Ordinanza n. 279/2002

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ORDINANZA N. 279

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Giovanni Maria FLICK                    

- Francesco AMIRANTE                   

- Ugo DE SIERVO                 

- Romano VACCARELLA                

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal Tribunale di Savona nel procedimento disciplinare nei confronti di Motta Enzo, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) nella parte in cui determina, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari;

che il Tribunale rimettente é investito dell'esame di un procedimento disciplinare riguardante un notaio nel quale procedimento "non si ravvisano elementi che impongano con evidenza assoluta l'immediata esclusione degli addebiti contestati";

che il giudice a quo osserva che le sanzioni previste dalle legge notarile sono assolutamente inadeguate e violano sia il principio di eguaglianza che quello di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.;

che il rimettente ricorda che l'art. 138-bis della stessa legge, introdotto dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), ha previsto a carico dei notai, in caso di violazione delle norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese, sanzioni pecuniarie da lire un milione a lire trenta milioni, determinando così "una evidente disparità nel trattamento sanzionatorio ed una contraddizione intrinseca, in un unico contesto di previsioni sanzionatorie, tra valori attuali e valori sostanzialmente azzerati";

che, sempre secondo il Tribunale di Savona, essendo il notaio un pubblico ufficiale che esercita una funzione in nome e per conto dello Stato, la norma impugnata viola anche l'art. 54 Cost., il quale stabilisce che "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore", poichè prevede una sanzione irrisoria palesemente inidonea a garantire una qualsiasi efficace e decorosa disciplina della professione;

che il rimettente, ricordato che l'esiguità delle sanzioni le renderebbe, nei fatti, inidonee a qualsiasi funzione deterrente, ravvisa nella disposizione impugnata una violazione anche dell'art. 97 Cost., essendo le citate sanzioni contrarie al buon andamento di funzioni pubbliche esercitate da privati, come sono quelle notarili;

che é intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione manifestamente inammissibile o manifestamente infondata;

che l'Avvocatura, ricordata l'ordinanza della Corte n. 44 del 1995, che ha dichiarato manifestamente inammissibile un'analoga questione sollevata in relazione alla stessa disposizione oggi impugnata, osserva che una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale produrrebbe un vuoto normativo non immediatamente colmabile.

Considerato che questa Corte ha già esaminato analoga questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la medesima disposizione della legge notarile, rilevando che la misura delle sanzioni previste non é stata adeguata nel tempo e risulta per tale motivo del tutto irrisoria (ordinanza n. 44 del 1995);

che, come affermato dalla Corte nella citata pronuncia, pur essendo certamente mancato un "diligente adeguamento" di tali sanzioni ai mutati valori pecuniari, tuttavia, in ordine alla denunziata irrisorietà della misura delle sanzioni pecuniarie, non e' dato alla Corte modificare tale misura sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle discrezionali scelte sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo ed ancora quanto all’entità delle rispettive sanzioni;

che le ragioni di tale decisione permangono dal momento che la configurazione di una nuova ipotesi sanzionatoria, prevista dall'art. 138-bis della stessa legge notarile, introdotto dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), riguarda un diverso illecito disciplinare, in nessun modo comparabile con quelli previsti dalla disposizione impugnata;

che nessun rilievo può avere il richiamo degli artt. 54 e 97 Cost., non avendo tali norme costituzionali alcuna attinenza con la materia delle sanzioni disciplinari nè quanto alla previsione dei precetti nè con riguardo alle conseguenti sanzioni;

che la questione sollevata risulta perciò manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2002.