ORDINANZA
N. 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del “combinato disposto”
dell’art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7
(Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale) e dell’art.
39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la
disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per
il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), promosso con
ordinanza del 23 novembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della
Puglia sul ricorso proposto da Maria Cristina Patruno contro la Regione Puglia,
iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
20, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 4
dicembre 2002 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ordinanza iscritta
al n. 228 R.O. del 2002, emessa il 23 novembre 2001 e pervenuta alla Corte il
12 aprile 2002, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione
staccata di Bari, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale <<del combinato
disposto>> dell’articolo 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4
febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale) e dell’articolo 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984,
n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del
personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile
1983), <<nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi
a concorso al personale interno>>;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio introdotto
da Maria Cristina Patruno contro la Regione Puglia, per ottenere l’annullamento
del provvedimento del Dirigente di Settore, a data 4 giugno 1998, recante il
bando per l’attuazione del “Concorso interno per titoli ed esami a 482 posti di
ottava qualifica-funzionario”, giusta la deliberazione regionale GR 10179 del
30 dicembre 1997, nonché degli atti connessi presupposti e conseguenti;
che il rimettente - dopo avere
rilevato che il citato art. 32, comma 1, della legge
regionale n. 7 del 1997 aveva disposto che entro due anni dalla sua entrata in
vigore e comunque per una sola volta e prima del processo di trasferimento
delle funzioni al sistema della autonomie locali, si provvedesse alla copertura
dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, secondo
le modalità di cui allo stesso articolo, ai sensi dell’art. 39 della legge
regionale n. 26 del 1984, confermato da due successive leggi regionali – dà
atto che con l’indicata deliberazione l’amministrazione regionale ha bandito,
demandandone l’attuazione al Dirigente del Settore Personale, il suddetto concorso
interno riservato al personale regionale, prescrivendo come requisiti di
partecipazione, ai sensi dell’art. 32,
quelli indicati dal predetto art. 39;
che il rimettente rileva, quindi, che la ricorrente ha impugnato il
bando, a termini del quale non avrebbe avuto i requisiti per partecipare al
concorso, adducendo fra l’altro l’illegittimità costituzionale della norma
dell’art. 32, laddove preclude del tutto ai dipendenti la possibilità di
concorrere indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all’epoca di
espletamento del concorso;
che, in punto di non manifesta infondatezza il rimettente - dopo avere osservato che la giurisprudenza di
questa Corte sarebbe nel senso <<di ritenere modalità prevalente di
selezione del personale delle pubbliche amministrazioni quella del pubblico
concorso, in ossequio al disposto dell’art. 97 Cost. che impone il buon
andamento degli uffici attraverso la migliore selezione del personale garantita
appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurate dal
concorso esterno>> - svolge ulteriori argomentazioni a sostegno di tale
assunto.
Considerato che, successivamente alla
pronuncia dell’ordinanza di rimessione in epigrafe, la questione di
costituzionalità da essa sollevata è stata dichiarata fondata da questa Corte con la sentenza n. 373 del
2002, pronunciata in giudizi riuniti introdotti da ordinanze dello stesso
rimettente, recanti identica motivazione e pronunciate in giudizi di analogo
contenuto;
che con detta sentenza è stata, infatti, dichiarata l’illegittimità
costituzionale del combinato disposto dell’art. 32, comma 1, della legge della
Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale) e dell’articolo 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984,
n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del
personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile
1983), <<nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi
a concorso al personale interno>>;
che gli effetti dell’indicata pronuncia di illegittimità costituzionale costituiscono jus superveniens rispetto al giudizio a quo e tanto impone la restituzione degli atti al rimettente, perché proceda a nuova valutazione di rilevanza della questione.
ordina la restituzione degli atti al
Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Bari.