Ordinanza n. 359/2002

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ORDINANZA N. 359

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                                                 Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                                                    Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                                             “

- Valerio                        ONIDA                                                              “

- Carlo                           MEZZANOTTE                                                “

- Fernanda                     CONTRI                                                            “

- Guido                         NEPPI MODONA                                            “

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                                                     “

- Annibale                     MARINI                                                            “

- Franco                         BILE                                                                  “

- Giovanni Maria           FLICK                                                               “

- Francesco                    AMIRANTE                                                      “

- Ugo                             DE SIERVO                                                      “

- Romano                      VACCARELLA                                               “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 2001 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sul reclamo proposto ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 12, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) avverso un provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei relativi compensi, con ordinanza in data 4 ottobre 2001 ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), “nella parte in cui prevedono l’automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale”;

che, ad avviso del remittente le disposizioni censurate, le quali prevedono che, nell’ambito dei procedimenti relativi ai decreti di espulsione amministrativa, “lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato”, pur nella equivocità della dizione utilizzata, debbono essere interpretate nel senso che con esse il legislatore abbia inteso riferirsi alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato di cui alla legge n. 217 del 1990, come confermato dal tenore dei successivi articoli 3 e 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e dal contenuto della sentenza n. 105 del 2001 di questa Corte;

che, tuttavia, secondo il giudice a quo, gli articoli 3 e 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 andrebbero disapplicati, in quanto, subordinando l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla ricorrenza dei presupposti di cui alla legge n. 217 del 1990, si porrebbero in contrasto con le disposizioni censurate, di cui costituiscono regolamento attuativo, disposizioni che non prevederebbero la sussistenza di tali presupposti e sancirebbero l’ammissione automatica e generalizzata dello straniero al beneficio;

che i citati articoli 11 della legge n. 40 del 1998 e 13 del decreto legislativo n. 286 dello stesso anno violerebbero l’articolo 3 della Costituzione, in quanto determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stranieri destinatari di provvedimento di espulsione amministrativa, ammessi in modo generalizzato ed automatico al patrocinio a spese dello Stato, e i cittadini italiani e gli stranieri sottoposti a procedimento penale, il cui accesso al patrocinio a spese dello Stato è invece condizionato alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge n. 217 del 1990;

che le disposizioni censurate contrasterebbero con l’articolo 3 della Costituzione anche per l’ulteriore profilo che, mentre nel procedimento penale l’ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato è subordinata, a seguito della sentenza n. 219 del 1995 di questa Corte, ad una vera e propria attestazione dell’autorità consolare circa la veridicità delle dichiarazioni contenute nella relativa istanza, nel procedimento di cui al decreto di espulsione l’ammissione dello straniero a tale beneficio sarebbe addirittura svincolata dall’onere di allegazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3 della legge n. 217 del 1990;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che, secondo la difesa erariale, le disposizioni censurate andrebbero interpretate “in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale di Milano e, soprattutto, in modo non contrastante con i parametri costituzionali”;

che, in particolare, il riferimento all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non dovrebbe essere inteso come ammissione generalizzata ed automatica degli stranieri a tale patrocinio, ma come “richiamo e rinvio alla disciplina dell’istituto, ivi comprese pertanto le disposizioni relative alle condizioni di ammissibilità ed accoglibilità della relativa istanza di ammissione previste dalla legge n. 217 del 1990”, come confermato dal combinato disposto degli articoli 3, comma 4, e 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che prevedono espressamente la subordinazione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla sussistenza dei presupposti indicati dalla citata legge n. 217 del 1990.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è stato emanato e pubblicato nel supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 15 giugno 2002 (n. 126/L) il decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), il quale, all’articolo 299, ha disposto dalla data della sua entrata in vigore (1° luglio 2002) l’abrogazione, tra numerose altre, di una delle disposizioni censurate, e cioè dell’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, limitatamente alle parole “è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e”;

che l’art. 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002 ha dettato una nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel “processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti al giudice remittente, perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2002.