Ordinanza n. 261/2002

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ORDINANZA N. 261

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nel testo sostituito dall'art. 2 d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), promossi con ordinanze emesse il 4 aprile 2001 (due ordinanze) e il 20 giugno 2001 dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia rispettivamente iscritte ai nn. 484, 485 e 729 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 39, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti l’atto di costituzione di B. D. C. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 marzo 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l’avv. Antonio Saitta per B. D. C. e l’Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con tre provvedimenti emessi il 4 aprile 2001 (r.o. n. 484 e n. 485 del 2001) e il 20 giugno 2001( r.o. n.729 del 2001), di contenuto pressochè identico, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nel testo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) "nella parte in cui non prevede che, in caso d'impossibilità di comporre il collegio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensione od altri impedimenti dei membri regionali) sia possibile sostituirli con esperti della sezione consultiva nominati dalla Regione in possesso dei requisiti richiesti per la nomina dei giuristi della sezione giurisdizionale";

che il giudice a quo - posto che nei giudizi principali i ricorrenti hanno chiesto l'adozione di un provvedimento cautelare di urgenza a norma dell'art. 3 della legge n. 205 del 2000, il quale, ai sensi del nono comma dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971, nel testo modificato dal citato articolo 3 della legge n. 205 del 2000, é efficace soltanto sino alla prima camera di consiglio utile in cui il collegio si pronuncia sull'istanza cautelare - precisa che la camera di consiglio nei procedimenti in parola non potrebbe però essere fissata, in quanto "sulle vertenze in oggetto" si sono astenuti due (nei giudizi introdotti dalle prime due ordinanze) ed uno (in quello promosso dalla terza) dei componenti del Consiglio nominati dalla Regione Siciliana e, inoltre, nel terzo giudizio uno dei componenti di nomina della regione "non é presente per motivi di malattia" e "allo stato non é dato prevedere il momento in cui potrà cessare tale impedimento";

che lo stesso giudice rimettente - premesso che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, in sede giurisdizionale, pronuncia con l'intervento di due giuristi nominati dalla Regione, come stabilito dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, nel testo sostituito dall'art.2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 - deduce che attualmente uno dei quattro posti riservati ai giuristi di nomina regionale é scoperto e che, tenuto conto dei summenzionati impedimenti degli altri componenti, é impossibile formare il collegio per la trattazione della procedura camerale fino a quando il competente organo regionale non provveda alla nomina del quarto componente;

che, secondo il giudice a quo, la situazione esposta comporterebbe, da un lato, l'impossibilità di decidere sulla misura cautelare provvisoria che, in tal modo, acquisirebbe un'efficacia indeterminata, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 21, nono comma, della legge n. 1034 del 1971 e, dall'altro, priverebbe il ricorrente, per un tempo indeterminabile, della facoltà di ottenere tutela dei propri diritti ed interessi in sede giurisdizionale a causa di un evento che sarebbe effetto di una disposizione incompleta ed inadeguata;

che il giudice rimettente, premesso di non poter superare il dubbio di costituzionalità mediante un'interpretazione adeguatrice, ritiene la disposizione censurata in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto priverebbe le parti del diritto ad una decisione, quale espressione del diritto ad agire per la tutela dei propri diritti ed interessi, e chiede espressamente che la Corte pronunci sentenza additiva con la quale stabilisca che il collegio del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, nel caso di astensioni o altri impedimenti dei giuristi di nomina regionale, possa essere composto con i membri della sezione consultiva nominati dalla Regione ex art. 2, comma 2, lettera c), purchè in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la nomina dei membri della sezione giurisdizionale;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che in uno dei giudizi si é costituito il ricorrente nel procedimento principale e ha chiesto, anch'egli, che la questione sia dichiarata fondata e, in via subordinata, ha espressamente richiesto che, nel caso di non accoglimento della questione di legittimità costituzionale, la Corte pronunci una sentenza in parte qua interpretativa che, disattendendo l'interpretazione del giudice a quo, affermi la possibilità di emettere pronunce cautelari ex art. 21, comma nono, della legge n. 1034 del 1971, anche nel caso in cui non sia possibile fissare contestualmente la data della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione in riferimento agli stessi parametri costituzionali e i relativi giudizi possono quindi essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il giudice a quo - nel sollevare la questione di legittimità costituzionale dall'art. 2 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, nel testo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, "nella parte in cui non prevede che, in caso d'impossibilità di comporre il collegio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensione od altri impedimenti dei membri regionali) sia possibile sostituirli con esperti della sezione consultiva nominati dalla Regione in possesso dei requisiti richiesti per la nomina dei giuristi della sezione giurisdizionale"- precisa che attualmente uno dei quattro posti riservati ai giuristi di nomina regionale é scoperto e, tenuto conto dell'astensione degli altri due nei primi due procedimenti e della malattia di un altro componente nel terzo, é impossibile formare il collegio per la trattazione della procedura in camera di consiglio fino a quando il competente organo regionale non provveda alla nomina del quarto componente ;

che, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla competenza del presidente di adottare nella specie una misura cautelare provvisoria, le difficoltà denunciate dal rimettente nella formazione dei collegi giudicanti costituiscono inconvenienti di mero fatto, che in quanto tali non possono assumere rilievo nel giudizio di legittimità costituzionale (in particolare, ordinanza n. 172 del 2001, e sentenza n. 224 del 1999);

che la questione risulta pertanto manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nel testo sostituito dall'art. 2 del d. P.R. 5 aprile 1978, n. 204 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma , nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.