Sentenza n. 448/2002

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.448

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO     Presidente      

- Riccardo                     CHIEPPA      Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      "

- Valerio                        ONIDA          "

- Carlo                           MEZZANOTTE        "

- Fernanda                    CONTRI        "

- Guido                         NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI "

- Annibale                     MARINI        "

- Franco                         BILE              "

- Giovanni Maria          FLICK            "

- Francesco                    AMIRANTE              "

- Ugo                             DE SIERVO  "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito delle delibere del 17 e del 16 novembre 1999 della Camera dei deputati relative alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo Matassa, promossi con ricorsi del Tribunale di Caltanissetta, II e I sezione penale, notificati il 18 settembre 2000 e il 24 luglio 2001, depositati in cancelleria il 4 ottobre 2000 e il 24 luglio 2001 e iscritti al n. 44 del registro conflitti 2000 e al n. 23 del registro conflitti 2001.

  Visti gli atti di costituzione della Camera dei deputati;

  udito nell’udienza pubblica del 9 luglio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

  uditi l’avv. Adelmo Manna per il Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, e gli avvocati Roberto Nania e Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1.1. – Con ordinanza del 23 febbraio 2000, emessa nell’ambito di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi, il Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, ha promosso ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata dall’Assemblea il 17 novembre 1999 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 88), secondo la quale le dichiarazioni per le quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dal membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il processo penale si riferisce a frasi dal contestato carattere diffamatorio che l’on. Sgarbi avrebbe pronunciato nei confronti del dott. Lorenzo Matassa, all’epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nel corso di più trasmissioni della rete televisiva "Canale 5", denominate "Sgarbi quotidiani", nei giorni 17, 18 e 23 ottobre 1995, e tramite l’agenzia giornalistica ANSA, il 14 ottobre 1995.

In particolare, il deputato è stato rinviato a giudizio per avere espresso le seguenti frasi:

a) durante la trasmissione televisiva del 17 ottobre 1995, in un contesto di accuse circa l’inerzia dei magistrati inquirenti di Palermo in relazione alla vicenda del suicidio del Maresciallo Lombardo: "... sapete cosa fanno i magistrati di Palermo? E non dimenticate questi nomi, Matassa e Tricoli, due nomi che hanno il peso, anche per come suonano, del loro comportamento rispetto a quanto vi dirò (...) cosa fanno Matassa e Tricoli? Non si preoccupano della mafia, della mafia che uccide Palermo, non si preoccupano di chi ha fatto morire il Maresciallo Lombardo. Si preoccupano di uno dei più grandi uomini di cultura che abbiano lavorato per la Sicilia: Giuseppe Voza"; inoltre, nel corso dell’esposizione di sue opinioni relative all’indagine a carico del dott. Giuseppe Voza e all’attività professionale di quest’ultimo: "... un grande studioso (...) non sa niente di quello che Voza ha fatto. E lo accusa di che cosa? Di quello che ha fatto lui stesso, il magistrato (...) che si arrivi a toccare gli studiosi, a toccare quelli che hanno lavorato, per voi, per i musei, per i vostri figli, per scrivere libri che studierete, questo non è accettabile. Matassa e Tricoli vadano a scuola, leggano i libri di Voza, vadano a vedere i mosaici di Piazza Armerina, che sono violentati da vandali, perché non c’è abbastanza tutela, e non c’è nessuno che trova quello che ha distrutto i mosaici, ma c’è qualcuno che arresta il Sovrintendente che li ha salvati. Questo avviene. Ora, ogni limite è stato superato. Io ero convinto che ci fosse una guerra, che la guerra fosse sommamente ingiusta in molti casi, e parziale e deviante, ma quando si arriva a colpire la cultura (...) no, vogliamo combattere questi magistrati (...) e ricordate che si chiamano Matassa e Tricoli (...) ora spiegatemi se è possibile avere magistrati di questo genere, Matassa e Tricoli. A scuola vadano. Rispettino la cultura. Peggio che i nazisti sono";

b) durante la trasmissione televisiva del 18 ottobre 1995, riferendosi al dott. Voza: "... e chi impedisce a quell’uomo di lavorare è una magistratura cieca e inetta, che non colpisce i delinquenti e i criminali, ma colpisce le persone oneste"; quindi, riferendosi al dott. Antonino Caponnetto e a Leoluca Orlando e, più in generale, a tutti coloro che, a suo dire, hanno fatto la loro fortuna soltanto con il nome della mafia: "... ed è certo che il loro amico e sodale Matassa, e quell’altro Tricoli, i due che hanno arrestato il sovrintendente Voza non conoscono il museo di Siracusa, non lo conoscono"; ancora, dopo aver citato un articolo di giornale che definisce complice il sovrintendente Voza: "... ma i due complici veri - Lorenzo Matassa, che non conosce il museo di Siracusa, che non conosce gli scavi di Castelluccio, che non conosce l’orgoglio di Sicilia - loro, naturalmente complici, hanno deciso di fare questo, di bloccare e di arrestare il Sovrintendente (...) queste opere d’arte sono bloccate in Giappone. Perché? Per colpa di chi? Per colpa di Ordile, per colpa di Voza? No, per colpa del magistrato che ha bloccato i fondi";

c) durante la trasmissione televisiva del 23 ottobre 1995: "... l’Italia distrutta (...) ci sono due, tre, quattro uomini che si fermano così a guardare e riescono ad arrestare il degrado. Ebbene, arriva un giovane magistrato, li guarda e li arresta. Questo è avvenuto";

d) infine, con una dichiarazione diffusa attraverso l’agenzia giornalistica ANSA il 14 ottobre 1995, sempre nel contesto dell’argomento concernente il procedimento penale nei confronti del Sovrintendente Giuseppe Voza: "Quanto è accaduto è aberrante, un vero crimine contro la cultura: hanno arrestato la cultura. Premesso che il magistrato in questione non ha fatto nulla contro la mafia, nulla contro niente, nulla di nulla, ha umiliato un Sovrintendente che ha recuperato centinaia di opere d’arte, promosso scavi importanti e realizzato a Siracusa un museo straordinario. Così anziché rendere onore al Sovrintendente Voza per quello che ha fatto lo vanno ad arrestare per una gita in Giappone. Un fatto intollerabile, una violenza contro la cultura tipica di uno spirito e di una mentalità naziste. Umiliare la cultura è nazismo. Bisogna fermare questi magistrati finché si è in tempo...".

Il Tribunale, premesso di essere legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, osserva che, se la delibera di insindacabilità non fosse rimossa, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale.

Il Tribunale ritiene che la deliberazione adottata dalla Camera si fondi su una motivazione arbitraria e poco plausibile, ciò che legittimerebbe la proposizione del ricorso, rivolto ad ottenere la verifica da parte della Corte "circa il corretto uso del potere attribuito alla Camera del Parlamento".

Difatti – prosegue il ricorrente – la motivazione della delibera (tratta per relationem dalla conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere) ha richiamato il "contesto storico" in cui era maturata la vicenda e, in particolare, il grande clamore sollevato dall’arresto del dott. Voza nel mondo dell’arte e della cultura e la grande attenzione che l’episodio aveva suscitato nell’opinione pubblica siciliana e nazionale: l’on. Sgarbi era all’epoca presidente della Commissione cultura della Camera e, in tale qualità, aveva preso fortemente a cuore l’episodio e aveva promosso, proprio nell’ambito della Commissione, un dibattito sull’argomento, che aveva avuto luogo nella seduta del 17 ottobre 1995. Egli aveva inoltre sottoscritto (il 19 ottobre dello stesso anno) una Risoluzione, che era stata adottata dalla Commissione su iniziativa di altro parlamentare e condivisa da un ampio schieramento politico, per esprimere solidarietà nei confronti del dott. Voza. Le affermazioni contestate si risolverebbero pertanto, secondo la delibera della Camera, in un’attività divulgativa di atti parlamentari.

In senso contrario il ricorrente osserva che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, la prerogativa dell’insindacabilità non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all’esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo. Il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell’attività politica, per le quali non vale l’immunità, e le opinioni coperte da tale garanzia, è costituito dall’inerenza delle opinioni all’esercizio delle funzioni parlamentari; in linea di principio, dunque, devono ritenersi sindacabili tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del diritto parlamentare e che non sono immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito contesto politico o ritenute, comunque, manifestazioni di sindacato ispettivo (sentenza n. 11 del 2000).

Secondo il Tribunale di Caltanissetta, nel caso di specie la Camera avrebbe fatto un uso distorto del potere attribuitole, non avendo dato adeguato conto del motivo per cui le dichiarazioni dell’on. Sgarbi siano connesse ad attività parlamentari tipiche. Il documento di solidarietà a Voza, infatti, sarebbe del tutto estraneo rispetto alle successive affermazioni dell’on. Sgarbi sulla scarsa o, addirittura, insussistente cultura del magistrato che aveva disposto l’arresto e, in particolare, sugli apprezzamenti compiuti dal parlamentare in ordine alla persona e all’attività del medesimo magistrato. La delibera della Camera sarebbe pertanto basata "su una motivazione generica, apparente e, comunque, arbitraria, avendo fatto riferimento ad elementi quali il contesto storico della vicenda e la qualità di presidente della Commissione cultura della Camera dell’on. Sgarbi, che nulla hanno a che vedere con la verifica della corrispondenza di contenuto tra l’attività parlamentare e le opinioni espresse dal deputato". Solo il nesso funzionale tra l’attività parlamentare e le opinioni espresse consentirebbe di comprimere il diritto all’integrità morale della persona offesa e di ritenere sussistente una eccezione alla regola dell’esercizio della giurisdizione sui fatti potenzialmente lesivi dell’altrui dignità ed onore.

Di qui la proposizione del conflitto e la richiesta di annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati, che avrebbe causato una menomazione della sfera di attribuzioni propria dell’autorità giudiziaria.

1.2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 353 del 2000.

Il ricorso è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, il 18 settembre 2000 ed è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte il 4 ottobre 2000.

1.3. - Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo alla Corte di dichiarare che spetta alla stessa Camera il potere di deliberare l'insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi nel comunicato ANSA del 14 ottobre 1995 e nel corso delle trasmissioni televisive "Sgarbi quotidiani" dei giorni 17, 18 e 23 ottobre 1995.

Ad avviso della resistente è infondata l’affermazione del Tribunale di Caltanissetta, secondo il quale le dichiarazioni incriminate non sono "connesse" ad attività parlamentari tipiche.

Al contrario, l’insindacabilità discenderebbe dal rilievo attribuito (nella relazione della Giunta, recepita dalla deliberazione dell’Assemblea) "a due manifestazioni, che più tipiche non potrebbero essere, di attività parlamentare": il dibattito svoltosi in seno alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) nella seduta del 17 ottobre 1995, e la Risoluzione in Commissione presentata in data 19 ottobre 1995 dall'on. Prestigiacomo, sottoscritta anche dall'on. Sgarbi (atto n. 7/00471).

Sarebbe inoltre inesatta l’affermazione del ricorrente, secondo il quale difetterebbe nella deliberazione impugnata la verifica della sussistenza di una effettiva corrispondenza tra l'attività parlamentare e le opinioni espresse extra moenia dal deputato. La Camera ha infatti preso cognizione del contenuto delle dichiarazioni per cui procede il Tribunale e, ponendole a confronto con gli atti parlamentari citati, è giunta alla conclusione che le prime costituiscano "una divulgazione e una continuazione di quelle rese nel corso dell'attività parlamentare propriamente detta".

Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte il giudizio sul conflitto concernente la deliberazione di insindacabilità si configura come "scrutinio sulla effettiva sussistenza dei presupposti" della guarentigia, "e non già sulla mera esistenza o sufficienza della motivazione camerale"; esso deve dunque investire (sentenza n. 11 del 2000) "direttamente il merito della controversia costituzionale". Sotto questo aspetto, prosegue la resistente, la deliberazione di insindacabilità appare ineccepibile se solo si esaminano nel dettaglio le "valutazioni critiche" espresse, in ordine alla vicenda concernente l'arresto del Sovrintendente siracusano professor Voza, nella seduta del 17 ottobre 1995 della VII Commissione, costituite da "proposizioni che coincidono in misura quasi molecolare con le opinioni che hanno dato luogo al presente conflitto".

Quanto al rilievo del Tribunale, che la mancanza di qualsivoglia connessione con la funzione parlamentare può ragionevolmente trarsi anche dal fatto che "le opinioni espresse dallo Sgarbi sono state pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva che non era, in alcun modo, destinata a scopi di divulgazione di attività o iniziative parlamentari", esso, secondo la Camera, porterebbe ad estromettere dalla garanzia della insindacabilità "tutte le opinioni diffuse, non solo tramite il mezzo televisivo, sibbene mediante qualunque altro mezzo che non assolva in via istituzionale ad un fine di divulgazione delle attività parlamentari".

Esclusione questa che sarebbe smentita, non solo dal dato testuale ricavabile dall'art. 68 della Costituzione posto a fronte dell'espressa limitazione della insindacabilità alle opinioni e ai voti dati "nelle Camere" contemplata dall’art. 51 dello Statuto albertino, ma dalla stessa giurisprudenza costituzionale: in termini espliciti, nelle sentenze n. 11 del 2000 e n. 417 del 1999, e, implicitamente, in tutte le decisioni nelle quali la Corte, esaminando fatti di divulgazione analoghi, ha operato lo scrutinio sulla ricorrenza della insindacabilità "alla stregua della ratio consueta, vale a dire della riconducibilità delle opinioni espresse all’attività politico-parlamentare", così mostrando inequivocabilmente di ritenere che tale collegamento non può essere "infranto ut sic né dall'uso del mezzo televisivo, né tantomeno dal ruolo di conduttore della trasmissione che potesse rivestire il parlamentare interessato".

In conclusione, ad avviso della resistente, "l’appartenenza delle dichiarazioni in oggetto al campo della insindacabilità appare nella specie di particolare evidenza, pure a voler muovere dai criteri più restrittivi in punto di collegamento tra le dichiarazioni esterne e gli atti parlamentari tipici. Sicché (...) respingere in un simile caso il principio costituzionale della insindacabilità significherebbe in definitiva privarlo di ogni concreta attitudine (...) a garantire anche le opinioni dei parlamentari rese extra moenia".

1.4. - Il Tribunale di Caltanissetta, tramite il proprio difensore, ha depositato in data 25 giugno 2001 una memoria, nella quale si ribadiscono le prospettazioni del ricorso e si insiste per l’accoglimento del conflitto, sottolineandosi come almeno le dichiarazioni rilasciate dall’on. Sgarbi il 14 ottobre 1995 e quelle diffuse il 17 ottobre 1995 siano precedenti agli atti parlamentari sui quali la Camera fonda la propria deliberazione d’insindacabilità. Non si tratterebbe, pertanto, di dichiarazioni riproduttive di opinioni già espresse in sede parlamentare.

Ferme le precedenti richieste, in via subordinata, si chiede che la Corte affermi che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità, a norma dell'art. 68 della Costituzione, quantomeno di tali dichiarazioni, e annulli per l'effetto la delibera nelle parti che ad esse si riferisce.

1.5. - Anche la Camera dei deputati ha depositato, in data 26 giugno 2001, una memoria difensiva, nella quale riepiloga e ribadisce le precedenti deduzioni.

1.6. – In prossimità dell’udienza del 9 luglio 2002 il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria nella quale, dopo aver richiamato integralmente le considerazioni svolte nel ricorso e nella propria precedente memoria, ricorda la più recente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 207, n. 51 e n. 50 del 2002; n. 289 del 2001), secondo la quale l’immunità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione può essere riconosciuta solo in presenza di un nesso funzionale tra l’attività svolta in qualità di parlamentare e quella oggetto del sindacato giurisdizionale. In particolare, rileva il Tribunale di Caltanissetta, non è sufficiente la "semplice comunanza di argomenti", né la riconducibilità delle dichiarazioni "a un medesimo contesto politico", richiedendosi che l’opinione espressa dal membro di una delle Camere costituisca "espressione di attività parlamentare", circostanza che si verifica allorché tra le due dichiarazioni vi sia "sostanziale corrispondenza di significati".

La difesa del Tribunale di Caltanissetta richiama inoltre la giurisprudenza statunitense e tedesca in materia di insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse, giurisprudenza che – ad avviso del ricorrente – sarebbe orientata, al pari di quella della Corte costituzionale, in senso restrittivo, mentre il Parlamento italiano manifesterebbe la tendenza ad estendere eccessivamente l’immunità dei propri membri, al punto da snaturare la funzione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nel caso in esame le dichiarazioni dell’on. Sgarbi, rese nella veste di conduttore televisivo, e in particolare quelle del 14 e del 17 ottobre 1995, sono precedenti a quelle espresse in sede parlamentare e, prive di contenuto politico, si risolverebbero in "mera denigrazione" e "insulto personale" nei confronti del dott. Matassa.

1.7. - La Camera dei deputati ha a sua volta depositato una memoria, nella quale ribadisce le argomentazioni svolte nell’atto di costituzione, deduce che la richiesta subordinata del Tribunale, formulata nella memoria, costituisce un inammissibile mutamento del petitum e, nel merito, richiama la giurisprudenza costituzionale che afferma ricorrere la "sostanziale contestualità" anche quando gli atti tipici siano svolti nei giorni immediatamente successivi alle dichiarazioni (sentenza n. 10 del 2000), ricordando inoltre che una applicazione meccanica del criterio della contestualità finirebbe per affidare "alle variabili del calendario dei lavori parlamentari" l’operatività della garanzia costituzionale.

2.1. – Il Tribunale di Caltanissetta, I sezione penale, con ordinanza del 7 aprile 2000, pronunciata nel corso di un giudizio penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, ha promosso ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall’Assemblea il 16 novembre 1999 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 87) ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale premette che dinanzi a esso è pendente un giudizio nel quale l’onorevole Vittorio Sgarbi è imputato del reato di diffamazione aggravata per avere, nel corso della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" del 13 aprile 1999, diffusa dall’emittente "Canale 5", offeso la reputazione di Lorenzo Matassa, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, affermando, nel contesto della lettura del quotidiano "La Repubblica" del 10 aprile 1999, che dava notizia dell’emissione di un’ordinanza municipale di divieto di sosta in corrispondenza dell’edificio nel quale Lorenzo Matassa aveva festeggiato il proprio compleanno: (a) che quest’ultimo nella sua attività professionale non avrebbe fatto nient’altro che perseguitare i benemeriti della cultura; (b) che, invece di lavorare, passerebbe il tempo a scrivere inutili denunce e querele; (c) che avrebbe preteso e ottenuto che tutto il centro della città di Palermo rimanesse bloccato in seguito al divieto di sosta ricordato; (d) che avrebbe inoltre arrestato ed umiliato, per dare sfogo a fini illegittimi ed illeciti non precisati, il Sovrintendente di Siracusa, dott. Giuseppe Voza; (e) che avrebbe tenuto analoga condotta anche nei confronti di Leoluca Orlando per la vicenda relativa al Teatro Massimo di Palermo; (f) che Lorenzo Matassa nulla aveva fatto per essere protetto; (g) infine, che lo stesso magistrato sarebbe afflitto da "alterazione dello sguardo".

Il Tribunale di Caltanissetta, rilevato che il 22 novembre 1999 il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato la delibera di insindacabilità, assunta dall’Assemblea, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ai fatti per i quali è in corso il procedimento penale, osserva che tale provvedimento "è di ostacolo alla prosecuzione dell’azione penale" e che si rende necessario valutare se la Camera dei deputati abbia invaso la sfera delle attribuzioni giurisdizionali sottraendo la cognizione dei fatti contestati al sindacato della giurisdizione penale.

Il ricorrente richiama la recente giurisprudenza costituzionale, dalla quale desume che non vi può essere automatica estensione del regime di insindacabilità previsto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, agli atti compiuti al di fuori dell’ambito dei lavori delle Camere – soluzione questa che trasformerebbe la garanzia in un mero privilegio personale –, dovendosi rinvenire un nesso funzionale stretto che consenta di collegare le opinioni espresse all’esercizio delle funzioni parlamentari, non essendo sufficiente il semplice collegamento di argomento o di contesto tra l’attività parlamentare e la dichiarazione.

Ad avviso del ricorrente è da escludere che la garanzia costituzionale di insindacabilità comprenda tutte le manifestazioni di pensiero, espresse in qualunque circostanza, anche quando non siano collegabili funzionalmente all’attività parlamentare. Sarebbero pertanto suscettibili di valutazione in sede penale le dichiarazioni non riconducibili, nemmeno indirettamente, a specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche qualora l’autore ne affermi l’appartenenza ad un "contesto politico" o le ritenga manifestazione di un sindacato ispettivo; quando invece le dichiarazioni rese all’esterno siano riproduttive di altre già rese nell’esercizio di funzioni parlamentari, l’insindacabilità potrà essere riconosciuta solo ove sia possibile riscontrare la "sostanziale corrispondenza" tra i contenuti delle une e delle altre.

Nel caso di specie, il ricorrente ritiene erronea la valutazione di insindacabilità compiuta dalla Camera dei deputati, in quanto non sussisterebbe il richiesto nesso funzionale tra le dichiarazioni del deputato che hanno dato luogo al procedimento penale e la sua attività parlamentare.

Il Tribunale di Caltanissetta esamina quindi il resoconto del dibattito parlamentare che ha preceduto la delibera di insindacabilità, soffermandosi sulle dichiarazioni del relatore, on. Saponara, il quale aveva affermato: (a) che le dichiarazioni del deputato Sgarbi a proposito del divieto di sosta richiesto da Lorenzo Matassa erano da ritenersi una manifestazione di critica politica nei confronti di un atto amministrativo, critica legittima da parte di un parlamentare che, come l’imputato, da tempo conduce un’intensa battaglia politica, sia in Parlamento che al di fuori del Parlamento, contro i possibili abusi nell’esercizio delle funzioni giudiziarie; (b) che le critiche rivolte al magistrato per l’arresto di Giuseppe Voza riguardavano un fatto che aveva suscitato clamore nel mondo dell’arte e della cultura e che era stato oggetto di dibattito il 17 ottobre 1994, nella Commissione cultura della Camera dei deputati, presieduta dall’on. Sgarbi, il quale aveva inoltre firmato una risoluzione proposta in Commissione dall’on. Prestigiacomo, che esprimeva solidarietà allo studioso e stupore per il suo arresto.

Ad avviso del Tribunale ricorrente, contrariamente a quanto ha ritenuto la Camera, le affermazioni del deputato Sgarbi criticano il comportamento e la persona di Lorenzo Matassa senza alcun riferimento ad atti riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari, trattandosi di valutazioni "strettamente personali" che non risultano comprese nella risoluzione di solidarietà citata e che sembrano espresse, anziché da un membro del Parlamento, "da un comune cittadino", potendosi ravvisare soltanto una mera comunanza di tematiche che sarebbe irrilevante ai fini della dichiarazione di insindacabilità.

A sostegno di tali argomentazioni il Tribunale ricorda, in primo luogo, che le ricordate opinioni sono state espresse nel quadro di una trasmissione televisiva che non aveva lo scopo di divulgare iniziative o attività parlamentari, ma di commentare fatti di cronaca e argomenti di attualità e, inoltre, che (come risulterebbe dagli atti di causa) il deputato svolgeva, in quella trasmissione, una attività retribuita di "attore/conduttore/entertainer" in favore della società privata cui fa capo l’emittente "Canale 5". Il vincolo contrattuale assunto dal deputato, consistente nell’esprimere le proprie opinioni sugli articoli di stampa, attenendosi alle indicazioni fornite dalla citata società, induce il ricorrente a ritenere che le dichiarazioni espresse nel corso della trasmissione televisiva non possano essere ricondotte all’esercizio delle funzioni parlamentari.

Pertanto il Tribunale di Caltanissetta chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, secondo quanto deliberato il 16 novembre 1999 e, conseguentemente, annulli la citata deliberazione.

2.2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 198 del 2001.

Il ricorso è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, il 24 luglio 2001 ed è stato depositato lo stesso giorno presso la cancelleria di questa Corte.

2.3. – Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, sostenendo, innanzitutto, che il ricorrente avrebbe trascurato di indicare specificamente le "ragioni del conflitto", non prendendo in considerazione gli atti tipici (in particolare la risoluzione adottata dalla VII Commissione permanente il 19 ottobre 1995) sui quali si fonda la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere e, conseguentemente, la deliberazione della Camera. Da tale omissione deriverebbero carenze di motivazione del ricorso tali da determinarne l’inammissibilità, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 363 del 2001).

Nel merito, la circostanza che le affermazioni del deputato Sgarbi sono state rese nel corso di una trasmissione televisiva della quale egli è conduttore non consentirebbe per ciò solo di escludere, diversamente da quanto afferma il Tribunale, l’applicazione della garanzia di insindacabilità nel caso di specie, ove sia ravvisabile il nesso funzionale con l’attività parlamentare (sentenze n. 289 del 2001; n. 321 e n. 320 del 2000).

Neppure potrebbero avere influenza nella valutazione rimessa alla Corte costituzionale le osservazioni del ricorrente relative alla natura privatistica del rapporto che intercorre tra il deputato e la società cui fa capo l’emittente televisiva, posto che questo non implica l’obbligo per il primo di esprimere "sempre e comunque" le opinioni della seconda anziché le proprie e in particolare quelle che costituiscono divulgazione dell’attività parlamentare.

Ad avviso della Camera dei deputati occorre invece soffermarsi sull’accertamento dell’oggettiva sussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse dal deputato e l’esercizio delle attività parlamentari. Nel caso in esame vi sarebbe piena corrispondenza di contenuti tra le opinioni espresse al di fuori della sede parlamentare e le posizioni assunte dall’on. Sgarbi in due diversi momenti della sua attività di deputato, puntualmente richiamati nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere: il dibattito svoltosi sotto la presidenza dell’on. Sgarbi nella VII commissione permanente della Camera dei deputati il 17 ottobre 1995, e la Risoluzione n. 7/00471 presentata in Commissione il 19 ottobre 1995 dall’on. Prestigiacomo, della quale lo stesso Sgarbi è primo cofirmatario.

Precisa inoltre la resistente che tra le dichiarazioni rese nella trasmissione televisiva e le attività parlamentari del deputato Sgarbi non vi è, come afferma il ricorrente, mera "comunanza di tematiche", ma una "corrispondenza sostanziale di contenuti", in quanto il deputato non si sarebbe limitato a riferire le vicende inerenti l’arresto del Sovrintendente Voza, ma avrebbe, con la diversità terminologica e di accenti richiesta dalla comunicazione di massa, richiamato l’attenzione del pubblico televisivo sui medesimi temi affrontati in Commissione, perseguendo le medesime finalità di critica politica.

Analogamente, il riferimento (contenuto nelle affermazioni dell’on. Sgarbi) alla paralisi del traffico nel centro di Palermo attribuita all’ordinanza di divieto di sosta in corrispondenza del luogo dove si festeggiava il compleanno di Lorenzo Matassa sarebbe da intendersi innanzitutto non quale "opinione" del deputato ma quale "notizia di pubblico dominio", ricavata dal quotidiano "La Repubblica" del 10 aprile 1999. Inoltre, riferendo tale fatto, l’on. Sgarbi avrebbe corroborato l’immagine del sostituto procuratore Matassa in precedenza illustrata negli interventi svolti in sede parlamentare, incentrando le sue critiche sull’"uso arbitrario delle prerogative, dei poteri, dell’influenza" del magistrato.

Per quanto concerne le affermazioni addebitate al deputato Sgarbi, secondo le quali Lorenzo Matassa "nulla aveva fatto per usufruire di misure di protezione" ed inoltre sarebbe "affetto da alterazione dello sguardo", per la difesa della Camera dei deputati di esse "non si comprende il senso, né la portata offensiva". Tali dichiarazioni, per il loro carattere marginale e di "contorno" rispetto al complesso delle dichiarazioni del deputato, non sarebbero pertanto sufficienti, secondo la giurisprudenza costituzionale, a determinare il venir meno della corrispondenza di contenuti rispetto alle opinioni espresse in sede parlamentare.

La resistente ricorda inoltre che il deputato Sgarbi ha presentato due interrogazioni, di cui il ricorrente non tiene conto, rispettivamente il 28 ottobre 1997 e il 30 luglio 1998, nelle quali evidenzia i "gravi abusi" di cui si sarebbero resi responsabili i magistrati, sollecitando provvedimenti del Governo volti a ottenere da questi un maggiore rispetto dei loro doveri, in particolare richiedendo, nella prima interrogazione, un’ispezione presso i Tribunali di Palermo e Caltanissetta.

La difesa della Camera sostiene infine che non deve essere confusa la sostanza, unitaria, delle opinioni espresse dal deputato con i toni, gli accenti e la costruzione del fraseggio utilizzati nel corso della trasmissione televisiva: toni "da comune cittadino" che sarebbero sintomatici della profonda trasformazione della comunicazione politica nella società contemporanea e che risentirebbero, in definitiva, della natura del mezzo impiegato, senza implicare, nel caso in esame, una distinzione dei contenuti rispetto all’attività parlamentare.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Caltanissetta, sezione II penale, solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera da questa adottata il 17 novembre 1999 con la quale si afferma che le dichiarazioni del deputato Sgarbi, trasmesse dall’emittente "Canale 5" il 17, 18 e 23 ottobre 1995 e diffuse il 14 ottobre 1995 tramite l’agenzia giornalistica ANSA – dichiarazioni per le quali si procede penalmente per diffamazione aggravata davanti al Tribunale medesimo – costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, sono perciò insindacabili.

Lo stesso Tribunale di Caltanissetta, sezione I penale, solleva altresì conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione ad altra delibera, da questa adottata il 16 novembre 1999, con la quale si afferma che anche le dichiarazioni dello stesso deputato trasmesse dall’emittente "Canale 5" il 13 aprile 1999 – per le quali si procede penalmente per diffamazione aggravata davanti al Tribunale medesimo – costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, sono perciò insindacabili.

2. – Trattasi di due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dal medesimo Tribunale davanti alle cui sezioni I e II pendono due giudizi per diffamazione aggravata nei quali medesimi sono il querelante – magistrato, sostituto procuratore presso il Tribunale di Palermo - e il querelato – un deputato della Repubblica -, con riferimento a diverse dichiarazioni, riguardanti bensì fatti distinti ma riconducibili le une alle altre in quanto espresse per stigmatizzare i caratteri personali e professionali del medesimo soggetto. Conseguentemente, i due giudizi per conflitto di attribuzione possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. – Entrambi i ricorsi sono fondati.

3.1. – Nel primo conflitto menzionato, proposto dalla II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, si tratta di dichiarazioni (testualmente richiamate nell’esposizione dei fatti) con le quali il deputato, dopo aver ironizzato sul cognome di due magistrati (uno dei quali parte offesa) e averli additati all’attenzione e alla memoria della pubblica opinione, essendo necessario "fermarli finché si è in tempo" e combatterli come "complici", ha affermato con sovrabbondanza di espressioni colorite (a) che i medesimi magistrati appartengono a una magistratura cieca e inetta, che si preoccupa di colpire la cultura e di perseguitare, arrestandola e impedendole di lavorare, una persona quale il Sovrintendente ai beni archeologici di Siracusa, di cui essi non conoscono il valore e che ha bene meritato nella difesa del patrimonio artistico siciliano; (b) che ciò viene fatto in luogo di agire contro i delinquenti e i criminali e, in particolare, contro la mafia che uccide a Palermo (con specifico riferimento a una drammatica e non chiarita vicenda che ha portato al suicidio di un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri); (c) che l’azione giudiziaria contro difensori della cultura è intrapresa da "un giovane magistrato, che arriva, li guarda in faccia e li arresta"; (d) che, così operando, i magistrati mostrano di essere persone ignoranti, peggio dei nazisti nella persecuzione della cultura; (e) che essi sono "amici e sodali" di esponenti della magistratura e della vita politica locale i quali hanno fatto la loro fortuna soltanto usando il nome della mafia.

La Camera dei deputati, nella delibera del 17 novembre 1999 con la quale ha invocato l’art. 68, primo comma, della Costituzione per opporre l’insindacabilità delle affermazioni fatte dal deputato, dopo avere sottolineato la posizione di quest’ultimo quale presidente della Commissione cultura della Camera, ha ritenuto, aderendo all’impostazione data alla questione dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, che "nella specie ci si trova in presenza di una manifestazione di critica politica nei confronti di un’azione processuale che aveva provocato un grande clamore nel mondo dell’arte e della cultura in genere, suscitando anche una grande attenzione dell’opinione pubblica siciliana e nazionale".

Le citate dichiarazioni, secondo la Camera, costituirebbero "divulgazione e continuazione" di affermazioni fatte dal deputato in sede parlamentare, e precisamente in un dibattito svoltosi il 17 ottobre 1995 presso la Commissione stessa e in una Risoluzione del 19 ottobre 1995, di cui egli è stato cofirmatario con altri membri della Commissione. In tali atti parlamentari (riportati per esteso nell’esposizione dei fatti), oltre ad apprezzamenti negativi sullo stato della legislazione regionale siciliana in materia di beni culturali e sulla "sorta di "federalismo"" ch’essa realizzerebbe, con "danni così gravi al patrimonio artistico che è di interesse generale per il paese", e oltre alla segnalazione della necessità di promuovere iniziative per la riforma di tale legislazione, si trovano: (a) nel primo, una valutazione critica, oltre che dell’operato della magistratura con riferimento ad altro contesto regionale, dell’arresto, richiesto dal sostituto procuratore-parte lesa nel giudizio per diffamazione, e disposto da altro magistrato di Palermo – autori, entrambi, di comportamenti "autoritari al punto di poterli definire "nazisti"" e qualificati come "aggressione alla cultura" operata da magistrati che, ignari del grande valore scientifico e tecnico del Sovrintendente arrestato, "usano il codice come una clava per distruggere la dignità delle persone" –; (b) nel secondo, un riconoscimento dei meriti acquisiti dal Sovrintendente nella difesa e valorizzazione del patrimonio archeologico della Sicilia orientale e una dichiarazione di solidarietà nei suoi confronti per un arresto che è definito causa di "amarezza e perplessità".

Ai fini della definizione del conflitto aperto dal ricorso del Tribunale di Caltanissetta, non rileva il fatto che gli interventi del deputato in questione possano definirsi di "critica politica", come affermato dalla Camera dei deputati, né la notorietà e il clamore della vicenda che li ha determinati. A stare alla giurisprudenza recente di questa Corte (a partire dalle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000), ciò che occorre è stabilire se, tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede, possa individuarsi quella corrispondenza sostanziale di significato che permette di qualificare le seconde come divulgative delle prime. In questo caso, ma non in quello contrario, può essere invocato il primo comma dell’art. 68 della Costituzione per sostenere l’insindacabilità delle dichiarazioni fatte al di fuori del compimento di atti parlamentari tipici. E questa corrispondenza non è dato individuare nella specie poiché, in particolare nelle affermazioni riportate all’inizio del paragrafo alle lettere (b), (c) ed (e), è dato rilevare, oltre alla stigmatizzazione di un provvedimento giudiziario, una serie di valutazioni sulle qualità professionali e personali del magistrato e su sue asserite colpevoli inerzie nell’esercizio delle proprie funzioni, che non trovano alcun riscontro nelle considerazioni svolte in sede parlamentare.

Questa constatazione è avvalorata, del resto, dalla stessa relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla cui base l’Assemblea ha deliberato. Per motivare la proposta di insindacabilità, si dice che le dichiarazioni rappresentano, oltre che una "divulgazione", anche una "continuazione" di quelle svolte in sede parlamentare: cioè un andare al di là, oltre il limite da esse segnato.

Il ricorso deve dunque essere accolto e la deliberazione parlamentare annullata per l’anzidetta ragione della carenza di sostanziale corrispondenza, senza che occorra esaminare gli ulteriori motivi prospettati dal Tribunale ricorrente a sostegno del conflitto proposto, in particolare quelli circa la non riconducibilità di principio al primo comma dell’art. 68 della Costituzione delle affermazioni fatte nel corso di trasmissioni televisive della cui conduzione si è responsabili in base a un contratto di prestazione professionale e circa l’irrilevanza, quale precedente, di attività parlamentari svolte dopo, sia pure di poco, rispetto alle dichiarazioni tenute al di fuori della sede parlamentare.

3.2.1. – Del secondo conflitto, proposto dalla I sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, la difesa della Camera dei deputati sostiene l’inammissibilità per carenza di una sufficiente indicazione delle "ragioni di conflitto", secondo la previsione dell’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. In particolare, il ricorrente avrebbe omesso di considerare il contenuto dei due atti parlamentari (verbale della seduta della Commissione cultura e risoluzione da questa approvata), ai quali la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere ha fatto espresso riferimento per motivare la posizione favorevole all’insindacabilità. Ma vale in contrario la constatazione che, nel ricorso, tali atti sono menzionati e presi in considerazione, sia pure per concludere in poche parole per la loro irrilevanza.

3.2.2. – Nel conflitto ora in esame si tratta di dichiarazioni televisive con le quali il deputato (a) ha affermato che il magistrato-persona offesa nel giudizio penale nulla avrebbe fatto nella sua vita professionale se non perseguire i benemeriti della cultura e che, in luogo di lavorare, passerebbe il tempo a scrivere inutili denunce e querele; (b) ha riferito la notizia, traendola da un articolo apparso su un organo di stampa, che il Comune di Palermo avrebbe emesso un’ordinanza di divieto di sosta in città, in corrispondenza di un luogo di ritrovo aperto al pubblico, per la sera in cui ivi aveva da svolgersi una riunione di festeggiamento del compleanno del magistrato, affermando inoltre che, in conseguenza del divieto di sosta, la città di Palermo sarebbe rimasta congestionata perché il magistrato avrebbe abusivamente preteso e ottenuto che tutto il centro cittadino rimanesse bloccato per la celebrazione dei festeggiamenti; (c) ha sostenuto che il magistrato avrebbe arrestato e umiliato, per non meglio individuati fini illegittimi e illeciti, il Sovrintendente ai beni archeologici di Siracusa e che analoga condotta sarebbe stata tenuta nei confronti del Sindaco di Palermo, in relazione alla vicenda del Teatro Massimo di quella città; (d) ha fatto l’affermazione insinuante che il magistrato non avrebbe fatto nulla per ottenere misure di protezione e che, infine, (e) egli sarebbe afflitto da "alterazione dello sguardo".

La Camera dei deputati, deliberando conformemente alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere nel senso dell’insindacabilità delle affermazioni sopra riferite, ha considerato che quelle indicate sub (b) costituiscono una "manifestazione di critica politica nei confronti di un atto amministrativo più che legittima da parte di un parlamentare", tanto più in quanto da tempo impegnato in "un’intensa battaglia politica in Parlamento e fuori del Parlamento, contro i possibili abusi nell’esercizio delle funzioni giudiziarie". Quanto alle critiche rivolte al magistrato in relazione alla vicenda dell’arresto del Sovrintendente di Siracusa [riferite alla lettera (c)], è stato messo in rilievo il clamore che ne è derivato nel mondo dell’arte e della cultura e si sono ricordati gli interventi del deputato, presidente della Commissione cultura della Camera, nel dibattito svoltosi nella Commissione stessa nella seduta del 17 ottobre 1995 e la Risoluzione di cui egli è stato cofirmatario – atti parlamentari già ricordati a proposito del conflitto sollevato dalla II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, sopra esaminato –. Quanto agli apprezzamenti circa la condotta tenuta dal magistrato nei confronti del Sindaco di Palermo, si è ritenuto dovessero valere "analoghe considerazioni, se non altro per il rilievo acquistato dalla questione sia in sede giornalistica, sia in sede politica". Nulla si dice, infine, quanto alle asserzioni di cui ai punti (a), (d) ed (e).

Trattandosi, anche in questo caso, di stabilire, al fine dell’operatività della garanzia del primo comma dell’art. 68 della Costituzione, se esista una corrispondenza sostanziale di significati tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e in una sede esterna, l’unico elemento rilevante, tra quelli prospettati nella sede parlamentare, è costituito – come del resto mostra di ritenere la stessa difesa della Camera dei deputati – dalle prese di posizione del deputato nel dibattito presso la Commissione cultura della Camera e nella Risoluzione dal medesimo sottoscritta. Ma, come già rilevato a proposito del conflitto di attribuzione sollevato dalla II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, in tali atti parlamentari sono bensì contenute critiche, anche pesanti, all’operato della magistratura in generale, circa il suo atteggiamento verso i responsabili della tutela dei beni culturali in Sicilia, e del magistrato-parte lesa, in particolare; ma, rispetto a tali critiche, gli addebiti di abusi extra-giudiziari e le insinuazioni circa l’esistenza di non chiari o ambigui rapporti del magistrato con la criminalità mafiosa rappresentano elementi in più ("una continuazione", secondo l’espressione impiegata, anche in questa circostanza, dalla stessa relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere) che non trovano riscontro nei precedenti parlamentari né, tantomeno, negli ulteriori atti parlamentari (menzionati nell’esposizione dei fatti) richiamati dalla difesa della Camera dei deputati nell’atto di costituzione in giudizio.

Indipendentemente dall’ulteriore ragione fatta valere dal Tribunale ricorrente, concernente la circostanza che le dichiarazioni oggetto del giudizio penale sono state rese nel corso di una trasmissione televisiva di cui il deputato era conduttore in base a contratto d’opera che lo legava con la società cui fa capo l’emittente televisiva, per la ragione anzidetta anche il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla I sezione penale del Tribunale di Caltanissetta deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere annullata la delibera della Camera dei deputati del 16 novembre 1999 che di tale conflitto è all’origine.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al primo ricorso indicato in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999;

2) dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la I sezione penale del Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al secondo ricorso indicato in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.