da essa sollevata è stata dichiarata fondata  da questa Corte con la sentenza n. 373 del 2002, pronunciata in giudizi riuniti introdotti da ordinanze dello stesso rimettente, recanti identica motivazione e pronunciate in giudizi di analogo contenuto;

 

    che con detta sentenza è stata, infatti, dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale) e dell’articolo 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), <>;

 

    che gli effetti dell’indicata pronuncia di illegittimità costituzionale costituiscono jus superveniens rispetto al giudizio a quo e tanto impone la restituzione degli atti al rimettente, perché proceda a nuova valutazione di rilevanza della questione.

per questi  motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Bari.

 

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

 

Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

Franco BILE, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.