Ordinanza n. 424 del 2002

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ORDINANZA N.424

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                  "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Franco                         BILE                                       "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 2001 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul ricorso proposto da Antonio Petroni contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

 

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con ordinanza del 29 maggio 2001, emessa nel giudizio instaurato con ricorso di Petroni Antonio contro il Ministero del tesoro, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui limita l'attribuzione del diritto alla pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico;

che tale disposizione prevede che sono conferite, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbia riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni, e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave;

che nella specie il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale era stata respinta la sua domanda di pensione di guerra non ritenendosi dipendente da fatto bellico l'infermità (pleurite essudativa poi evolutasi in affezione tubercolare), contratta mentre prestava servizio quale sminatore, per i disagi e i patimenti sofferti negli anni 1945-46 a causa degli eventi bellici mentre era addetto allo sminamento della zona, malsana ed insalubre, di Cassino;

che l'amministrazione resistente aveva chiesto il rigetto del gravame sul rilievo che, nella specie, non sussisteva il <> (scoppio di ordigno) cui era subordinato il diritto alla pensione di guerra per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati;

che la Corte dei conti rimettente sospetta la violazione del principio di eguaglianza apparendo irragionevole che, per infermità insorte a causa dei disagi connessi ad eventi bellici, vi sia una disciplina differenziata e meno favorevole per quei soggetti (quali gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati) che si siano trovati a svolgere la loro attività nelle stesse particolari condizioni, connesse agli eventi bellici, dei civili in genere;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, deducendo in particolare che la disposizione censurata prevede, nella fattispecie, il beneficio della pensione di guerra solo per infermità causate dallo scoppio di ordigni, e non in caso di infermità dovute a patologie insorte autonomamente.

Considerato che la disposizione censurata è stata riprodotta negli stessi termini nell'art. 8, ultimo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato col d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), talché la questione di costituzionalità deve intendersi trasferita su quest'ultima disposizione (ordinanza n. 11 del 2002);

che la norma espressa sia dall'una che dall'altra disposizione prevede il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di guerra in favore del personale, operante alle dipendenze o per conto dell’autorità statale, il quale sia stato addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alla condizione che le ferite o infermità risultino collegabili all'esplosione di un ordigno bellico, individuando tale circoscritta evenienza quale causa dell’evento lesivo;

che questa tutela speciale, posta dall'ultimo comma della norma censurata, non esclude, ma integra la più ampia e generale tutela contemplata dal precedente primo comma che prevede in favore dei soggetti civili non militarizzati (tra i quali può rientrare anche il personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati) il diritto al trattamento pensionistico di guerra sempre che ricorrano i presupposti del <> (ossia un'azione delle forze armate nazionali od estere relativa, anche come attività preparatoria, ad operazioni di guerra o comunque da esse occasionata) e della <> (sicché la morte o l'invalidità devono risultare essere state determinate da <> riportate a causa od in occasione di azioni belliche);

che comunque l'attività di sminamento, svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, dà luogo in ogni caso all'ordinaria tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero all'equo indennizzo;

che infatti l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 (Bonifica dei campi minati) espressamente prevede che l'assicurazione obbligatoria è a carico dello Stato e contempla altresì una facoltà di opzione tra pensione di guerra e rendita a carico dell'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ove concorrenti; opzione peraltro già prevista in precedenza dall'art. 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196 (Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili);

che all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento anche la successiva disciplina dell'attività di sminamento posta sia dall'art. 9 del d. lgs. C. p. S. 1° novembre 1947, n. 1768 (Modificazioni ed aggiunte al d. lgs. lgt. 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati), che dall'art. 3 del d. lgs. C. p. S. 1° novembre 1947, n. 1815 (Estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del d. lgs. lgt. 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso);

che pertanto l'opera di sminamento alle dipendenze o per conto dell’autorità statale costituisce un'attività che da una parte si giova della speciale tutela del trattamento pensionistico di guerra nell'ipotesi di lesioni causate da <> di ordigni bellici, e dall’altra partecipa della tutela generale prevista dalla stessa disposizione censurata in favore dei soggetti civili non militarizzati;

che comunque la medesima opera di sminamento – in quanto svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato - è parimenti tutelata nel caso di insorgenza di una malattia professionale non causata dallo <> di ordigni bellici, ma non di meno legata con nesso di causalità all'attività lavorativa, come verificatosi – secondo la Corte rimettente – nella fattispecie al suo esame;

che quindi non sussiste affatto, sotto alcun profilo, la carenza di tutela assunta dalla Corte rimettente a fondamento della censura di violazione del principio di eguaglianza;

che conseguentemente la sollevata questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d. P. R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.