Ordinanza n. 471/2002

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ORDINANZA N. 471

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

- Paolo                           MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con ordinanze emesse il 26 giugno, il 23 e il 25 ottobre 2001 e il 21 gennaio 2002 dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte al n. 878 del registro ordinanze 2001; al n. 100, al n. 112 e al n. 153 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno, 2001; n. 11, n. 12 e n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con quattro ordinanze di analogo contenuto in data 26 giugno 2001 (r.o. n. 878 del 2001), 23 ottobre 2001 (r.o. n. 100 del 2002), 25 ottobre 2001 (r.o. n. 112 del 2002) e 21 gennaio 2002 (r.o. n. 153 del 2002), il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di imputati della contravvenzione di cui all’articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), "nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall’art. 186, secondo comma, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi – conseguita la patente di guida - conduce un veicolo in stato di ebbrezza";

che, ad avviso del giudice a quo, la scelta del legislatore di depenalizzare la contravvenzione di guida senza patente di cui all’articolo 116 del codice della strada, ma non quella di guida sotto l’influenza dell’alcol, sarebbe "del tutto illogica", in quanto la condotta di chi guida un’automobile senza avere conseguito la patente, e quindi senza esperienza, sarebbe ben più grave e pericolosa per l’incolumità pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l’esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l’accertamento;

che, pertanto, le disposizioni censurate contrasterebbero, secondo il remittente, con l’articolo 3 della Costituzione, poiché determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento fra la condotta, oggi punita con la sanzione amministrativa, di chi guida un veicolo senza avere mai conseguito la patente e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in stato di temporanea, presunta alterazione dovuta a consumo di alcol o di sostanze stupefacenti;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che le ordinanze di rimessione pongono la medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti unitariamente;

che la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, con ordinanza n. 110 del 2002;

che il remittente non prospetta profili di censura nuovi o diversi da quelli già esaminati dalla Corte nella citata ordinanza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.