Ordinanza n. 292/2002

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ORDINANZA N.292

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                                    RUPERTO                     Presidente

- Riccardo                                 CHIEPPA                       Giudice

- Gustavo                                  ZAGREBELSKY                  "

- Valerio                                    ONIDA                                  "

- Carlo                                       MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                                 CONTRI                                "

- Guido                                     NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto                         CAPOTOSTI                                     "

- Annibale                                 MARINI                                "

- Franco                                     BILE                                      "

- Giovanni Maria                      FLICK                                               "

- Francesco                                AMIRANTE                          "

- Ugo                                         DE SIERVO                          "

- Romano                                  VACCARELLA                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dalla Corte di assise di Potenza con ordinanza del 28 giugno 2001, iscritta al n. 779 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 28 giugno 2001 la Corte di assise di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 1° marzo 2001, n. 63;

che il rimettente premette che in dibattimento alcuni imputati in procedimento connesso si erano avvalsi della facoltà di non rispondere ex art. 210, comma 4, cod. proc. pen., mentre gli ufficiali di polizia giudiziaria che nella fase delle indagini preliminari avevano raccolto le dichiarazioni da loro rese quando non erano ancora indagati non avevano potuto riferire sul contenuto di tali dichiarazioni per il divieto sancito dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen.;

che, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 195, comma 4, e 500 cod. proc. pen. sarebbero in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento introdotta dal divieto della testimonianza de relato per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, "ritenuti, evidentemente, meno affidabili delle altre persone, cui parimenti é conferita la capacità di testimoniare, ciò in contrasto, peraltro, anche con l'impostazione della Corte costituzionale, espressa nella sentenza n. 24 del 1992";

che la disciplina dettata dalle disposizioni censurate violerebbe inoltre l'art. 24 Cost., e segnatamente il diritto di difesa della persona offesa dal reato, "che ha il sicuro e qualificato interesse a pervenire al raggiungimento della verità"; l'art. 25 Cost., dal quale discende la necessità che la verità processuale sia aderente alla verità storica; l'art. 111 Cost., che pone il principio di parità tra accusa e difesa, nel contraddittorio tra le parti; l'art. 112 Cost., che finalizza l'obbligatorietà dell'azione penale "all'accertamento necessario ed effettivo delle responsabilità penali";

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, riportandosi all'atto di intervento depositato nel giudizio promosso con ordinanza n. 514 del r.o. del 2001 e deciso con la sentenza n. 32 del 2002.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione non emerge alcuna indicazione che consenta di individuare gli specifici profili di incostituzionalità relativi all'art. 500 cod. proc. pen., evocato, tra l'altro, nella sua globalità, senza ulteriori precisazioni;

che, lamentando la rimettente l'impossibilità di acquisire i verbali delle precedenti dichiarazioni rese da imputati in procedimento connesso che si sono avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere loro riconosciuta dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., la situazione processuale rappresentata sembrerebbe peraltro regolata dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.;

che il difetto di adeguata motivazione sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza comporta la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale riferita all'art. 500 cod. proc. pen.;

che, per quanto attiene all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., con la sentenza n. 32 del 2002, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., questioni analoghe sollevate sulla base di argomentazioni che traevano anch'esse spunto da quelle svolte nella sentenza n. 24 del 1992, rilevando come, rispetto al momento in cui tale sentenza era stata emessa, "é profondamente mutato non solo il sistema delle norme che disciplinano l'attività investigativa della polizia giudiziaria e il regime della lettura degli atti irripetibili, ma, ciò che più conta, il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella formazione della prova";

che, nell'ambito della disciplina attuativa di tale principio, il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria previsto dalla norma censurata é volto ad evitare che dichiarazioni unilateralmente raccolte nel corso delle indagini preliminari possano surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio;

che la disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità é coerente con la regola di esclusione probatoria dettata dall'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari "possono essere utilizzate ai fini della credibilità del teste", ma non come prova dei fatti in esse affermati (v. ordinanza n. 36 del 2002), salvi i casi specificamente considerati dai commi 4, 6 e 7 del medesimo articolo, nonchè dall'art. 512 cod. proc. pen.;

che tali rilievi valgono anche per le ulteriori censure prospettate in riferimento agli artt. 24, 25, 111 e 112 Cost., con le quali il giudice a quo lamenta, in sostanza, la perdita di elementi di conoscenza e il nocumento che ne conseguirebbe per l'accertamento della verità;

che infatti la norma censurata, essendo finalizzata ad evitare l'elusione del contraddittorio nella formazione della prova, é essa stessa espressione di un principio assunto a regola costituzionale;

che per la parte riferita all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2002.