Ordinanza n. 491/2002

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ORDINANZA N.491

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                 RUPERTO                                 Presidente

- Riccardo             CHIEPPA                                  Giudice

- Gustavo              ZAGREBELSKY                      "

- Valerio                ONIDA                                      "

- Carlo                   MEZZANOTTE                        "

- Fernanda             CONTRI                                    "

- Guido                 NEPPI MODONA                    "

- Piero Alberto      CAPOTOSTI                             "

- Annibale             MARINI                                    "

- Franco                 BILE                                          "

- Giovanni Maria   FLICK                                       "

- Francesco            AMIRANTE                              "

- Ugo                     DE SIERVO                              "

- Romano              VACCARELLA                        "

- Paolo                   MADDALENA                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 415-bis, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 19 febbraio 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di B.G., iscritta al n. 293 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 552, comma 2, e 415-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta – in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini delle indagini preliminari e non accolta dal giudice -, il pubblico ministero, a seguito della richiesta di formulazione della imputazione, debba provvedere a tale adempimento senza il previo invio, all’indagato, dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., per l’avvenuta scadenza del termine delle stesse;

che il giudice rimettente muove dal rilievo secondo il quale l’art. 415-bis cod. proc. pen. "pare, di fatto, precludere al giudice per le indagini preliminari il concreto esercizio dell’obbligo conferitogli dalla disposizione di cui al quinto comma dell’art. 409 cod. proc. pen." e cioè l’ordine, al pubblico ministero, di formulare l’imputazione, nel caso di richiesta di archiviazione non accolta;

che, infatti, secondo il giudice a quo, il mancato invio dell’avviso di conclusione delle indagini prima della relativa scadenza – adempimento la cui omissione provoca, a norma dell’art. 552, comma 2, cod. proc. pen., la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio – determinerebbe l’esercizio di un’azione penale "geneticamente viziata", poiché il pubblico ministero, richiesto di formulare dal giudice l’imputazione, sarebbe tenuto ad emettere il decreto di citazione a giudizio senza aver dato tempestivamente all’imputato l’obbligatorio avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.;

che risulterebbe pertanto violato l’art. 112 della Costituzione, in quanto il pubblico ministero verrebbe determinato "ad un esercizio dell’azione penale radicalmente nullo";

che, inoltre, la normativa denunciata si porrebbe in contrasto con l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto l’omissione dell’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen. priverebbe l’indagato "di un momento difensivo di assoluta rilevanza"; e, infine, risulterebbe leso anche l’art. 101, secondo comma, della medesima Carta, in quanto il giudice – di fronte ad una richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini di indagine - "non potrebbe adempiere al dovere di sollecitare l’esercizio dell’azione penale validamente esperibile";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica questione sollevata dal medesimo giudice, ha già avuto modo di disattendere la fondatezza delle censure (v. ordinanza n. 460 del 2002), osservando che, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, la lettera della legge è chiara nell’affermare che l’avviso di cui all’art. 415-bis del codice di rito deve essere notificato all’indagato soltanto nella ipotesi in cui il pubblico ministero non debba "formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411";

che, d’altra parte, l’esigenza di assicurare una fase di "contraddittorio" tra indagato e pubblico ministero in ordine alla completezza delle indagini – cui è preordinato l’avviso in questione – in tanto si giustifica, in quanto "il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell’azione penale"; giacché, altrimenti, "si determinerebbe un anomalo "controllo" dell’indagato in vista di un’eventuale richiesta di archiviazione, non soltanto del tutto superfluo nel quadro delle garanzie che il sistema deve approntare, ma addirittura "anticipato" rispetto allo specifico scrutinio riservato al giudice per le indagini preliminari";

che, viceversa, ove ricorra – come nel procedimento a quo – "una ipotesi di esercizio della azione penale conseguente all’ordine di formulare l’imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di "inazione" del pubblico ministero non possa trovare accoglimento";

che, pertanto, dalla erroneità delle premesse interpretative, deriva la già affermata manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 415-bis, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.