Ordinanza n. 452/2002

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ORDINANZA N.452

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                  "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                       "

- Giovanni Maria          FLICK                                                "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                    "

- Paolo                           MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, del codice di procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dalla Corte di assise di Catanzaro con ordinanza del 23 ottobre 2001, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di assise di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, del codice di procedura penale, "nella parte in cui rispettivamente non prevedono: che non possono essere assunte come testimoni le persone imputate di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela; che l'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela";

che la Corte rimettente, che procede per il reato di omicidio volontario aggravato, premette che il pubblico ministero ha chiesto l'audizione di un soggetto che aveva "reso, nel corso delle indagini, dichiarazioni di sicuro rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti portati all'esame della Corte", nei cui confronti il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva pronunciato, nel febbraio 1998, decreto di archiviazione per concorso nel reato di omicidio poi contestato all’attuale imputato e, successivamente, sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela con riferimento ad un reato di lesioni personali probatoriamente collegato a quello per il quale si procede;

che la rimettente precisa che la rilevanza della questione sarebbe "evidentemente assorbita ove si ravvisassero, nei confronti dello stesso soggetto, altri profili di incompatibilità a testimoniare", ma ritiene che non trovi applicazione nel caso in esame il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. (secondo cui non possono assumere la veste di testimoni i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a, cod. proc. pen., salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.), in quanto la persona di cui il pubblico ministero ha chiesto l’audizione non "riveste né la qualità di coimputato […], né, avendola perduta a seguito dell'archiviazione […], quella di coindagato del medesimo reato o in un procedimento connesso";

che in particolare, a parere della rimettente, nonostante il disposto dell'art. 61 cod. proc. pen., l'incompatibilità sancita dall'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. non opererebbe nel caso di specie in forza:

- della portata letterale delle disposizioni citate che, menzionando, rispettivamente, "la persona sottoposta alle indagini preliminari" - con inequivoco riferimento all'attualità di detta sottoposizione a indagine - e i "coimputati del medesimo reato" o le "persone imputate in un procedimento connesso", non possono essere estese agli ex indagati;

- del divieto di analogia che l'art. 14 preleggi detta in materia di norme eccezionali;

- di quanto recentemente affermato dalla Corte di cassazione che, nella sentenza n. 25564 del 2 maggio 2001, ha ritenuto che "l'intervenuta archiviazione del procedimento probatoriamente collegato produce l'effetto di dissolvere l'incompatibilità a testimoniare";

- del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, avendo le disposizioni concernenti l'incompatibilità a testimoniare natura eccezionale, non è consentito escludere l'obbligo di testimonianza sulla base di un’interpretazione in contrasto con la lettera della legge;

- della circostanza che "l'ex indagato, al pari del soggetto mai indagato, risulta adeguatamente garantito dal rischio di autoincriminazione, in forza delle disposizioni di cui agli articoli 198, comma 2, e 63, comma 1, cod. proc. pen.";

che pertanto la persona indicata nelle liste del pubblico ministero non potrebbe essere assunta come testimone nel giudizio a quo soltanto per effetto del combinato disposto degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, cod. proc. pen., e cioè perché la sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela per il reato di lesioni, probatoriamente collegato a quello per cui si procede, non è irrevocabile;

che, nel merito, la rimettente osserva che le disposizioni censurate, introdotte con la legge che ha dato attuazione ai principi del giusto processo, prevedono che l'imputato di reato collegato non può assumere la veste di testimone prima che nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, mentre dopo la pronuncia di una sentenza irrevocabile il "consolidamento della vicenda processuale" costituirebbe il "fondamento logico-giuridico" della "riespansione del generale dovere di testimoniare";

che la ratio della disciplina starebbe nel fatto che l'imputato di reato collegato, una volta che sia stato definitivamente giudicato, non sarebbe più "esposto ad alcun pregiudizio in conseguenza delle dichiarazioni rese come testimone", anche perché assistito dalle ulteriori garanzie di cui all'art. 197-bis, commi 4 e 5, cod. proc. pen.;

che in tale contesto normativo, che ha sostanzialmente ridotto l'area di operatività del diritto al silenzio, l'esclusione dell'incompatibilità a testimoniare soltanto per coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento, e non anche per l'imputato che abbia definito la sua posizione in udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, realizzerebbe "un'ingiustificata e, quindi, irragionevole disparità di trattamento fra "tipi" diversi di imputati di reato collegato, […] nonostante tutti siano "tutelati" dal rischio di autoincriminazioni, in virtù di pronunce aventi lo stesso grado di "resistenza"";

che sarebbe infatti "evidente come la sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela sia caratterizzata, al pari delle altre pronunce sopra richiamate, dall'immodificabilità della definizione della posizione processuale del dichiarante", il quale non potrebbe ricevere alcun pregiudizio dalle risultanze dell'esame dibattimentale sostenuto nella veste di testimone, dal momento che in difetto della condizione di procedibilità non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile la revoca ex art. 434 cod. proc. pen. della sentenza di non luogo a procedere;

che la posizione del dichiarante sarebbe comunque pienamente garantita dal comma 5 dell'art. 197-bis dello stesso codice;

che la disciplina censurata violerebbe anche gli artt. 24, 111 e 112 Cost., in quanto, "apprestando ad alcuni soggetti una garanzia (quella di non testimoniare), senza che […] ve ne sia necessità […], frustra l'effettività della funzione del processo penale, preordinato all'accertamento della verità ed alla punizione del colpevole, in assenza di un prevalente interesse di pari rango costituzionale";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che ad avviso dell'Avvocatura la diversità di trattamento riservata dagli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, cod. proc. pen. ai diversi tipi di imputati di reato connesso o collegato appare più che giustificata alla luce della ratio della disciplina in materia di testimonianza, connotata da una individuazione dei soggetti cui viene riconosciuta la facoltà di non rispondere fondata sulla necessità di evitare il rischio che la dichiarazione sul fatto altrui possa risolversi in dichiarazione sul fatto proprio a causa della "stretta interdipendenza fra la posizione processuale di testimone […] e quella di ex imputato connesso/collegato";

che a parere dell’Avvocatura la mancata inclusione della sentenza di non luogo a procedere tra le ipotesi di cui alle disposizioni censurate discenderebbe dalla natura di "debole schermo processuale" di tale sentenza, revocabile ex art. 434 cod. proc. pen. anche nell'ipotesi – presa in esame dalla rimettente – in cui sia stata pronunciata per difetto di querela.

Considerato che la Corte di assise di Catanzaro, al di là del tenore formale delle questioni, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, cod. proc. pen., in quanto prevedono che il soggetto, già imputato di un reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone soltanto dopo che nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, e non anche quando nei suoi confronti è stata pronunciata in udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela;

che ad avviso del giudice a quo tale disciplina si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., in quanto la sentenza di improcedibilità per difetto di querela pronunciata nell'udienza preliminare sarebbe sostanzialmente immodificabile al pari di quella dibattimentale e dovrebbe pertanto essere equiparata - quantomeno ai fini del venire meno dell'incompatibilità a testimoniare - alla sentenza irrevocabile di proscioglimento menzionata negli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, cod. proc. pen.;

che, quanto alla rilevanza, la Corte rimettente precisa che la questione sarebbe irrilevante ove nei confronti del soggetto di cui è stata chiesta l'assunzione come testimone si profilassero altri motivi di incompatibilità;

che nel caso di specie tale soggetto riveste la doppia qualità di ex indagato per il medesimo reato di omicidio contestato all'imputato contro cui si procede, in quanto nei suoi confronti è stato emesso provvedimento di archiviazione, e di ex imputato per il reato di lesioni, probatoriamente collegato al reato di omicidio per cui è stato chiamato a deporre come testimone, in quanto nei suoi confronti è stata emessa in udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela;

che, ad avviso della Corte rimettente, la posizione della persona sottoposta a indagini per il medesimo reato, nei cui confronti è stato pronunciato provvedimento di archiviazione, non rientrerebbe tra i casi per i quali l'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. prevede l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone, posto che, da un lato, gli artt. 61, comma 1, e 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., menzionando, rispettivamente, la persona sottoposta alle indagini e i coimputati del medesimo reato, presuppongono l'attualità di tali posizioni, e, dall’altro, il carattere eccezionale dei divieti di assumere l'ufficio di testimone non consente di estenderne la portata a chi non riveste più la qualità di indagato o imputato;

che a sostegno di questa impostazione il giudice a quo richiama il "costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità", citando, tra l'altro, la sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta penale, n. 25564 del 22 giugno 2001;

che la Corte rimettente omette però di considerare che tale decisione si riferisce esclusivamente al provvedimento di archiviazione pronunciato per un reato probatoriamente collegato ex art. 197, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dalla legge n. 63 del 2001, e non anche alla situazione, oggetto del giudizio a quo e prevista dall'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., della persona indagata del medesimo reato;

che il giudice a quo trascura inoltre di prendere in considerazione le pronunce di questa Corte, in particolare le sentenze n. 108 del 1992 e n. 294 del 2000 in tema di rapporti tra incompatibilità a testimoniare e provvedimento di archiviazione, dalle quali, sempre con riferimento al quadro normativo precedente alla legge n. 63 del 2001, emerge la peculiarità della posizione dell'"archiviato" per il reato probatoriamente collegato;

che non avere tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità menzionata e quella costituzionale riferivano "l’effetto di dissolvere l’incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone" esclusivamente all’ipotesi dell’archiviazione per un reato probatoriamente collegato e, più in generale, non avere compiuto alcuna verifica sulla compatibilità della tesi interpretativa sostenuta con il quadro normativo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 63 del 2001 alla disciplina del diritto al silenzio e alle ipotesi di incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone previste dall’art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., si traduce in un difetto di motivazione sul presupposto sul quale si basa la rilevanza della questione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.