ORDINANZA N. 14
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 116 del codice
civile promosso dal Tribunale di Roma con ordinanza del 3 settembre 2001 sui
ricorsi riuniti proposti da Bouaziz Nabiha Bent Ayech ed altri contro il Comune
di Roma iscritta al n. 283 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
24, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di costituzione del
Comune di Roma nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5
novembre 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato Roberto
Tomasuolo per il Comune di Roma e l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 settembre 2001, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 2
della Costituzione, dell’art 116 del codice civile, nella parte in cui impone
allo straniero, il quale voglia contrarre matrimonio in Italia, la
presentazione all’ufficiale dello stato civile di una dichiarazione
dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta
al matrimonio secondo le leggi alle quali egli è assoggettato, ovvero, in
subordine, nella parte in cui non prevede che, in mancanza della predetta
dichiarazione, possa essere presentata al detto ufficiale documentazione idonea
ad attestare la mancanza di impedimenti al matrimonio, secondo la legislazione
cui il cittadino straniero è sottoposto;
che il giudice a quo era stato adito, con due distinti
ricorsi ex art. 98, comma secondo,
del codice civile, successivamente riuniti, avverso il rifiuto dell’ufficiale
dello stato civile di procedere alle pubblicazioni di matrimonio – in ragione
della mancanza del certificato richiesto dall’art. 116 cod. civ. – da due
coppie costituite, rispettivamente, da una cittadina tunisina e da un italiano
e da un cittadino siriano a da un’italiana: nel primo caso l’impedimento al
matrimonio derivava dal divieto, posto dalla legge tunisina, al matrimonio con
un cittadino straniero di religione non islamica, mentre nel secondo dei due
giudizi, la certificazione non era stata rilasciata a causa del mancato
svolgimento del servizio militare di leva da parte del cittadino siriano;
che i nubendi avevano
convenuto in giudizio il Comune di Roma e, premesso di possedere i requisiti
richiesti dagli artt. 84, 85, 86 cod. civ. ed altresì esclusi gli impedimenti
al matrimonio ex artt. 87, 88, 89
cod. civ., avevano chiesto che il Tribunale autorizzasse l’ufficiale dello
stato civile ad effettuare le pubblicazioni;
che il remittente, sulla
premessa della mancata previsione di un provvedimento «autorizzativo al
matrimonio», ritenuto legittimo il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile,
prospetta come risolutiva la declaratoria d’illegittimità costituzionale
dell’art. 116 cod. civ., norma considerata ostativa ad un accoglimento delle
domande, sia con riguardo alla stessa previsione della presentazione della
dichiarazione, sia, in subordine, nella parte in cui non consente ai nubendi di
produrre, in sostituzione della medesima, un’attestazione della mancanza di
impedimenti al matrimonio;
che, a parere del Tribunale,
la norma censurata affiderebbe la capacità matrimoniale dello straniero ad una
mera autorizzazione dell’autorità competente, senza neppure ipotizzare una
motivazione del rifiuto, così frapponendo un serio ostacolo alla realizzazione
del diritto fondamentale a contrarre matrimonio: ove infatti lo straniero non
possa ottenere la dichiarazione per motivi politici, razziali, religiosi, per
una scelta discrezionale dell’autorità competente, a causa di disposizioni non
applicabili nel nostro ordinamento perché produttive di effetti contrari
all’ordine pubblico od anche soltanto per ragioni contingenti, sarebbe
impossibile qualsiasi controllo delle autorità italiane sui motivi dell’omessa
presentazione;
che, osserva il giudice a quo, dovendo l’ufficiale dello stato
civile limitarsi, attualmente, a rifiutare le pubblicazioni in mancanza della
dichiarazione, in assenza del potere di valutare eventuale documentazione
prodotta dai nubendi, a seguito della declaratoria d’illegittimità
costituzionale invocata in via principale, questi sarebbe abilitato a procedere
alle pubblicazioni, ove rilevasse la contrarietà all’ordine pubblico di eventuali
impedimenti, in quanto l’interessato potrebbe presentare, in alternativa alla
dichiarazione, la documentazione attestante la mancanza d’impedimenti sulla
base della legge nazionale, secondo le modalità previste dall’art. 2 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394;
che, in conseguenza della
declaratoria d’illegittimità prospettata come subordinata, la norma in
questione dovrebbe consentire allo straniero la diretta presentazione
all’ufficiale di stato civile di una documentazione equipollente alla
dichiarazione in argomento ed al giudice, adito avverso il rifiuto di procedere
alle pubblicazioni, la possibilità di riesaminare la documentazione, di
integrarla con i poteri previsti dall’art. 14 della legge 31 maggio 1995, n.
218 e di procedere all’accertamento delle condizioni che consentono il
matrimonio;
che, nel sollevare la
questione, il giudice remittente ha disposto la notifica dell’ordinanza al
ministero dell’Interno (in quanto competente alla tenuta dei registri dello
stato civile) e ai ministeri della Giustizia e degli Esteri, quali
“controinteressati”;
che è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria d’inammissibilità ovvero
d’infondatezza della questione e rilevando preliminarmente l’opinabilità della
premessa del remittente secondo la quale il giudice adito ex art. 98 cod. civ. non potrebbe autorizzare le celebrazione del
matrimonio in assenza della dichiarazione prevista dalla norma impugnata;
che, nel merito, l’Autorità
intervenuta distingue il caso in cui la dichiarazione di nulla-osta non sia
stata rilasciata a causa di disfunzioni organizzative dell’autorità dello Stato
estero (circostanza in cui il nubendo potrebbe produrre documentazione attestante
l’assenza di impedimenti) dall’ipotesi del rifiuto ad emettere il nulla-osta,
in cui la presentazione della documentazione predetta sarebbe esclusa, ma che
consentirebbe al giudice adito ex
art. 98 cod. civ. di autorizzare il matrimonio (in conformità all’art. 16 della
legge n. 218 del 1995);
che nel giudizio dinanzi a
questa Corte si è costituito il Comune di Roma, affermando anzitutto il proprio
interesse ad un’applicazione della legge non affidata alla discrezionalità
degli ufficiali dello stato civile, e concludendo nel merito per la
declaratoria di non fondatezza della questione.
Considerato che il giudice a quo pone la
questione articolandola in due quesiti collegati da un rapporto di logica
subordinazione, non ostativa all’ammissibilità dell’impugnativa (sentenza n. 188 del
1995), in quanto egli invoca un’addizione normativa solo ove non venga
accolta la richiesta di declaratoria d’illegittimità costituzionale prospettata
come prima soluzione;
che il Tribunale di Roma in
via principale dubita, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’art.116 del cod. civ., in quanto la
prescrizione allo straniero dell’obbligo di presentare all’ufficiale dello stato
civile la dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese che nulla
osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto incide, limitandola
gravemente, sulla libertà di contrarre matrimonio;
che la questione,
formalmente proposta con riguardo all’intero art. 116 cod. civ., alla luce
della motivazione va circoscritta al solo primo comma avente ad oggetto la
suindicata prescrizione;
che la questione è
manifestamente inammissibile, in quanto il remittente, per consentire allo
straniero il matrimonio anche nei casi in cui la presentazione del nulla-osta
sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese
oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie
all’ordine pubblico, postula che sia espunta dall’ordinamento l’intera
disposizione concernente il nulla-osta, documento questo che nella maggior
parte dei casi non limita ma facilita l’esercizio della libertà matrimoniale;
che non vi è quindi
corrispondenza tra la questione come proposta e la motivazione che il Tribunale
di Roma ha addotto;
che in subordine il giudice
remittente, anche in questo caso al di là della letterale formulazione del
quesito, da individuare nei suoi esatti termini alla stregua della motivazione,
sospetta d’illegittimità costituzionale l’art. 116 cod. civ. (recte: l’art. 116, primo comma, cod.
civ.) nella parte in cui non prevede che lo straniero possa provare con ogni
mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi
del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastano con
l’ordine pubblico;
che tale questione è
manifestamente infondata, anzitutto in quanto il remittente ha erroneamente
valutato l’ambito dei provvedimenti adottabili all’esito del procedimento ex art. 98, secondo comma, cod. civ.,
escludendo la configurabilità di una decisione autorizzatoria ed omettendo così
di verificare la differente interpretazione della norma censurata derivante
dalla possibilità di autorizzare le pubblicazioni, secondo una soluzione già più volte seguita dalla giurisprudenza
di merito;
che, inoltre, il giudice a quo considera isolatamente la norma
impugnata, senza inquadrarla nel sistema, in particolare senza riferirsi al
contesto normativo in cui l’applicazione della legge straniera è esclusa ove i
suoi effetti siano contrari all’ordine pubblico.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 116 del codice civile, sollevata dal Tribunale di
Roma, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, con l’ordinanza in
epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
del medesimo art. 116 del codice civile, sollevata in via subordinata dallo
stesso Tribunale, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, con l’ordinanza
di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
30 gennaio 2003.