Ordinanza n. 302/2002

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ORDINANZA N. 302

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                     Presidente

- Massimo                     VARI                               Giudice

- Riccardo                     CHIEPPA                              "

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                  "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Giovanni Maria          FLICK                                                "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dell’art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 2001 dalla Corte dei conti, sezione centrale di controllo, in sede di esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del decreto interministeriale 18 febbraio 2000, iscritta al n. 890 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione centrale di controllo, con ordinanza del 12 luglio 2001 (depositata il successivo 5 ottobre), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 117 della Costituzione, dell’art. 3-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dell’art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie);

che in punto di fatto il giudice a quo premette che, in esito alla procedura di controllo preventivo di legittimità sul decreto interministeriale 18 febbraio 2000 (Figura professionale dell’operatore socio-sanitario e ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione), essa sezione aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, per sospetta violazione degli artt. 76 e 117 della Costituzione, questione decisa da questa Corte, con l’ordinanza n. 203 del 2001, nel senso della restituzione degli atti al giudice remittente, in considerazione dello ius superveniens costituito dall’art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e dall’art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

che la Corte dei conti, nel procedere ad un nuovo esame della questione, rileva che le due norme in ultimo citate – prevedendo in via di normazione primaria il ricorso ad un regolamento cui l’impugnato art. 3-octies, comma 5, del d. lgs. n. 502 del 1992 fa riferimento in assenza di un’apposita disposizione nella legge delega 30 novembre 1998, n. 419 – implicano che la censura a suo tempo proposta per violazione dell’art. 76 Cost. debba ritenersi venuta meno;

che per il remittente altrettanto non può dirsi, invece, in relazione a quella concernente l’art. 117 Cost., perchè affidare ad un decreto interministeriale il compito di definire gli ordinamenti didattici delle figure professionali operanti nell’area socio-sanitaria si risolve in una lesione delle competenze tra Stato e Regione di cui al menzionato parametro;

che lo strumento regolamentare sarebbe, in presenza di una riserva di legge, assolutamente insufficiente, a tal punto che la Corte dei conti ritiene che potrebbe eventualmente essere oggetto di ulteriore dubbio di legittimità costituzionale, peraltro non esplicitamente proposto a questa Corte, anche l’art. 12, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il quale fa salve le disposizioni contenute nell’art. 3-octies del d. lgs. n. 502 del 1992, e perciò anche quelle di cui al comma 5 impugnato;

che in relazione, poi, ai dubbi di legittimità costituzionale riguardanti l’art. 1, comma 2, seconda parte, della legge n. 42 del 1999, il giudice a quo si limita ad osservare che "rimane impregiudicato il quesito posto con la precedente ordinanza";

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano ritenute l’una manifestamente inammissibile e l’altra manifestamente infondata, ovvero che la Corte provveda preliminarmente alla restituzione degli atti in relazione alla modifica dell’art. 117 Cost. disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, é stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente modificato l’art. 117 Cost., invocato come parametro nel giudizio a quo;

che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare l’intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione centrale di controllo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2002.