SENTENZA
N. 355
ANNO 2002
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA “
-
Valerio ONIDA “
-
Carlo MEZZANOTTE “
-
Fernanda CONTRI “
-
Guido NEPPI
MODONA “
-
Piero Alberto CAPOTOSTI “
-
Annibale MARINI “
-
Franco BILE “
-
Giovanni Maria FLICK “
-
Francesco AMIRANTE “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale), promosso con ordinanza emessa l’8 marzo 2001 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Liguria, iscritta al n. 964 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti l’atto di costituzione della parte privata del giudizio
principale nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 aprile 2002 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l’avvocato Federico Sorrentino per la parte privata del
giudizio principale e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1. ¾ Il Tribunale amministrativo regionale per la
Liguria, dovendo decidere su due ricorsi diretti ad ottenere, l’uno,
l’annullamento del provvedimento del Comune di Genova con il quale era stata
respinta la richiesta di autorizzazione alla installazione di un impianto
pubblicitario su un sottoponte ferroviario sito in quel Comune, presentata nel
1995, e, l’altro, l’annullamento della ordinanza dirigenziale con la quale era
stata disposta la rimozione del predetto impianto, ha sollevato, in riferimento
all’articolo 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale).
La disposizione censurata
stabilisce che “il Comune non dà corso alle istanze per l’installazione di
impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati
adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può
autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione del
regolamento comunale e del piano generale previsti dall’art. 3”.
Ad avviso del remittente,
alla luce della normativa vigente, il diniego opposto dal Comune di Genova alla
richiesta di autorizzazione alla installazione dell’impianto pubblicitario sul
sottopasso ferroviario, motivato con il rilievo che “non sono assentibili
impianti come quello richiesto fino all’approvazione del piano generale degli impianti
previsto dall’art. 3 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507”, sarebbe giustificato,
dal momento che tale piano è stato adottato dal Comune di Genova con
deliberazione in data 30 luglio 1998, successivamente, quindi, alla data di
presentazione della richiesta di autorizzazione. Del resto, prosegue il
remittente, trattandosi di impianto ubicato in ambito ferroviario e comunque
visibile dalla pubblica via, non potrebbe dubitarsi della necessità
dell’autorizzazione comunale, la quale è condizionata al rispetto di tutte le
condizioni relative al tipo di pubblicità considerato, ivi comprese quelle
poste dall’art. 36, comma 8.
Della legittimità
costituzionale di tale disposizione, peraltro, dubita il giudice a quo, giacché la stessa, non
prevedendo, a differenza di quanto dispone il comma 2 dell’art. 36 del medesimo
decreto legislativo per l’adozione del regolamento comunale, il termine entro
il quale il Comune deve provvedere alla adozione del piano generale degli
impianti pubblicitari, avrebbe l’effetto di comprimere in maniera indeterminata
nel tempo e non correlata ad alcun pubblico interesse (la cui tutela
militerebbe, anzi, per una sollecita entrata in vigore del piano), la libera
iniziativa economica.
2. ¾ Si è costituta nel presente giudizio la
parte privata del giudizio principale e ha chiesto l’accoglimento della
questione.
La difesa della parte
privata sostiene che la disposizione censurata, in quanto prevede che una
attività economica, subordinata ad autorizzazione, possa essere interdetta, non
perché esercitata in violazione di altri interessi costituzionali meritevoli di
tutela, ma soltanto perché l’amministrazione non abbia approvato il piano degli
impianti, contrasterebbe con l’art. 41 della Costituzione. Infatti, al cospetto
di altri interessi, anche pubblici, che non ricevono pari tutela in
Costituzione, non dovrebbe essere l’interesse del privato allo svolgimento
dell’attività economica ad assumere valenza recessiva. A questo proposito, la
difesa privata ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
l’iniziativa economica privata può essere sì limitata, ma solo in ragione di
interessi di ordine superiore, economici o sociali, che assumono rilievo a
livello costituzionale, restando in ogni caso decisivo il necessario e
ragionevole bilanciamento che il legislatore operi tra questa e gli interessi
nel caso concreto confliggenti (sentenza n. 393 del
2000).
Nella fattispecie in esame,
ci si troverebbe invece di fronte ad una situazione di vero e proprio blocco
dell’attività economica: non si tratterebbe, quindi, di una mera compressione
dell’attività, ma della totale esclusione della possibilità di esercizio della
attività stessa per un periodo non predeterminato. In ciò, dovrebbe ravvisarsi
una lesione del generale principio di proporzionalità, il quale non
consentirebbe in alcun caso che la compressione di una situazione soggettiva si
spinga oltre quanto strettamente necessario per tutelare gli interessi
considerati, sino a imporre una restrizione all’attività economica che risulti
assoluta e protratta per un tempo illimitato, o il cui termine non sia
configurato come perentorio e di durata ragionevole, ma sia lasciato
all’arbitrio dell’amministrazione.
Pur non negando che
l’attività di installazione di impianti pubblicitari possa essere sottoposta al
controllo da parte dell’ente locale al fine del rispetto dei valori urbanistici
(estetici, ambientali e di decoro dell’assetto urbano) cui esso è preposto, né
che l’esercizio di tale potere possa, a sua volta, essere oggetto di una
pianificazione comunale, in modo da offrire all’ente locale parametri obiettivi
per i suoi interventi e al privato criteri di orientamento per la propria
attività, la parte privata conclude affermando che l’omessa approvazione
dell’atto di pianificazione non potrebbe mai precludere un’attività economica
di per sé non rientrante nei divieti di cui all’art. 41, secondo comma, Cost.,
ma oggetto di disciplina ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
3. ¾ E’ intervenuto nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto, in primo luogo, che la questione sia
dichiarata inammissibile, dal momento che con essa si solleciterebbe un
intervento additivo consistente nella determinazione di un termine da
introdurre nell’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 507 del 1993, e cioè lo
svolgimento di una funzione che sarebbe propria del legislatore in
considerazione degli interessi pubblici che lo stesso remittente riconosce
esistenti e meritevoli di tutela.
Nel merito, la questione
sarebbe anche infondata, in quanto proprio l’esistenza di quegli interessi
pubblici darebbe ragione della particolare ponderazione valutativa richiesta ai
Comuni nell’emanazione del provvedimento amministrativo generale nel proprio
ambito territoriale, e giustificherebbe la mancata previsione di un termine
che, del resto, non potrebbe non avere natura ordinatoria.
4. ¾ In prossimità dell’udienza, la parte privata
ha depositato una memoria illustrativa, con la quale insiste per la declaratoria
di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
La difesa richiama in primo
luogo una recente pronuncia della Corte di cassazione, nella quale si afferma
che la pubblicità rientra nella libertà di iniziativa economica privata, che è
tutelata dall’art. 41 Cost.; ciò vorrebbe dire, ad avviso della parte, che essa
è attività economica libera quanto all’iniziativa e che tale resta quando il
suo svolgersi non contrasti con i valori indicati nell’art. 41, secondo comma,
Cost. e nei limiti in cui non sia oggetto di programmazione e controllo (e cioè
di conformazione) imposti da provvedimenti legislativi adottati ai sensi del
terzo comma del medesimo articolo.
Ricorda poi la
giurisprudenza di questa Corte in materia di vincoli di inedificabilità, e in
particolare il principio secondo cui solo entro i limiti della non
irragionevolezza può riconoscersi l’ammissibilità sul piano costituzionale di
proroghe in via legislativa degli stessi, e quella del Consiglio di Stato,
secondo cui l’obbligo della temporaneità dei vincoli urbanistici potrebbe
ritenersi assolto nel caso in cui la legge stabilisca misure di salvaguardia in
attesa dell’emanazione dei piani regolatori, prevedendo misure sostitutive nei
confronti degli enti inadempienti.
Nella sua memoria la parte
privata contesta inoltre l’impostazione difensiva dell’Avvocatura dello Stato,
in quanto non terrebbe conto del fatto che, nella specie, sono coinvolte anche
situazioni soggettive private protette costituzionalmente e che è in
discussione non il potere di pianificazione dell’amministrazione, ma solo
l’effetto che dalla mancata adozione del piano generale deriverebbe, e cioè
l’indefinito protrarsi dell’impedimento all’esercizio dell’attività economica.
Si concretizzerebbe, in tal modo, una ingiustificata lesione della posizione
del privato senza che la responsabilità dell’amministrazione pubblica venga in
alcun modo sanzionata.
La difesa privata ritiene
quindi giustificati gli sforzi interpretativi compiuti da diversi TAR, i quali,
avvertita l’irrazionalità e l’ingiustizia di una disposizione che trasforma un
colpevole ritardo dell’amministrazione nell’attività pianificatoria in un
irreparabile pregiudizio per gli operatori del settore, hanno rifiutato una
interpretazione meramente letterale della disposizione stessa e, richiamando il
dovere di una interpretazione adeguatrice, hanno ritenuto l’esistenza di un
obbligo per l’amministrazione comunale di svolgere l’attività autorizzatoria
anche in mancanza del piano generale degli impianti pubblicitari ovvero hanno
ritenuto applicabile all’adozione di tale piano il medesimo termine stabilito
dall’art. 36, comma 2, per l’adozione del regolamento comunale per la
pubblicità di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 507 del 1993.
Considerato in diritto
1 ¾ Viene all’esame della Corte la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 8, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale), nella parte in cui dispone che il Comune non possa autorizzare
l’installazione di nuovi impianti pubblicitari fino all’approvazione del
regolamento comunale e del piano generale degli impianti previsti dall’art. 3
del medesimo decreto legislativo. Tale disposizione, ad avviso del Tribunale
amministrativo regionale per la Liguria, contrasterebbe con l’art. 41 della
Costituzione, in quanto, non prevedendo alcun termine entro il quale il Comune
deve provvedere all’adozione del piano generale degli impianti pubblicitari - a differenza di quanto dispone il comma 2
dell’art. 36 del citato decreto legislativo per l’adozione del regolamento
comunale - avrebbe l’effetto di
comprimere in maniera indeterminata nel tempo, e non correlata ad alcun
pubblico interesse, la libera iniziativa economica.
La questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria
trae origine dal diniego opposto dal Comune di Genova alla richiesta di
autorizzazione alla installazione di un impianto pubblicitario su un sottoponte
ferroviario sito in quel Comune, diniego motivato con la mancata approvazione,
al momento della domanda, del piano generale degli impianti pubblicitari
previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 507 del 1993.
2. ¾ La questione non è fondata.
Il decreto legislativo n.
507 del 1993, nel dettare la nuova normativa in materia di imposta comunale
sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, ha previsto, all’art.
3, che il Comune, con un apposito regolamento, debba fra l’altro determinare la
quantità e la tipologia degli impianti pubblicitari, le modalità per
ottenere il provvedimento per l’installazione nonché i criteri per la elaborazione del piano generale degli
impianti. Il successivo art. 36, sotto la rubrica norme transitorie, ha poi
fissato al 30 giugno 1994 il termine entro il quale l’anzidetto regolamento
doveva essere approvato (termine prorogato al 30 settembre 1995 dall’art. 1,
comma 9, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349). Il comma 8 dell’art. 36,
oggetto della presente questione di legittimità costituzionale, al fine di
contemperare l’esercizio dell’attività pubblicitaria effettuata mediante la
installazione di cartelloni con l’esigenza di pianificazione degli impianti in
ambito comunale, ha disposto che “il Comune non dà corso alle istanze per
l’installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non
siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
né può autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione del
regolamento comunale e del piano generale previsti dall’art. 3”.
La tutela degli interessi
pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante
l’installazione di cartelloni si articola dunque, nel decreto legislativo n.
507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l’uno, di carattere generale
e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere
rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera casuale, arbitraria e
comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue
caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l’altro, a
contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con
il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle
previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere
soddisfatte.
3. ¾ E’ erronea la premessa interpretativa dalla
quale il remittente procede, secondo cui nell’anzidetta disciplina non sarebbe
previsto un termine entro il quale i Comuni debbano adottare il piano generale
degli impianti, che condiziona, a sua volta, l’adozione dei singoli
provvedimenti autorizzatori.
L’art. 2, commi 2 e 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
applicabile anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di
programmazione, impone alle pubbliche amministrazioni l’onere di determinare,
per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve essere
concluso, quando non siano la legge o il regolamento a stabilire tale termine.
Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non operino questa scelta, nella
quale la durata del procedimento può essere commisurata alla sua maggiore o
minore complessità, il termine è di trenta giorni, decorrenti dall’inizio
d’ufficio del procedimento o dal momento del ricevimento della domanda, se il
procedimento è a iniziativa di parte.
Nella specie, il dovere
della amministrazione comunale di dotarsi del piano generale degli impianti
pubblicitari è divenuto operante nel momento in cui è stato approvato il
regolamento di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993; né
risulta che l’amministrazione, avvalendosi del potere attribuitole dal
richiamato art. 2 della legge n. 241 del 1990, abbia stabilito il termine entro
il quale dovesse essere adottato il piano degli impianti concernente anche la
cosiddetta pubblicità ferroviaria, vale a dire quella che si effettua in ambito
ferroviario mediante l’installazione di impianti pubblicitari visibili dalla
pubblica via. E’ quindi applicabile il terzo comma dell’articolo 2 della legge
n. 241 del 1990, che in via suppletiva pone a carico della pubblica
amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro trenta giorni,
trascorsi i quali la medesima pubblica amministrazione è inadempiente.
Questa Corte, attenendosi
peraltro alla chiara lettera della legge n. 241 del 1990, ha già affermato che
il termine di trenta giorni, stabilito in via suppletiva e in una misura tale
da sollecitare l’amministrazione a provvedere, riguarda ogni tipo di
procedimento, sia ad iniziativa d’ufficio che di parte, “a prescindere
dall’efficacia ampliativa o restrittiva della sfera giuridica dei destinatari
dell’atto” (sentenza n. 262 del 1997). Nella stessa sentenza ha altresì
precisato che la mancata osservanza del termine a provvedere non comporta la
decadenza dal potere, ma vale a connotare in termini di illegittimità il
comportamento della pubblica amministrazione, nei confronti del quale i
soggetti interessati alla conclusione del procedimento possono insorgere
utilizzando, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi
che l’ordinamento appresta in via generale in simili ipotesi (dal risarcimento
del danno all’esecuzione del giudicato che abbia accertato l’inadempienza della
pubblica amministrazione).
4. ¾ Il fatto che nel quadro normativo poc’anzi
delineato sia comunque individuabile un termine entro il quale il Comune deve
dotarsi del piano generale degli impianti e non resti senza sanzione
l’eventuale inadempienza, consente di concludere che al diritto di iniziativa
economica è assicurata una protezione adeguata e pertanto di escludere che i
privati possano essere autorizzati alla installazione di cartelli pubblicitari
in mancanza di pianificazione territoriale. L’opposta opinione comporterebbe la
completa vanificazione di quel livello generale di tutela degli svariati interessi
pubblici sui quali questo tipo di attività potenzialmente incide, livello che
costituisce il tratto caratterizzante della disciplina censurata. Essa, lungi
dal contrastare con l’art. 41 della Costituzione, introduce nei confronti
dell’iniziativa economica un limite non irragionevole, preordinato com’è alla
salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali
l’ambiente, l’arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità.
Per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo
36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento
all’articolo 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
la Liguria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 luglio
2002.