Ordinanza n. 287/2002

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ORDINANZA N. 287

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI               

- Giovanni Maria FLICK                    

- Francesco AMIRANTE                   

- Ugo DE SIERVO                            

- Romano VACCARELLA                           

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge, nonchè della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della medesima legge, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2001 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Hilole Ahmed Moallim e Filippini Marco, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 26 aprile 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e, conseguentemente, degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge, "nella parte in cui l’art. 79 non limiti il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze";

che il medesimo Tribunale ha inoltre sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 392 del 1978, "nella parte in cui i citati articoli non prevedano che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell’erario";

che, ad avviso del rimettente, i limiti alla proprietà e alla libertà contrattuale sarebbero legittimi solo se diretti a rimediare alla carenza di offerta di alloggi e alla debolezza contrattuale della categoria dei conduttori;

che, tuttavia, qualora il conduttore corrisponda regolarmente il canone pattuito in misura superiore a quella legale, dimostrando per ciò solo di non essere in posizione di debolezza, verrebbero meno quelle ragioni di tutela in base alle quali si giustifica la legittimità costituzionale delle norme cogenti contenute nella legge n. 392 del 1978 e l’eventuale ordine del giudice, di ripristinare l’equo canone per il periodo nel quale non é stato rispettato, non sarebbe più funzionale alle anzidette ragioni di tutela;

che nella materia delle locazioni, mentre si giustifica la scelta del legislatore di imporre un regime di blocco degli sfratti in una situazione di carenza di abitazioni, non sarebbe invece giustificabile il sacrificio conseguente all’imposizione di un canone di locazione inferiore alle condizioni di mercato, il quale graverebbe solo sui proprietari di abitazioni, anzichè sulla collettività e quindi sull’erario;

che pertanto non solo l’art. 79 ma anche gli artt. da 12 a 25 della legge sull’equo canone sarebbero illegittimi per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, poichè non prevedono che la differenza tra equo canone e canone di mercato sia posta a carico dell’erario;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità della questione per mancanza di qualsiasi indicazione sulla sua rilevanza e nel merito la infondatezza della medesima.

Considerato che l’ordinanza di rimessione é gravemente carente sotto più profili;

che difetta sia la descrizione degli elementi della fattispecie all’esame del giudice a quo sia la motivazione sulla rilevanza delle questioni;

che anche la motivazione circa la non manifesta infondatezza é priva dei necessari requisiti di chiarezza, risultando confusamente prospettate plurime censure di incostituzionalità che investirebbero numerose norme della legge sull’equo canone;

che per le anzidette ragioni le questioni sono manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nonchè della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Genova con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2002.