Ordinanza n. 310/2002

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ORDINANZA N.310

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                     Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                       Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                  "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                       "

- Giovanni Maria          FLICK                                                "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e dell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto da Bragagnolo Palma contro l’Ufficio IVA di Padova ed altro, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2001.

  Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 luglio 2000 - 25 gennaio 2001, la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui esclude dalle norme applicabili al processo tributario l’art. 373 del codice di procedura civile, nonchè – "ove si ritenga il predetto decreto legislativo corretta attuazione della legge di delega" – dell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);

che, ad avviso del rimettente, la limitazione della tutela cautelare, nel processo tributario, al primo grado di giudizio, stabilita dagli artt. 47, comma 4, e 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si porrebbe in contrasto - a fronte dell’estensione dei poteri cautelari attribuiti al giudice di secondo grado, nella giurisdizione ordinaria ed in quella amministrativa - con il criterio di ragionevolezza;

che la questione, sotto tale profilo, sarebbe diversa da quella dichiarata non fondata, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza n. 165 del 2000;

che l’esclusione di qualsiasi potestà cautelare in capo al giudice tributario di secondo grado non sarebbe d’altro canto imposta, secondo lo stesso rimettente, dal citato art. 30, lettera h), della legge n. 413 del 1991, in quanto tale norma, nel fissare quale criterio direttivo un’efficacia temporale del provvedimento di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato limitata al solo giudizio di primo grado, non precluderebbe espressamente l’impugnabilità del provvedimento di sospensione nè tanto meno inibirebbe l’attribuzione al giudice di seconda istanza del potere di sospendere la propria sentenza, in pendenza di ricorso per Cassazione;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

che l’Avvocatura ricorda come la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia stata dichiarata non fondata con sentenza n. 165 del 2000 e manifestamente infondata con ordinanza n. 325 del 2001;

che la questione sarebbe ugualmente infondata – secondo la parte pubblica – anche con riferimento al principio di ragionevolezza, che il rimettente ritiene non pregiudicato dalle richiamate pronunce;

che una volta affermata, infatti, l’inesistenza di un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, la differenziata ampiezza dei poteri cautelari attribuiti al giudice tributario rispetto a quello civile o amministrativo troverebbe la propria non irragionevole giustificazione nella necessità del contemperamento tra il diritto del cittadino e la preminente esigenza pubblica di assicurare il flusso delle entrate tributarie e dunque nella peculiare natura delle controversie oggetto del processo tributario;

che nella valutazione riguardo alla ragionevolezza della disposizione dovrebbe, d’altro canto, tenersi conto, secondo l’Avvocatura, dell’esistenza, nel sistema del contenzioso tributario, di un articolato meccanismo di pagamento frazionato del tributo in pendenza del processo (art. 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992), costituente una forma di parziale sospensione ope legis dell’atto impugnato.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ed eventualmente dell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui dette norme precluderebbero l’applicazione, nel processo tributario, dell’art. 373 del codice di procedura civile;

che risulta peraltro dall’ordinanza di rimessione che il Presidente del collegio, con decreto, ha sospeso provvisoriamente gli effetti della sentenza "ai sensi dell’art. 373 comma 2°, ultimo inciso, c.p.c.";

che inoltre la stessa Commissione tributaria rimettente, nel sospendere il giudizio ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha disposto che il contribuente presti cauzione, "ai sensi dell’art. 373 comma primo del codice di procedura civile";

che tali provvedimenti, adottati in applicazione dell’art. 373 del codice di procedura civile, si pongono in palese ed insanabile contrasto con la premessa interpretativa della inapplicabilità al processo tributario della suddetta norma, sulla quale il rimettente fonda la questione di legittimità costituzionale;

che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e dell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2002.