ORDINANZA N. 16
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’articolo 13, commi 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 22
gennaio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, e del 24
aprile 2001 dal Giudice istruttore del Tribunale di Vicenza, iscritte al n. 340
e al n. 940 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 e n. 48, prima serie speciale,
dell’anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza in data 22 gennaio 2001 (r.o. n. 340 del 2001), il
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
all’articolo 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), “nella parte in
cui non prevede che il provvedimento amministrativo che dispone
l’accompagnamento immediato alla frontiera debba essere sottoposto al controllo
dell’autorità giudiziaria entro le 48 ore dalla sua adozione”;
che il
remittente, nel rilevare che i primi tre commi dell’art. 13 del d. lgs. n. 286
del 1998 stabiliscono i casi in cui può essere emesso il decreto di espulsione
nei confronti degli stranieri, mentre i commi 4 e 5 della citata disposizione
fissano i casi in cui il decreto di espulsione deve o può essere eseguito
mediante accompagnamento alla frontiera, osserva che “nessuna norma prevede un
controllo sul provvedimento amministrativo [del questore, comma 4, lettera a), o del prefetto, negli altri casi] da
parte dell’autorità giudiziaria”;
che, ad avviso
del remittente, la coazione necessaria per condurre materialmente una persona
con un mezzo di trasporto al suo Stato di provenienza non potrebbe non
comportare una restrizione della libertà personale rientrante tra quelle
previste in generale dall’art. 13, secondo comma, della Costituzione, sicché in
tali casi, la mancanza di qualsivoglia controllo da parte dell’autorità
giudiziaria comporterebbe la violazione del terzo comma del menzionato art. 13;
che, secondo il
giudice a quo, al provvedimento di
espulsione mediante accompagnamento alla frontiera non possono riferirsi le
disposizioni dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la
convalida ivi prevista si riferisce unicamente al provvedimento di
trattenimento presso i centri di permanenza e assistenza temporanea, mentre la
mancata convalida non travolgerebbe il provvedimento di espulsione con
accompagnamento, che continuerebbe a gravare sullo straniero;
che, con
ordinanza in data 24 aprile 2001 (r.o. n. 940 del 2001), il Giudice istruttore
del Tribunale di Vicenza ha sollevato, in riferimento all’articolo 13 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5,
6 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “nella parte in cui non
prevede che il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera sia
comunicato alla autorità giudiziaria entro 48 ore e assoggettato a convalida
entro le successive 48 ore”;
che il
remittente rileva che questa Corte, con la sentenza n. 105 del
2001, ha chiaramente affermato il principio per cui il sindacato del
giudice della convalida investe non solo la misura del trattenimento, ma anche
l’espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di esecuzione
consistente nell’accompagnamento coattivo alla frontiera, il quale, quindi,
inciderebbe direttamente sulla libertà personale dello straniero destinatario
del provvedimento e, pertanto, dovrebbe essere assistito dalle garanzie
previste dall’art. 13 della Costituzione;
che viceversa,
si argomenta nell’ordinanza di rimessione, il giudice viene ad essere investito
della questione solo se lo straniero destinatario del provvedimento proponga
ricorso avverso il decreto di espulsione e non anche ogni volta in cui tale
misura venga disposta ed eseguita; e comunque, nel caso di esecuzione mediante
accompagnamento alla frontiera, il termine di 30 giorni per l’impugnazione del
decreto di espulsione non si accorderebbe con quelli più brevi fissati
dall’art. 13 della Costituzione;
che in
conclusione, secondo il giudice a quo,
non potrebbe ricorrersi a una interpretazione adeguatrice, dal momento che la
disposizione censurata non prevede alcun controllo giurisdizionale del
provvedimento che dispone l’accompagnamento coattivo alla frontiera prima della
esecuzione della misura e in ogni caso non contempla neppure un obbligo di
comunicazione del provvedimento alla autorità giudiziaria da parte della
autorità di polizia;
che è
intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
chiesto, riportandosi alle deduzioni svolte in precedenti giudizi su analoghe
questioni, che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o
infondata;
che con successivi atti l’Avvocatura dello Stato ha segnalato
l’intervenuta adozione nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 marzo
2002 di un decreto-legge che disciplinerebbe nuovamente la materia.
Considerato che le ordinanze di
rimessione propongono questioni analoghe e i relativi giudizi possono essere
riuniti per essere decisi congiuntamente;
che in esse si dubita, in riferimento all’articolo 13 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5 (la censura è estesa
ai commi 6 e 8 dal solo Giudice istruttore del Tribunale di Vicenza), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), in un caso, poiché tali disposizioni non prevedono che il
provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera debba essere
sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria entro le 48 ore dalla sua adozione,
e, nell’altro, anche per il fatto che non ne sia prevista la convalida entro le
48 ore successive;
che, dopo le ordinanze di rimessione, la disciplina legislativa in tema
di espulsione degli stranieri ha subito diverse modificazioni, dapprima ad
opera del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), quindi della
relativa legge di conversione 7 giugno 2002, n. 106, infine della legge 30
luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo);
che, pertanto,
si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici remittenti affinché
valutino se, alla luce delle sopravvenute modificazioni legislative che hanno
interessato non solo le specifiche disposizioni censurate ma l’intero quadro
normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale siano
tuttora rilevanti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale di Milano, in composizione monocratica, e al Tribunale di
Vicenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.