Ordinanza n. 454/2002

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ORDINANZA N.454

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                                    RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                                 CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                                  ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                                   ONIDA                                  "

- Carlo                                      MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                                CONTRI                                "

- Guido                                     NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto                          CAPOTOSTI                         "

- Annibale                                 MARINI                                "

- Franco                                    BILE                                      "

- Giovanni Maria                      FLICK                                               "

- Francesco                               AMIRANTE                          "

- Ugo                                        DE SIERVO                          "

- Romano                                  VACCARELLA                   "

- Paolo                                      MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), promosso con ordinanza emessa il 12 settembre 2001 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di L’Aquila nel procedimento penale a carico di D.P. F. ed altri, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2002.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di L’Aquila, con ordinanza emessa il 12 settembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), quale modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), in riferimento agli articoli 31 e 136 (quest’ultimo solo implicitamente) della Costituzione;

che il rimettente è stato chiamato a convalidare alcune ordinanze del questore della provincia di Chieti emesse a carico di minorenni ritenuti autori di scritte offensive apposte sulle strutture di uno stadio, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

che tale normativa è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 336 del 2001 il quale, nel sostituire il comma 3 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, ha omesso di attribuire la competenza al tribunale per i minorenni in ordine ai provvedimenti emessi a carico di minori;

che il giudice a quo ritiene di non essere più competente, a seguito della modifica legislativa, in ordine alla convalida del provvedimento del questore;

che il rimettente, in ordine alla rilevanza della questione, evidenzia come anteriormente alla riforma introdotta dal decreto-legge n. 336 del 2001, la Corte costituzionale con sentenza n. 143 del 1996 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età spetti alla pretura del circondario in cui ha sede l’ufficio di questura anziché al tribunale per i minorenni competente per territorio;

che in ordine alla non manifesta infondatezza l’ordinanza di rimessione richiama le argomentazioni della citata decisione della Corte costituzionale secondo cui l’esclusione della competenza del giudice minorile era pregiudizievole per gli interessi del minore;

che il rimettente ritiene che la nuova disposizione non possa essere interpretata conformemente a quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 1996 e che quindi si ponga irrimediabilmente in contrasto con l’articolo 31 della Costituzione, nonché con lo stesso articolo 136 della Costituzione;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata o che gli atti vengano restituiti al giudice rimettente, dal momento che la disposizione del decreto-legge potrebbe essere interpretata in modo conforme alla giurisprudenza costituzionale, e comunque segnalando che la legge 19 ottobre 2001, n. 377, di conversione del decreto-legge in oggetto, ha espressamente modificato l’articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel senso di prevedere la competenza del tribunale dei minorenni.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 19 ottobre 2001, n. 377 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive), la quale ha esplicitamente previsto che la determinazione del questore debba essere "immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, o al Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni, se l’interessato è minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura";

che, pertanto, la sopravvenuta modificazione della disposizione impugnata nel senso auspicato dal rimettente, impone la restituzione degli atti a quel giudice perché esamini se la questione sia ancora rilevante nel giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di L’Aquila.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.