ORDINANZA N. 17
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 7 (n. 2
ordinanze) e dell’8 gennaio 2002 dal Tribunale di Milano, in composizione
monocratica, rispettivamente iscritte al n. 167, n. 168 e n. 169 del registro
ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con due ordinanze in data 7 gennaio
2002 (r.o. n. 167 e n. 168 del 2002) e con una ordinanza in data 8 gennaio 2002
(r.o. n. 169 del 2002), tutte di analogo contenuto, il Tribunale di Milano, in
composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 13, secondo
e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), “nella parte in cui consente al questore di
disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed
assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per
l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo”;
che in tutte le
ordinanze il remittente premette che, in base alla disposizione censurata, è
consentito al questore di adottare la menzionata misura non solo “quando non è
possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera ovvero il respingimento perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità ovvero all’acquisizione dei documenti per il viaggio”, ma anche nel
caso di mera “indisponibilità del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo”,
evento quest’ultimo solo accidentale, non addebitabile allo straniero,
superabile con congrui strumenti organizzativi e comunque tale da non
giustificare in alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà
personale del soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal
dettato costituzionale;
che, osserva il
giudice a quo, il trattenimento nei
centri di permanenza temporanea ed assistenza degli stranieri soggetti a
provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, in
considerazione delle specifiche modalità normativamente previste per la sua
attuazione, costituisce misura incidente sulla libertà personale, che, come
affermato da questa Corte nella sentenza n. 105 del
2001, non potrebbe essere adottata al di fuori delle garanzie stabilite
dall’art. 13 della Costituzione, garanzie nella specie non rispettate;
che, dunque, ad
avviso del remittente, la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di
altro mezzo di trasporto idoneo per l’immediata esecuzione dell’espulsione
dello straniero con accompagnamento alla frontiera non integrerebbe “un evento
eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l’intervento limitativo della
libertà personale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza”, sicché la
disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 13 della
Costituzione;
che è
intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
chiesto anzitutto che la questione sia dichiarata inammissibile, non avendo il
remittente specificato per quale dei presupposti richiesti dalla legge era
stato disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza;
che, soltanto in
subordine, la difesa erariale ha concluso per una declaratoria di non
fondatezza.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima
questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello
straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza quando non è
possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera per l’indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto
idoneo, è già stata esaminata da questa Corte e decisa nel senso della
manifesta inammissibilità (ordinanze n. 402,
n. 188 e n. 181 del 2002);
che tale
soluzione deve essere adottata anche in riferimento alle questioni oggetto dei
presenti giudizi di legittimità costituzionale, poiché neppure in questo caso
le ordinanze descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di
convalida avevano preso le mosse né riferiscono per quale dei motivi previsti
dalla legge (necessità di “procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all’acquisizione di documenti di viaggio, ovvero per l’indisponibilità del
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo”) il questore aveva ritenuto di non
potere eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera ed aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro
di permanenza temporanea e assistenza;
che, infatti,
come questa Corte ha già rilevato, la omessa descrizione della fattispecie, in
presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una
varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé costituire la
base della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale;
che pertanto le
questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
sollevate, in riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16
gennaio 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE,
Redattore
Depositata in
Cancelleria il 30 gennaio 2003.