ORDINANZA N.18
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato
e degli archivi notarili), promossi con ordinanze del 28 dicembre 2001 dal
Tribunale di Savona e del 18 aprile 2002 (n. 11 ordinanze) dal Tribunale di
Novara, iscritte al n. 248, ai nn. da 316 a 325 ed al n. 354 del registro
ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 22, 28 e 34, prima serie speciale, dell’anno
2002.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il
Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Savona, con ordinanza del 28
dicembre 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 137 della legge
16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili)
nella parte in cui determina, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi
efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai
per la violazione di norme disciplinari;
che il rimettente,
investito dell'esame di un procedimento disciplinare riguardante un notaio, non
ravvisando "elementi che impongano con evidenza assoluta l'immediata
esclusione degli addebiti contestati", osserva che le sanzioni previste dalla
legge notarile sono assolutamente inadeguate e violano sia il principio di
eguaglianza che quello di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.;
che, secondo il
rimettente, l'art. 138-bis della
stessa legge, introdotto dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), avendo previsto a
carico dei notai - in caso di violazione delle norme relative alla iscrizione
nel registro delle imprese - sanzioni pecuniarie da lire un milione a lire
trenta milioni, determina disparità nel trattamento sanzionatorio e provoca una
contraddizione intrinseca, in un unico contesto di disposizioni, tra valori
attuali e valori sostanzialmente azzerati;
che, sempre secondo
il Tribunale di Savona, essendo il notaio un pubblico ufficiale che esercita
una funzione in nome e per conto dello Stato, la norma impugnata viola anche
l'art. 54 Cost., poiché prevede una sanzione irrisoria, palesemente inidonea a
garantire una qualsiasi efficace e decorosa disciplina della professione;
che il rimettente,
nel ricordare che l'esiguità delle sanzioni le svuota di qualsiasi funzione
deterrente, ravvisa nella disposizione impugnata una violazione anche dell'art.
97 Cost., essendo le citate sanzioni contrarie al buon andamento di funzioni
pubbliche, anche esercitate da privati, quali quelle notarili;
che il Tribunale di
Novara, con undici ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 151 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
nella parte in cui determinano, in misura ritenuta priva di qualsiasi efficacia
deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la
violazione di norme disciplinari e prevedono che il pagamento del quarto del
massimo delle predette sanzioni determini l’estinzione del procedimento disciplinare;
che il rimettente -
investito dell’esame di censure disciplinari riguardanti notai i quali, nelle
more, hanno provveduto al pagamento della somma pari al quarto del massimo
della sanzione pecuniaria prevista dalla legge - rileva che, secondo le
disposizioni censurate, i procedimenti
dovrebbero essere dichiarati estinti per intervenuta oblazione;
che, come osserva
il giudice a quo, la Corte, con l’ordinanza n. 44
del 1995, ha già dichiarato manifestamente inammissibile un’analoga
questione sollevata dal Tribunale di Pordenone, rilevando la mancanza da parte
del legislatore di “un diligente adeguamento” delle sanzioni previste dalla
legge notarile, adeguamento peraltro inesistente a otto anni di distanza da
tale pronuncia;
che, secondo il
collegio rimettente, tale perdurante inerzia legittimerebbe un nuovo intervento
della Corte nel senso dell’illegittimità costituzionale delle disposizioni
censurate, come avvenuto, ad esempio, nel caso del c.d. “sciopero degli
avvocati”, quando la sentenza n. 171 del
1996 dichiarò parzialmente illegittimo l’art. 2, commi 1 e 5, della legge
n. 146 del 1990, avendo rilevato che l’invito al legislatore a provvedere,
contenuto nella precedente sentenza n. 114 del
1994, era stato disatteso;
che, secondo il
giudice a quo, gli importi delle
ammende previste dalle disposizioni censurate, e conseguentemente delle somme
da pagare a titolo di oblazione, sono irrisori, totalmente insignificanti,
sproporzionati anche riguardo alle altre sanzioni (dall’avvertimento alla
destituzione) previste dalla stessa legge notarile, non rispettando i criteri
generali di ragionevole proporzionalità ed adeguatezza delle sanzioni indicati
dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 25
e n. 341 del 1994,
n. 297 del 1993,
n. 409 del 1989),
e creando disparità di trattamento con gli altri illeciti previsti dalla
medesima legge, con perdita di coerenza dell’intero sistema sanzionatorio;
che ne deriverebbe
quindi una disparità di trattamento anche con riguardo ai provvedimenti
disciplinari previsti da altre leggi professionali, con violazione dell’art. 97
Cost., in quanto solo un sistema sanzionatorio coerente sarebbe idoneo a
garantire, in funzione di prevenzione generale, un corretto svolgimento della
funzione pubblica attribuita dalla legge al notaio;
che il rimettente
individua un altro profilo di violazione ancora dell’art. 97 Cost. nei costi
organizzativi ed economici che incombono su numerosi uffici pubblici (procura
della Repubblica, tribunale, consigli notarili) per la irrogazione di sanzioni
totalmente insignificanti;
che, ad avviso del
Tribunale di Novara, la Corte potrebbe dichiarare l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni censurate, applicando alle sanzioni previste
dalla legge notarile gli aumenti stabiliti dal legislatore per le pene pecuniarie
previste dal codice penale, o, in subordine, dichiarando l’illegittimità
costituzionale dell’art. 12 della citata legge n. 689 del 1981, nella parte in
cui prevede che la rivalutazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non
sia applicabile a quelle previste per le violazioni disciplinari.
Considerato che tutte le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Savona e dal Tribunale di Novara
censurano le disposizioni che stabiliscono le sanzioni pecuniarie applicabili
nei procedimenti disciplinari di cui alla legge
16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), e
possono essere quindi riunite per essere decise con unico provvedimento;
che questa Corte ha già esaminato analoghe questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari pecuniarie previste dalla legge notarile e, pur rilevando che la misura delle stesse non è stata adeguata nel tempo e risulta per tale motivo del tutto irrisoria, ha affermato che non è dato alla Corte modificare tale misura sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle sue discrezionali scelte, concernenti sia la determinazione dei precetti, sia il tipo e l’entità delle rispettive sanzioni (ordinanze n. 44 del 1995, n. 274 e n. 279 del 2002);
che gli argomenti addotti dai rimettenti nelle
ordinanze in esame nulla aggiungono al riguardo e che le questioni sollevate risultano perciò manifestamente infondate sotto
ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e
degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale di Savona con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 137 e 151 della stessa legge 16 febbraio 1913, n. 89, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
dal Tribunale di Novara con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Fernanda
CONTRI, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 30 gennaio 2003.