Ordinanza n. 515/2002

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ORDINANZA N. 515

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                       Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                         Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "         

- Ugo                             DE SIERVO                          "         

- Romano                      VACCARELLA                   "         

- Paolo                           MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n. 270/79), promosso con ordinanza del 4 dicembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sul ricorso proposto da Crescenzi Angela ed altri contro Regione Toscana, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Crescenzi Angela ed altri e della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri;

  uditi l’avvocato Domenico Iaria per Crescenzi Angela ed altri e l’avvocato Mario Loria per la Regione Toscana.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo promosso da alcuni divulgatori agricoli dipendenti della Regione Toscana, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con ordinanza emessa il 4 dicembre 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n. 270/79), nella parte in cui prevede l’inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima anziché nell’ottava qualifica funzionale;

che la questione viene riproposta a seguito della restituzione atti disposta da questa Corte con l’ordinanza n. 14 del 2001 per consentire al rimettente di riesaminarne la rilevanza alla luce della intervenuta legge della Regione Toscana 29 febbraio 2000, n. 19 (Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni normative), che, al comma 1 dell’articolo unico di cui si compone, ha disposto l’abrogazione espressa della legge impugnata dal TAR della Toscana, qualificando "non più operanti" le norme – tra le quali la legge regionale n. 44 del 1992 – inserite nell’Allegato A e precisando, al comma 3, che le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi nei rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, "al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa";

che il TAR della Toscana osserva anzitutto che la disposta abrogazione della legge impugnata produce efficacia soltanto ex nunc e che comunque essa non ha comportato il reinquadramento dei ricorrenti nel profilo professionale corrispondente alla ottava qualifica funzionale;

che pertanto la previsione per cui la legge regionale n. 44 del 1992 continua ad applicarsi ai rapporti precedentemente sorti nel periodo della relativa vigenza "al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa" determina la permanente rilevanza della questione per la definizione del giudizio a quo;

che, secondo quanto osserva il TAR rimettente, la sopravvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80) non potrebbe indurre a conclusioni diverse, essendo previsto l’inquadramento automatico dei dipendenti medesimi in ragione della qualifica funzionale precedentemente posseduta (art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e Acc. 31 marzo 1999 - C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni – Autonomie locali"), con la conseguenza che i divulgatori sono collocati nella categoria D, profilo professionale D1, anziché nel superiore profilo professionale D3 che sarebbe loro automaticamente spettato se fossero stati precedentemente inquadrati nella ottava qualifica funzionale;

che il collegio rimettente argomenta la non manifesta infondatezza della questione invocando, tra l’altro, l’art. 117 della Costituzione, in relazione ai princìpi fondamentali contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego); nel d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all’art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93); nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

che, ad avviso del TAR della Toscana, la figura del divulgatore agricolo richiede l’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale giacché le funzioni ad esso affidate, di promozione e assistenza alle imprese agricole, anche al fine di rendere queste ultime idonee "al soddisfacimento degli obiettivi comunitari", comportano "compiti di analisi, programmazione, gestione, controllo ed elaborazione di linee previsionali" che, anche a norma dell’art. 12 della legge della Regione Toscana 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale), ritenuto sostanzialmente ricognitivo di princìpi fondamentali della legislazione statale, giustificano l’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale, analogamente a quanto disposto da leggi di altre regioni, in relazione alle quali si lamenta una ingiustificata disparità di trattamento;

che il giudice amministrativo rimettente esclude che ogni regione possa del tutto liberamente rapportare la posizione dei divulgatori alle proprie specifiche esigenze organizzative, giacché la figura professionale di cui si tratta "è concepita per il perseguimento di identiche finalità, ritenute di interesse comunitario, e si inserisce in un unico contesto programmatorio, elaborato a livello nazionale";

che, a giudizio del TAR rimettente, la disciplina impugnata si porrebbe in contrasto con i parametri evocati, ed in particolare con l’art. 97 della Costituzione, anche in considerazione della circostanza che "per il trattamento dei pubblici dipendenti debbono essere salvaguardati i principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e della trasparenza retributiva, quali fattori influenti anche sull’efficienza dei servizi resi";

che, nel giudizio davanti a questa Corte, si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio amministrativo a quo, per chiedere l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Toscana con l’ordinanza in epigrafe, svolgendo deduzioni sostanzialmente analoghe alle argomentazioni in quella contenute e censurando sotto un profilo ulteriore la disciplina impugnata, la quale, come da lavori preparatori, avrebbe previsto l’inquadramento dei divulgatori agricoli in una categoria funzionale non corrispondente al loro profilo professionale esclusivamente per ragioni di contenimento della spesa;

che nel presente giudizio si è costituita anche la Regione Toscana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, in prossimità dell'udienza, i ricorrenti nel giudizio amministrativo a quo hanno depositato una memoria nella quale si specifica, tra l’altro, che l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione non avrebbe mutato il quadro costituzionale di riferimento e quindi il parametro di costituzionalità e, comunque, indipendentemente dal fatto che la competenza regionale in materia sia configurabile come concorrente (nel precedente art. 117 della Costituzione) o come esclusiva (nell'attuale testo dell'art. 117 della Costituzione), che la discrezionalità del legislatore regionale troverebbe un limite nei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale;

che, secondo quanto dedotto in memoria dai ricorrenti nel giudizio amministrativo a quo, la normativa regionale avrebbe violato i principi di perequazione e omogeneizzazione del trattamento giuridico-economico dei dipendenti pubblici, nonché il principio dell'inquadramento secondo le declaratorie formali delle funzioni;

che anche la Regione Toscana, parte resistente nel procedimento principale, ha depositato una memoria nella quale, ritenendo che l'ordinanza di rimessione sia stata emessa prima del mutamento del quadro costituzionale di riferimento, chiede, anzitutto, che venga disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riesamini la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

che, in secondo luogo, la Regione Toscana eccepisce l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto la questione sarebbe irrilevante ove, come sostiene il rimettente, vi sia contrasto con la normativa comunitaria, dovendosi in questo caso procedere alla disapplicazione della legge regionale;

che la Regione Toscana ribadisce le ragioni della infondatezza della questione, rilevando in particolare che l'autonomia legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti regionali, già nel regime previgente oggetto di una ampia autonomia legislativa regionale, rientrerebbe oggi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione, tra le materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni, e che, comunque, l'obbligo di prevedere l'ottava qualifica funzionale per i divulgatori agricoli non troverebbe fondamento alcuno né nella disciplina comunitaria né in quella statale, le quali nulla dicono in merito, così rimettendo al potere discrezionale della Regione la decisione sull'inquadramento, direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali;

che, infine, la questione, secondo la Regione Toscana, sarebbe infondata anche con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto le funzioni proprie della settima qualifica funzionale sarebbero del tutto conformi alle competenze della figura professionale del divulgatore agricolo, la cui attività non sarebbe paragonabile a quella di elevata specializzazione di figure professionali, quali avvocati e ingegneri, inquadrati nella ottava qualifica.

Considerato che il TAR della Toscana dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n. 270/79), nella parte in cui prevede l’inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima anziché nell’ottava qualifica funzionale, in quanto detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione;

che deve essere respinta anzitutto la richiesta, avanzata dalla Regione Toscana, di restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riesamini la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto l’ordinanza di rimessione, pur essendo stata deliberata in una data anteriore (24 maggio 2001) all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata depositata il 4 dicembre 2001, ovvero dopo l’entrata in vigore della suddetta legge costituzionale;

che rientra nella discrezionalità del legislatore regionale la scelta di inquadrare i divulgatori agricoli nella settima qualifica funzionale al fine dello "svolgimento di un efficace servizio di divulgazione agricola sul proprio territorio" (art. 1 della legge impugnata), nell’ambito dell’ampia autonomia già riconosciuta alle regioni in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti sotto il regime del previgente art. 117 della Costituzione (ex plurimis, sentenza n. 278 del 1983, nonché sentenze n. 772 del 1988, n. 277 del 1983, n. 10 del 1980);

che non può ritenersi irragionevole la valutazione discrezionale della Regione Toscana, che non ha ritenuto di considerare la formazione specifica dei divulgatori agricoli (un corso di formazione di nove mesi dopo la laurea) elemento di "elevata specializzazione" assimilabile al profilo degli avvocati (chiamati a sostenere la difesa in giudizio dell’ente) o degli ingegneri (chiamati ad elaborare e sottoscrivere i progetti delle opere pubbliche di interesse regionale), inquadrati nell’ottava qualifica funzionale;

che nemmeno può ritenersi imposto, alla luce della normativa comunitaria e statale, un identico inquadramento dei divulgatori agricoli nelle diverse regioni;

che, in particolare, il regolamento CEE n. 270/79 si propone di favorire lo sviluppo in Italia della divulgazione agricola, prevedendo anche l’organizzazione di corsi di formazione, senza imporre di perseguire gli obiettivi in esso indicati (art. 1: "garantire agli imprenditori agricoli in Italia l’accesso permanente ad un sistema di divulgazione e di orientamento in campo agricolo e contribuire in tal modo all’incremento della produttività e dei redditi nonché all’ammodernamento delle aziende agricole ...") attraverso divulgatori inquadrati nell’ottava piuttosto che nella settima qualifica funzionale, né prescrivendo per essi l’esercizio di determinate funzioni ad elevata specializzazione;

che, dunque, l’inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima qualifica funzionale è stato disposto dal legislatore regionale nell’esercizio della sua discrezionalità in materia, con una valutazione che non può ritenersi irragionevole né lesiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n. 270/79), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.