Ordinanza n. 281/2002

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ORDINANZA N.281

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2736, n. 2, codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 2001 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nel procedimento civile vertente tra Polito Giovanna e Spera Antonella, iscritta al n. 932 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con ordinanza emessa il 21 settembre 2001, ha sollevato, in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2736, n. 2, cod. civ. in quanto, prevedendo il giuramento suppletorio, consentirebbe la decisione della controversia attraverso un intervento del giudice nella dialettica processuale che farebbe dipendere il giudizio dal comportamento di una parte e si risolverebbe in un vantaggio di quest’ultima in pregiudizio dell’altra, in assenza di un criterio limitativo della discrezionalità del deferimento, oltretutto in una situazione storica di attenuazione del vincolo morale derivante dal giuramento;

che, a parere del giudice remittente, quanto si é detto si verificherebbe senza che le esigenze di speditezza del giudizio giustifichino l’asserito vulnus della parità delle armi tra le parti del processo e della terzietà e imparzialità del giudice garantite dalle norme costituzionali invocate come parametro;

che, pur dando atto della sentenza n. 83 del 1972, con la quale questa Corte verificò in positivo la compatibilità dell’istituto del giuramento suppletorio con i principi di eguaglianza e di difesa, il giudice a quo auspica una revisione di detto orientamento alla luce dei nuovi principi introdotti dall’art. 111 Cost. nella versione conseguente alla modifica di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;

che inoltre, secondo il remittente, l’esigenza della ragionevole durata del processo sarebbe un principio recessivo rispetto alle fondamentali garanzie e della imparzialità del giudice e della parità delle parti processuali.

Considerato che l’ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie sub iudice;

che la motivazione della rilevanza della questione, contenuta nella suddetta ordinanza, appare, nella descritta situazione, del tutto carente limitandosi il remittente ad affermare al riguardo che "non appare possibile accogliere la domanda riconvenzionale spiegata, se non sulla base delle risultanze del giuramento prestato, per non essere le altre emergenze istruttorie all’uopo idonee";

che una simile ordinanza é inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis ordinanze n. 118 del 2002, n. 43 del 2001, nn. 396 e 139 del 2000),

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2736, n. 2, cod. civ., sollevata, in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con ordinanza emessa il 21 settembre 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2002.