Ordinanza n. 325/2002

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ORDINANZA N.325

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                     Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                       Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                  "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto             CAPOTOSTI                                     "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                       "

- Giovanni Maria          FLICK                                                "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di Sondrio con ordinanze del 27 aprile 2001 e del 19 settembre 2001, iscritte al n. 910 e al n. 948 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 e n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 27 aprile 2001 (r.o. n. 910 del 2001) il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice;

che il Tribunale, a seguito dell'opposizione della difesa dell'imputato all'audizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni rese da un teste nel corso delle indagini preliminari, ha sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità, in quanto la norma censurata avrebbe "sostanzialmente ripristinato" il divieto per gli appartenenti alla polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni ricevute da testimoni oggetto dell'obbligo di documentazione mediante verbalizzazione, già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 24 del 1992, e sarebbe quindi affetta dai medesimi vizi rilevati dalla Corte con la citata sentenza;

che infatti, non essendo prevista dall'art. 197 cod. proc. pen. l'incompatibilità a testimoniare degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed essendo assurdo ritenere che tali soggetti siano meno affidabili di un "testimone comune", non vi sarebbe ragione di inibire solo ad essi la testimonianza indiretta, tanto più ove si consideri che analogo divieto non è invece previsto per gli investigatori privati abilitati all'espletamento di indagini difensive;

che le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 24 del 1992 non potrebbero dirsi travolte per effetto del nuovo art. 111 Cost., dal quale non discenderebbe affatto la necessità di vietare agli appartenenti alla polizia giudiziaria la testimonianza indiretta, che non incide né sul principio di oralità, né su quello del contraddittorio, in quanto il teste può essere sempre sottoposto a esame e a controesame;

che analoga questione di costituzionalità dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., è stata sollevata con ordinanza del 19 settembre 2001 dal Tribunale di Sondrio (r.o. n. 948 del 2001);

che, in punto di rilevanza, il rimettente - premesso che in dibattimento uno dei testi escussi aveva negato di aver reso dichiarazioni in relazione ad "alcune circostanze", trasfuse invece nel verbale redatto ex art. 357, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. e utilizzato dal pubblico ministero per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 dello stesso codice - rileva che la disposizione censurata impedisce "l'esame e l'approfondimento della veridicità di tali circostanze" mediante l'escussione dell'ufficiale di polizia giudiziaria verbalizzante;

che la norma censurata sarebbe affetta dagli stessi vizi di incoerenza e irragionevolezza che avevano determinato la declaratoria di incostituzionalità della analoga disposizione previgente, e ciò tanto più quando "l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità" o nelle ipotesi, non infrequenti nella pratica, in cui venga omessa la "documentazione dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto";

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, mediante integrale richiamo all'atto d'intervento depositato nel giudizio instaurato con ordinanza n. 514 del r.o. del 2001, deciso con la sentenza n. 32 del 2002, che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che entrambi i rimettenti dubitano, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice;

che ad avviso dei rimettenti la disciplina censurata, vietando la testimonianza indiretta degli appartenenti alla polizia giudiziaria, li discriminerebbe ingiustificatamente rispetto ai testimoni "comuni" e agli investigatori privati abilitati all'espletamento di indagini difensive e sarebbe ancor più irragionevole quando l'esame dei testimoni-fonte risulti impossibile o l'attività svolta non sia stata ritualmente documentata;

che, investendo le questioni la medesima norma in riferimento allo stesso parametro costituzionale, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione questa Corte ha esaminato questioni analoghe, sollevate sulla base di argomentazioni che traevano anch'esse spunto da quelle svolte nella sentenza n. 24 del 1992, dichiarando non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni (sentenza n. 32 del 2002) e manifestamente infondata la medesima questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 Cost. (ordinanze n. 292 e n. 293 del 2002);

che in dette pronunce questa Corte ha rilevato come, rispetto al momento in cui tale sentenza era stata emessa, è profondamente mutato "il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella formazione della prova";

che tale previsione costituzionale, con la quale "il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio", esprime una generale regola di esclusione probatoria, in base alla quale nessuna dichiarazione raccolta unilateralmente durante le indagini può essere utilizzata come prova del fatto in essa affermato, se non nei casi eccezionali, contemplati dal quinto comma dell'art. 111 Cost., di consenso dell’imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva di formazione della prova in contraddittorio e di provata condotta illecita;

che, nell'ambito della disciplina attuativa di tale principio, il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria previsto dalla norma censurata è volto ad evitare che dichiarazioni assunte unilateralmente possano surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio ed è coerente con la regola dettata dall'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., che mira a preservare la fase del dibattimento "da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari" (v. ordinanza n. 36 del 2002);

che anche la censura concernente la supposta irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina impugnata e quella prevista per gli investigatori privati autorizzati, ex art. 327-bis, comma 3, cod. proc. pen., all'espletamento di indagini difensive, è stata già ritenuta infondata da questa Corte, che ha osservato, "da un lato, che il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è coerente con il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e, dall'altro, che interpretazioni della disciplina dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati che consentissero di aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, Cost." (sentenza n. 32 del 2002);

che, infine, la disciplina censurata, finalizzata ad evitare l'elusione del contraddittorio ed essa stessa espressione di un principio assunto a regola costituzionale, non può ritenersi affetta da incoerenza e irragionevolezza neppure nelle ipotesi, menzionate nella sentenza n. 24 del 1992 e richiamate da uno dei rimettenti, in cui "l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità";

che, rispetto al momento in cui è intervenuta la sentenza n. 24 del 1992, è infatti significativamente mutato - per effetto delle modifiche legislative intervenute a far data dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - anche "il sistema delle norme che disciplinano l'attività investigativa della polizia giudiziaria e il regime della lettura degli atti irripetibili" (sentenza n. 32 del 2002);

che tale regime consente ora di dare lettura, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. e nel rispetto dei principi enunciati nel quarto e quinto comma dell'art. 111 Cost., degli atti assunti dalla polizia giudiziaria quando la formazione della prova in dibattimento è divenuta impossibile per fatti o circostanze imprevedibili;

che nella medesima ottica deve essere quindi apprezzata l'innovazione al testo originario dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. introdotta dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, secondo cui la testimonianza indiretta non è vietata negli "altri casi", e cioè quando non ha per oggetto informazioni che sono, o dovrebbero essere, consacrate in verbali;

che in tali situazioni, "non presentandosi l'esigenza di evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria" di cui all'art. 111, quarto comma, Cost., "non sussiste alcun profilo di irragionevolezza nella disciplina che consente […] di applicare le regole generali in tema di testimonianza indiretta" (sentenza n. 32 del 2002);

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le richiamate pronunce, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di Sondrio, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2002.